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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e
sostenibile, informato alla stabilita' programmatica delle risorse
finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione delle
spese, che assicuri i necessari livelli di operativita' e la piena
integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e
nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per
l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, due o piu' decreti
legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:
a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della
difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare,
compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;
b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare nell'ottica della valorizzazione delle relative
professionalita';
c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del
Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle
relative professionalita'.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalita' di cui
all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al
miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle
disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa
di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e
3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze,
nonche', per i profili di competenza, relativamente all'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero
5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie
di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le
organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le
quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data
dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare
disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo
le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito
denominato «codice dell'ordinamento militare».
7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo
delle capitanerie di porto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 189 del 14 agosto 2012.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare), e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio
2010.