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Legge Ordinaria n. 244 del 31/12/2012 G.U. n.13 del 16 gennaio 2013
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (5569)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
            Oggetto e modalita' di esercizio della delega 
 
  1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace  e
sostenibile, informato alla stabilita'  programmatica  delle  risorse
finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione  delle
spese, che assicuri i necessari livelli di operativita'  e  la  piena
integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e
nella prospettiva di una  politica  di  difesa  comune  europea,  per
l'assolvimento dei  compiti  istituzionali  delle  Forze  armate,  il
Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  due  o   piu'   decreti
legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: 
    a) dell'assetto strutturale e organizzativo del  Ministero  della
difesa, in  particolare  con  riferimento  allo  strumento  militare,
compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari; 
    b) delle dotazioni organiche complessive del  personale  militare
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare   nell'ottica   della    valorizzazione    delle    relative
professionalita'; 
    c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del
Ministero  della  difesa,  nell'ottica  della  valorizzazione   delle
relative professionalita'. 
  2.  I  risparmi  di  spesa  derivanti  dall'adozione  dei   decreti
legislativi di cui al comma 1  e  destinati  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 4 sono determinati al netto dei  risparmi  destinati  al
miglioramento dei saldi  di  bilancio  dello  Stato  derivanti  dalle
disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della  difesa
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2  e
3, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
nonche', per i profili di  competenza,  relativamente  all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
5), con il  Ministro  della  salute,  e  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2,  lettera  d),  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede
di  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni,
relativamente all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie
di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e  le
organizzazioni  sindacali,  e   sono   trasmessi   alle   Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  le
quali esprimono il proprio parere entro sessanta  giorni  dalla  data
dell'assegnazione; decorso tale  termine,  i  decreti  sono  adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione
del parere parlamentare scada nei  trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  previsto  dal  comma  1,  o  successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni. 
  4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare
disposizioni integrative e correttive, con le  medesime  modalita'  e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 
  6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono effettuati  introducendo
le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento  militare,  di
cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  di  seguito
denominato «codice dell'ordinamento militare». 
  7. Le disposizioni della presente legge non si applicano  al  Corpo
delle capitanerie di porto. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 189 del 14 agosto 2012. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del  30
          agosto 1997, e' il seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio
          2010. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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