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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186, le
parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9
del mese di settembre».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 luglio 2002, n.
186, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. A perenne ricordo del sacrificio dei
marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e'
istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi
in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese
di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella
citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai
sensi dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non
determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici
pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce
giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le
scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 5 marzo 1977, n. 54.».