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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di statuti comunali e provinciali.
1. Al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» e' sostituita dalla
seguente: «garantire» e dopo le parole: «organi collegiali» sono
inserite le seguenti: «non elettivi».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali adeguano i propri statuti e regolamenti alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
1 del presente articolo.