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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
e ordine di esecuzione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale
per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991:
a) «Protocollo nell'ambito delle foreste montane», fatto a Brdo
il 27 febbraio 1996;
b) «Protocollo nell'ambito della pianificazione territoriale e
sviluppo sostenibile», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
c) «Protocollo nell'ambito della composizione delle
controversie», fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;
d) «Protocollo nell'ambito della difesa del suolo», fatto a Bled
il 16 ottobre 1998;
e) «Protocollo nell'ambito dell'energia», fatto a Bled il 16
ottobre 1998;
f) «Protocollo nell'ambito della protezione della natura e della
tutela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambery il 20 dicembre
1994;
g) «Protocollo nell'ambito dell'agricoltura di montagna, con
allegato», fatto a Chambery il 20 dicembre 1994;
h) «Protocollo nell'ambito del turismo», fatto a Bled il 16
ottobre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui al comma
1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui
alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) e dall'articolo 16 del
Protocollo di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all'adozione
degli atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma 1
del presente articolo, secondo le rispettive competenze, fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 14 ottobre
1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-regioni
dell'Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per i rapporti
con le regioni e per la coesione territoriale.