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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2013, 2014 e 2015, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 sono indicati:
a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,
dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2013;
b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2013
in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a).
3. Gli importi complessivi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le
gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del
riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7,
comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli stanziamenti
relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri sono
ridotti in termini di competenza e di cassa degli importi indicati
nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge.
5. Gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli
interventi correttivi proposti dalle amministrazioni sono ridotti in
conseguenza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
6. Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione di
cui al comma 7.
7. Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati.
8. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le
disposizioni di cui ai commi 9 e 15.
9. Fino alla riforma degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, a decorrere dal 2014, per un
importo pari a 30 milioni di euro, il concorso al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' assicurato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali anche mediante l'attuazione del
comma 15 del medesimo articolo 7.
10. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace esercizio
delle attivita' degli istituti di patronato e di assistenza sociale,
anche nell'ottica dell'ottimale gestione delle risorse, come
rideterminate ai sensi del comma 9, garantendo altresi' ai fruitori
dei relativi servizi ottimali condizioni generali di erogazione e un
,piu' uniforme livello di prestazione sul territorio nazionale, alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «tre anni»
sono sostituite dalle seguenti: «otto anni»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «un terzo delle
regioni e in un terzo delle province» sono sostituite dalle seguenti:
«due terzi delle regioni e in due terzi delle province»;
c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «un terzo delle regioni e in
un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite
dalle seguenti: «due terzi delle regioni e in due terzi delle
province del territorio nazionale, secondo criteri di adeguata
distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
d) all'articolo 13, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' a verifiche ispettive straordinarie in
Italia sull'organizzazione e sull'attivita' e per la specifica
formazione del personale ispettivo addetto»;
e) all'articolo 13, comma 7, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «rilievo prioritario alla qualita' dei servizi
prestati verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli
enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e
assicurative con riferimento a standard qualitativi fissati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli istituti
di patronato e di assistenza sociale e i predetti enti pubblici;».
11. Le disposizioni di cui alle lettere b) e c), del comma
precedente si applicano a decorrere dal 2015.
12. Per l'anno 2014, i requisiti di cui alle lettere b) e c), del
comma 10, devono essere riferiti alla meta' delle regioni e alla
meta' delle province del territorio nazionale.
13. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti
in via definitiva e operanti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione adeguano la propria struttura organizzativa
entro un anno dalla medesima data. In caso di mancato adeguamento si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera
a), della legge 30 marzo 2001, n. 152.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, al
fine di incentivare la qualita' e l'ampiezza dei servizi resi dai
patronati, alla progressiva valorizzazione, ai fini del
finanziamento, delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate
al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a punteggio
zero. In attesa della rivisitazione finalizzata alla predetta
valorizzazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2013
sono riconosciuti 0,25 punti per ogni intervento individuato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non
finanziato, avviato con modalita' telematiche e verificato dagli enti
pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
15. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotta di 30
milioni di euro per l'anno 2013 e di 11.022.401 euro annui a
decorrere dall'anno 2015.
16. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della giustizia le disposizioni di cui ai commi
da 17 a 29.
17. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta
integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti
di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al
momento del deposito dello stesso».
18. Le disposizioni di cui al comma 17 si applicano ai procedimenti
iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge.
19. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 9:
1) dopo la lettera c) inserire la seguente:
«c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello»;
2) sostituire la lettera d) con la seguente:
«d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai
tribunali e dalle corti d'appello»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile
esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni.
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati»;
2) dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:
«Art. 16-bis. - (Obbligatorieta' del deposito telematico degli
atti processuali). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a
decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o
di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli
atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito
degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati
dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di
cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti
provenienti dai soggetti da esse nominati.
2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica
successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.
3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1
si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da
parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del
commissario liquidatore e del commissario straordinario.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al
tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di
procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei
provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente
del tribunale puo' autorizzare il deposito di cui al periodo
precedente con modalita' non telematiche quando i sistemi informatici
del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una
indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione
di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto
d'ingiunzione.
5. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali
nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche
categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.
6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni
di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con
i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la
funzionalita' dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal
presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli
avvocati interessati.
