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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, recante disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «quattro anni».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194, recante
disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012,
non convertite in legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
237 del 10 ottobre 2012.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le
modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
ordinario alla pag. 14.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 40, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario n.
245 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo
alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle
missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone
una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194
(Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita'
delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e
contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal
sisma del maggio 2012) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 novembre 2012, n. 269.