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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Registro degli impianti protesici mammari
1. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il registro
nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari
effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica,
ricostruttiva ed estetica.
2. I registri di cui al comma 1 si inquadrano nel campo del
monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attivita' di chirurgia
plastica, ricostruttiva ed estetica.
3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti a fini di:
a) monitoraggio clinico del soggetto sottoposto a impianto, allo
scopo di prevenire le complicanze e migliorare la gestione
clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a
distanza;
b) monitoraggio epidemiologico, a scopo di studio e ricerca
scientifica in campo clinico e biomedico e di programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria.
4. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 3, i
registri raccolgono dati relativi agli impianti protesici di cui al
comma 1, con particolare riguardo alle informazioni concernenti la
tipologia e durata degli impianti, con informazioni dettagliate circa
il materiale di riempimento utilizzato ed etichettatura del prodotto,
gli effetti collaterali ad essi connessi nonche' l'incidenza dei
tumori mammari e delle malattie autoimmuni.
5. I registri regionali raccolgono i dati e trattano l'informazione
in modo da perseguire gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del
comma 3; il registro nazionale raccoglie i dati e tratta
l'informazione per perseguire le finalita' di cui alla lettera b) del
comma 3.
6. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali, in conformita' ai principi di liceita', proporzionalita',
necessita' e indispensabilita' del trattamento dei dati personali.
7. Accedono ai registri regionali per l'inserimento e la
consultazione dei dati individuali e nominativi, per le finalita' di
cui alla lettera a) del comma 3, i medici e gli altri professionisti
sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto, al
momento dell'impianto stesso e nell'eventualita' di effetti
indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare
del registro regionale. Il trattamento dei dati raccolti nel registro
nazionale e nei registri regionali per le finalita' di cui alla
lettera b) del comma 3 e' consentito, rispettivamente, al Ministero
della salute e alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano nei limiti delle competenze loro attribuite dalla legge,
senza l'utilizzo dei dati identificativi dei soggetti, secondo
livelli di accesso, modalita' e criteri di organizzazione ed
elaborazione dei dati definiti con il regolamento di cui al comma 8.
L'accesso ai dati dei registri per le finalita' di ricerca
scientifica in campo clinico e biomedico e' altresi' consentito agli
interessati che ne facciano richiesta, nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali e delle misure e
regole stabilite con il regolamento di cui al comma 8.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, si provvede a disciplinare:
a) i tempi e le modalita' di raccolta dei dati nel registro
nazionale, istituito presso la Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici del Ministero della salute, e gli obblighi
informativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nei confronti del registro nazionale;
b) i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili;
c) i soggetti che possono avere accesso ai dati del registro
nazionale e dei registri regionali, anche in relazione al loro
diverso livello di aggregazione;
d) le modalita' di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti
fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto a impianto;
e) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, nel rispetto dei diritti del soggetto
sottoposto all'impianto;
f) la definizione e le relative modalita' di attribuzione di un
codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta
l'identificazione diretta dell'interessato, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 4, comma 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) reca:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) reca:
«Art. 154 (Compiti). - (Omissis).
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun
Ministro consultano il Garante all'atto della
predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.».