7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al
momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da
parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero
della giustizia.
8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice
puo' autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti
di cui ai commi che precedono con modalita' non telematiche quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.
9. Il giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di
singoli atti e documenti per ragioni specifiche.
Art. 16-ter. - (Pubblici elenchi per notificazioni e
comunicazioni). - 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della
notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale,
amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi
quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente
decreto; dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
ministero della giustizia.
Art. 16-quater. - (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).
- 1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1" sono
inserite le seguenti: "effettuata a mezzo del servizio postale";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "«di cui
all'articolo 1 deve" sono sostituite dalle seguenti: "che procede a
norma dell'articolo 2 deve";
c) all'articolo 3, il comma 3-bis e' abrogato;
d) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita' telematica si
esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo
risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere
eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento
informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica
dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita'
all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante
allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel
momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista
dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui
viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento
informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve
contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio
dell'ordine nel cui albo e' iscritto;
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto
viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e'
stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve,
inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero
e l'anno di ruolo.";
e) all'articolo 4, comma 1, le parole: "a mezzo posta elettronica
certificata, ovvero" sono soppresse;
f) all'articolo 5, il comma 1 e' abrogato;
g) all'articolo 6, comma 1, le parole: "la relazione di cui
all'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "la relazione o le
attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9";
h) all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.";
i) all'articolo 9, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita'
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta
elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai
documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
l) all'articolo 10, comma 1, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis al
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede
mediante sistemi telematici".
2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole
tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio
2011, n. 44.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a
decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al
comma 2.
Art. 16-quinquies. - (Copertura finanziaria). - 1. Per
l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli
uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione
dati, nonche' per la manutenzione dei relativi servizi e per gli
oneri connessi alla formazione del personale di magistratura,
amministrativo e tecnico, e' autorizzata la spesa di euro
1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di
euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.
2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.»;
3) all'articolo 17 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), sostituire il punto 2) con il
seguente:
«2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla
parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,
comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato
nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al
successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al
ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale."»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma
dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro
dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai
fini dell'iscrizione. il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata».
20. Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 543, secondo comma:
a) al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono
inserite le seguenti parole: «nonche' l'indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata del creditore procedente»;
b) al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono
inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica
certificata»;
2) all'articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore
procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di
posta elettronica certificata»;
3) l'articolo 548 e' sostituito dal seguente:
«Art. 548. - (Mancata dichiarazione del terzo). - Se il
pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e
quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il
credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera
non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a
norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il
creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice,
con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza e' notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non
compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del
bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo puo' impugnare nelle forme e nei termini di cui
all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti
adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per
caso fortuito o forza maggiore.»;
4) l'articolo 549 e' sostituto dal seguente:
«Art. 549. - (Contestata dichiarazione del terzo). - Se sulla
dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le
risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.
L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e
dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e'
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti
di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata
in vigore della presente legge.
22. All'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinati:
a) le prestazioni previste al comma 1, le modalita' e i tempi di
effettuazione delle stesse e gli obblighi specifici degli operatori;
b) il ristoro dei costi sostenuti e le modalita' di pagamento in
forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione
del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente
effettuate nell'anno precedente»;
b) il comma 4 e' abrogato.
23. L'abrogazione del comma 4 dell'articolo 96 del codice di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
medesimo articolo 96, come da ultimo sostituito dal comma 22, lettera
a), del presente articolo.
24. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, il comma 294-bis e' sostituito dal
seguente:
«294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' le aperture di credito a favore
dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione
nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri,
destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24
marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».
25. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera s):
1) al capoverso c), le parole: «euro 1.500» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 1.800»;
2) il capoverso d) e' sostituito dal seguente:
«d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a)
e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto e' di euro 2.000 quando il
valore della controversia e' pari o inferiore ad euro 200.000; per
quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo
dovuto e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di
cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto e' di euro
6.000;»;
3) al capoverso e), primo periodo, le parole: «euro 600» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 650»;
b) al comma 10:
1) dopo le parole: «commi 6,» sono inserite le seguenti:
«lettere da b) a r),»;
2) le parole: «ad apposito fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia»;
3) le parole: «e amministrativa» sono soppresse;
4) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il maggior
gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 6, lettera s), e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato
con le modalita' di cui al periodo precedente, per la realizzazione
di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa»;
c) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere
destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di
magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2013, per
consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilita', socialmente
utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno
2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali
presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo
entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di
euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al
Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2014 tale ultima
quota e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura ordinaria»;
d) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel
capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate,
per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura
amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 50 per
cento all'incentivazione del personale amministrativo appartenente
agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al
comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del
50 per cento alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, e' effettuata
al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura amministrativa»;
e) al comma 12, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Ai fini dei commi 11 e 11-bis, il Ministero della
giustizia e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli
uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre,
risultano pendenti procedimenti civili e amministrativi in numero
ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente.
Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota
variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-ter, del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e' altresi' subordinato, in caso
di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di
merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data di
tale pronuncia»;
f) al comma 14, primo periodo, le parole: «fondo di cui al comma
10» sono sostituite dalle seguenti: «capitolo di cui al comma 10,
secondo periodo»;
g) al comma 15, le parole: «del decreto di cui al comma 11» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'emanazione dei decreti di cui ai
commi 11 e 11-bis».
26. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta
individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei
ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative
all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e'
costituito dalla somma di queste».
27. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), del
presente articolo, e' aumentato della meta' per i giudizi di
impugnazione.
28. Il maggior gettito derivante dall'applicazione dei commi 25,
lettera a), e 27 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnato al capitolo di cui all'articolo 37, comma 10,
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dal
comma 25, lettera b), numero 4), del presente articolo.
29. Le disposizioni di cui ai commi 25, lettera a), e 27 si
applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
30. All'articolo 11, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie
provinciali».
31. Nell'articolo 152-bis delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie le parole: «si
applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20
per cento degli onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite
dalle seguenti: «si applica il decreto adottato ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per
la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la
riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto.».
32. Nell'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, al comma 2-bis le parole: «si applica la tariffa vigente per gli
avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli
onorari di avvocato ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per
cento dell'importo complessivo ivi previsto.».
33. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 39, secondo periodo, dopo le parole:
«progressivamente vacanti» sono aggiunte le seguenti: «, previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»;
b) al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «comma 39» sono
aggiunte le seguenti: «proponibili sia per la copertura della sede
presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre
sedi».
34. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti di
rappresentanza e difesa nei giudizi di cui all'articolo 35 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Avvocatura dello Stato e'
autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali
previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati
dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere
dall'anno 2013.
35. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero degli affari esteri le disposizioni di cui ai
commi da 37 a 42.
36. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, all'articolo 29,
comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando
contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore,
devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di
acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati
utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro
valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti
percentuali per esercizio di acquisizione:
1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore
nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore
nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015;
3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore
nel 2014; per il 40% nel 2015;
4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore
nel 2015; per il 20% nel 2016».
37. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta, a
decorrere dall'anno 2013, di un ammontare. pari a 5.287.735 euro
annui.
38. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa relativa
agli assegni previsti dall'articolo 658 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, e' ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui.
39. Al fine di dare attuazione ai commi 37 e 38, con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede all'adozione delle misure
aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi
dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, anche in deroga a
quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la
copertura dei posti di funzione all'estero di assoluta priorita'.
40. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 11, della legge 31 marzo 2005, n. 56, e'
ridotta per un importo di euro 5.921.258.
41. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 299, e' ridotta di euro 10.000.000 per l'anno
2013, di euro 5.963.544 per l'anno 2014 e di euro 9.100.000 a
decorrere dall'anno 2015.
42. A decorrere dall'anno 2013, l'autorizzazione di cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 15 febbraio 1995, n. 51, e'
soppressa.
43. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
le disposizioni di cui ai commi da 44 a 59.
44. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche
nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere
mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o
disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
45. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44
e' effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra
il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali
amministrativi al livello iniziale della progressione economica e
quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo
incaricato.
