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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli
enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e'
differito al 30 giugno 2012. Ai fini di cui al presente comma, sono
compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della
delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria
volonta' istitutiva, ove rinvenibile.
3. All'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile
2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, il termine di
cui al comma 2 per l'esercizio della delega relativamente ai soli
tribunali aventi sedi nelle province dell'Aquila e di Chieti e'
differito di tre anni».
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
302 del 29 dicembre 2011.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
ordinario alla pag. 39.