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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di
Fondo nazionale per il Servizio civile, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce
Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio
nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un
compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
differito al 30 settembre 2012.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 142 del 20 giugno 2012.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 85.