46. Il comma 15 dell'articolo 404 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e'
abrogato.
47. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici
dei concorsi indetti per il personale docente della scuola e'
corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei
concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto
interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.
140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere
l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
48. A decorrere dal 1° gennaio 2014 il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dismette la sede romana di piazzale
Kennedy e il relativo contratto di locazione e' risolto. Da tale
dismissione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014.
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2013.
50. Nell'esercizio finanziario 2013 e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato la somma di 30 milioni di euro a valere sulla
contabilita' speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, e successive modificazioni, a valere sulla quota relativa
alla contribuzione a fondo perduto.
51. Le risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie
del personale del comparto scuola sono ridotte di 47,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013, per la quota parte attinente al
Fondo delle istituzioni scolastiche.
52. Il Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' ridotto di 83,6 milioni di euro nell'anno
2013, di 119,4 milioni di euro nell'anno 2014 e di 122,4 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015.
53. Il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' assicurato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo
articolo. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 31 gennaio 2013, puo' formulare proposte di
rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce
delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati
agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e'
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se
ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si
applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
delle lezioni o delle attivita' didattiche, limitatamente alla
differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e'
consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole
contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
57. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «centocinquanta unita'»;
b) al terzo periodo, le parole: «cento unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «cinquanta unita'».
58. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo,
gia' adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012-2013.
59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui
all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
da ultimo modificato dal comma 57 del presente articolo, e delle
prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale
appartenente al comparto scuola puo' essere posto in posizione di
comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a
carico dell'amministrazione richiedente.
60. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) per
i collegi universitari gia' legalmente riconosciuti dal MIUR non si
applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338».
61. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le
disposizioni di cui ai commi da 62 a 69.
62. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 5 milioni
per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2
milioni a decorrere dall' anno 2015.
63. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ridotta di euro 24.138.218 a
decorrere dall'anno 2013.
64. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ridotta di
euro 45.000.000 a decorrere dall'anno 2013.
65. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 39, comma 2,
della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' ridotta di euro 6.971.242 per
l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per
l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016.
66. Gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, sono ridotti di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di
euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014.
67. Il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo
delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
e' rideterminato in 210 per l'anno 2013 e in 200 a decorrere
dall'anno 2014.
68. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le scuole sottufficiali della Marina militare e' fissato in 136
unita' a decorrere dall'anno 2013.
69. Al secondo periodo del comma 172 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le
parole: «e pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «, pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013,
pari a euro 3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015».
70. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
le disposizioni di cui ai commi 71, 73, 74 e 75.
71. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 53,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa, interamente
partecipato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, e' autorizzato a versare all'entrata del bilancio dello
Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, di euro
8.900.000 entro il 31 gennaio 2014 e di euro 7.800.000 entro il 31
gennaio 2015.
72. All'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, le parole: «Fino
al decorso del termine di cui al primo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e,
comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014».
73. La riduzione delle spese di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, allegato 3 - Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, e' rideterminata, per
ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646.
74. I benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento per gli
anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per
cento a decorrere dall'anno 2016.
75. All'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «destinate a finanziare misure a sostegno del settore
agricolo e specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato»
sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrata del bilancio
dello Stato entro i1 31 gennaio 2013».
76. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali le
disposizioni di cui ai commi 77 e 78.
77. All'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«al pagamento dei contributi gia' concessi alla medesima data e non
ancora erogati ai beneficiari».
78. All'articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Istituti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali,» sono inserite le seguenti: «con priorita' per
quelle»;
b) le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti
del Ministro per i beni e le attivita' culturali»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del presente comma si applicano anche alle somme giacenti presso i
conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale
di cui all'articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233».
79. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della
spesa del Ministero della salute le disposizioni di cui ai commi da
80 a 87.
80. Il Ministero della salute, con decreto di natura non
regolamentare, entro il 28 febbraio 2013, adotta misure di carattere
dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare l'effettivo
livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012 relative alla
razionalizzazione dell'attivita' di assistenza sanitaria erogata in
Italia al personale navigante, marittimo e dell'aviazione, in modo da
assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei
costi dei servizi di assistenza sanitaria.
