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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, e'
ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e
intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento
di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116.
3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli
atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando
cagionino una diminuzione permanente della integrita'
fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge,
all'ordine pubblico o al buon costume.".
La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra
persone viventi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
giugno 1967, n. 160.
Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n.
116 (Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di
trapianto di organi da donatore vivente) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172.