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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 16 luglio 2010 tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana evangelica
battista d'Italia (UCEBI), che modifica l'intesa stipulata in data 29
marzo 1993, approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, ai sensi
dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge medesima.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 24 della legge 12 aprile 1995,
n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato
e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)
), pubblicata nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94,
S.O.,e' il seguente:
"Art. 24.
Ulteriori intese
1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto
dell'allegata intesa al termine del decimo anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione.
2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse
l'opportunita' di modifiche al testo dell'allegata intesa,
le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche
si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con
la conseguente presentazione al Parlamento di apposito
disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8
della Costituzione.
3. In occasione di disegni di legge relativi a materie
che coinvolgono rapporti delle Chiese rappresentate
dall'UCEBI con lo Stato, verranno promosse previamente, in
conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese
del caso.".