81. In attuazione di quanto disposto dal comma 80, l'autorizzazione
di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' ridotta di 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2013.
82. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma restando la competenza
di autorita' statale del Ministero della salute in materia di
assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618,
nonche' in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le
regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle
partite debitorie e creditorie connesse alla mobilita' sanitaria
internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
83. Alla regolazione finanziaria di cui al comma 82 si provvede
attraverso l'imputazione, tramite le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di
residenza degli assistiti, dei costi e ricavi connessi
rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani
all'estero e dei cittadini di Stati stranieri in Italia, da regolare
in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno
sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione
della mobilita' sanitaria internazionale.
84. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono altresi' trasferite alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze
in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b)
del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618. Con la medesima decorrenza e'
abrogata la citata lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980.
85. Al trasferimento delle funzioni di cui al comma 84, per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano, si provvede con apposite norme di attuazione in conformita'
ai rispettivi statuti di autonomia.
86. Le modalita' applicative dei commi da 82 a 84 del presente
articolo e le relative procedure contabili sono disciplinate con
regolamento da emanare, entro il 30 aprile 2013, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
87. Dall'attuazione dei commi da 82 a 84 sono previsti risparmi di
spesa quantificati in euro 22.000.000 per l'anno 2013, in euro
30.000.000 per l'anno 2014 e in euro 35.000.000 a decorrere dall'anno
2015.
88. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalita' di attuazione di una verifica straordinaria, da effettuarsi
nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. nonche' del personale riconosciuto non idoneo,
anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi
dell'articolo 6 del CCNL integrativo del comparto sanita' del 20
settembre 2001. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le
modalita' con cui le aziende procedono a ricollocare, dando priorita'
alla riassegnazione nell'ambito dell'assistenza territoriale, il
personale eventualmente dichiarato idoneo a svolgere la propria
mansione specifica, in esito alla predetta verifica. La verifica
straordinaria, da completarsi entro dodici mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, e' svolta dall'INPS, che puo' avvalersi
a tal fine anche del personale medico delle ASL, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
e senza oneri per la finanza pubblica.
89. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia'
previste dalla legislazione vigente, al fine di incrementare
l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della
specificita' e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Ministri dell'interno,
della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole alimentari e forestali, sulla base delle
metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni
individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla
rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi
di spesa delle rispettive amministrazioni, con particolare
riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
90. Assicurando il rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica, le risorse disponibili individuate sulla base delle
attivita' di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni
interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato. Per le finalita' di cui al comma 89, le stesse
amministrazioni possono inoltre procedere ad assunzioni di personale
nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente
a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a
120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 70 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno
2014.
91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate, anche in
deroga alle percentuali del turn over di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, che possono essere incrementate fino al 50 per cento
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno
2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonche' del
Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle
assunzioni.
92. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento
d'iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della
resistenza e della Guerra di liberazione e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con previsione di
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, destinato a finanziare le
iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni
combattentistiche e Partigiane.
93. Per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso e
per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2013.
94. Ai fini dell'attuazione dei commi 89, 90 e 91, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
95. A decorrere dall'anno 2013, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo per la concessione di un credito
di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalita'
definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e
con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese, nonche' per la riduzione
del cuneo fiscale, finanziato mediante le risorse derivanti dalla
progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto
capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai
contributi alle imprese.
96. Il credito di imposta di cui al comma 95 e' riservato alle
imprese e alle reti di impresa che affidano attivita' di ricerca e
sviluppo a universita', enti pubblici di ricerca o organismi di
ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e
sviluppo.
97. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello
sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in
merito all'individuazione e alla quantificazione dei trasferimenti e
dei contributi di cui al comma 95 ai fini dell'adozione delle
conseguenti iniziative di carattere normativo.
98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di
finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I
trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base
alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del
decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio
entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in
ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle
eventuali somme gia' erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al
presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7
milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e
20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione
di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento
della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8
marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto;
l'estinzione e' dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in
giudicato, restano prive di effetti.
100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185,
recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine
servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge.