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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia
di competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica,
impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai
servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le
attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla
protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
124 (Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono
attribuiti, in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale della
politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse
e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d) la nomina e la revoca del direttore generale e di
uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza;
e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice
direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse
finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza
e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,
di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui
all'articolo 30.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio
dei Ministri determina i criteri per l'apposizione e
l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni
necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle
relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede al
coordinamento delle politiche dell'informazione per la
sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana
ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il
funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica.
3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione
per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di
informazione per la protezione delle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo
alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica
nazionali.".