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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di
flessibilita' in uscita e tutele del lavoratore
1. La presente legge dispone misure e interventi intesi a
realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di
contribuire alla creazione di occupazione, in quantita' e qualita',
alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del
tasso di disoccupazione, in particolare:
a) favorendo l'instaurazione di rapporti di lavoro piu' stabili e
ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, cosiddetto «contratto dominante», quale forma comune
di rapporto di lavoro;
b) valorizzando l'apprendistato come modalita' prevalente di
ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
c) ridistribuendo in modo piu' equo le tutele dell'impiego, da un
lato contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di
flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con
riguardo alle tipologie contrattuali; dall'altro adeguando
contestualmente alle esigenze del mutato contesto di riferimento la
disciplina del licenziamento, con previsione altresi' di un
procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione
delle relative controversie;
d) rendendo piu' efficiente, coerente ed equo l'assetto degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di
universalizzazione e di rafforzamento dell'occupabilita' delle
persone;
e) contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali
degli istituti contrattuali esistenti;
f) promuovendo una maggiore inclusione delle donne nella vita
economica;
g) favorendo nuove opportunita' di impiego ovvero di tutela del
reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del
posto di lavoro;
h) promuovendo modalita' partecipative di relazioni industriali
in conformita' agli indirizzi assunti in sede europea, al fine di
migliorare il processo competitivo delle imprese.
2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e
delle misure di cui alla presente legge e di valutarne gli effetti
sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilita' dei
cittadini, sulle modalita' di entrata e di uscita nell'impiego, e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
in collaborazione con le altre istituzioni competenti, un sistema
permanente di monitoraggio e valutazione basato su dati forniti
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del
Sistema statistico nazionale (Sistan). Al sistema concorrono altresi'
le parti sociali attraverso la partecipazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori.
3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno
annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul grado di effettivo conseguimento delle finalita' di cui al comma
1. Il sistema assicura altresi' elementi conoscitivi sull'andamento
dell'occupazione femminile, rilevando, in particolare, la
corrispondenza dei livelli retributivi al principio di parita' di
trattamento. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui
ai commi da 2 a 6 sono desunti elementi per l'implementazione ovvero
per eventuali correzioni delle misure e degli interventi introdotti
dalla presente legge, anche alla luce dell'evoluzione del quadro
macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del
mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle sociali.
4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione
indipendenti della riforma, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e l'ISTAT organizzano delle banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
5. Le banche dati di cui al comma 4 contengono i dati individuali
anonimi, relativi ad eta', genere, area di residenza, periodi di
fruizione degli ammortizzatori sociali con relativa durata ed importi
corrisposti, periodi lavorativi e retribuzione spettante, stato di
disoccupazione, politiche attive e di attivazione ricevute ed
eventuali altre informazioni utili ai fini dell'analisi di impatto e
del monitoraggio.
6. L'attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed
e' effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali
previste a legislazione vigente.
7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non
espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la
regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo
decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
3 del medesimo decreto legislativo.
8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche
mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalita' e i tempi di
armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 01 e' sostituito dal seguente:
«01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non
superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel
caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere, in via diretta
a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al precedente
periodo il requisito di cui al comma 1 non sia richiesto nei casi in
cui l'assunzione a tempo determinato o la missione nell'ambito del
contratto di somministrazione a tempo determinato avvenga nell'ambito
di un processo organizzativo determinato dalle ragioni di cui
all'articolo 5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita' produttiva»;
c) all'articolo 1, comma 2, le parole: «le ragioni di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le ragioni di cui al comma
1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla non
operativita' del requisito della sussistenza di ragioni di carattere
tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo»;
d) all'articolo 4, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 1,
comma 1-bis, non puo' essere oggetto di proroga»;
e) all'articolo 5, comma 2, le parole: «oltre il ventesimo
giorno» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il trentesimo giorno»
e le parole: «oltre il trentesimo giorno» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre il cinquantesimo giorno»;
f) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di lavoro ha
l'onere di comunicare al Centro per l'impiego territorialmente
competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, che
il rapporto continuera' oltre tale termine, indicando altresi' la
durata della prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da adottare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 5, comma 3, le parole: «dieci giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole: «venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
h) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
possono prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta
giorni nei casi in cui l'assunzione a termine avvenga nell'ambito di
un processo organizzativo determinato: dall'avvio di una nuova
attivita'; dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla
fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente. In
mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, ai sensi
del precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le
specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo precedente,
operano le riduzioni ivi previste»;
i) all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresi' conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del
presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato».
10. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole
da: «in deroga» fino a: «ma»;
b) al comma 4 dell'articolo 20, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: «E' fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;
c) all'articolo 23, il comma 2 e' abrogato.
11. All'articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero
alla nullita' del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della
nullita' del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo
comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del
medesimo contratto, e' fissato in centoventi giorni, mentre il
termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo
articolo 6 e' fissato in centottanta giorni»;
b) la lettera d) e' abrogata.
12. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32
della legge 4 novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del
presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di
contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1° gennaio
2013.
13. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 32 della legge
4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l'indennita' ivi
prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguenze retributive e contributive relative al
periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del
provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la
ricostituzione del rapporto di lavoro.
14. Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
15. Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi del
comma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
16. All'articolo 2 del testo unico dell'apprendistato, di cui al
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5»;
b) al comma 1, lettera m), primo periodo, le parole: «2118 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «2118 del codice
civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la
disciplina del contratto di apprendistato»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo
datore di lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore
a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere
in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati,
o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla
prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di
apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di
almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso
datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi
i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia
rispettata la predetta percentuale, e' consentita l'assunzione di un
ulteriore apprendista rispetto a quelli gia' confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti
pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente decreto, sin
dalla data di costituzione del rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si applicano nei
confronti dei datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un
numero di lavoratori inferiore a dieci unita'».
17. All'articolo 4, comma 2, del testo unico dell'apprendistato, di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, le parole: «per
le figure professionali dell'artigianato individuate dalla
contrattazione collettiva di riferimento» sono sostituite dalle
seguenti: «per i profili professionali caratterizzanti la figura
dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di
riferimento».
18. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del testo unico
dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011,
n. 167, come sostituito dal comma 16, lettera c), del presente
articolo, si applica esclusivamente con riferimento alle assunzioni
con decorrenza dal 1° gennaio 2013. Alle assunzioni con decorrenza
anteriore alla predetta data continua ad applicarsi l'articolo 2,
comma 3, del predetto testo unico di cui al decreto legislativo n.
167 del 2011, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
19. Per un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui al
primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del testo unico di cui
al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, introdotto dal
comma 16, lettera d), del presente articolo, e' fissata nella misura
del 30 per cento.
20. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
«3-bis) condizioni e modalita' che consentono al lavoratore di
richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole
flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente
comma»;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le ulteriori condizioni individuate dai contratti collettivi
ai sensi del comma 7, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di
cui all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle di cui
all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e'
riconosciuta la facolta' di revocare il predetto consenso».
21. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34:
1) al comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 37» sono
soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essere
concluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e con
soggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando in
tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro
il venticinquesimo anno di eta'»;
b) all'articolo 35 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un
ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta
giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con
modalita' semplificate alla Direzione territoriale del lavoro
competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al precedente
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in funzione
dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi
di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e'
stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124»;
c) l'articolo 37 e' abrogato.
22. I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla data
di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili
con le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effetti
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
23. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 dell'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di
commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono
essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto
deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con
l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o
ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale»;
b) al comma 1 dell'articolo 62, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire»;
c) l'articolo 63 e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Corrispettivo) - 1. Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantita' e
alla qualita' del lavoro eseguito e, in relazione a cio' nonche' alla
particolare natura della prestazione e del contratto che la regola,
non puo' essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun settore di attivita', eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi
salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili
svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro
delega, ai livelli decentrati.
2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso
non puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporale
dell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime
previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati
nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo
di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore
a progetto»;
d) al comma 1 dell'articolo 67, le parole: «o del programma o
della fase di esso» sono soppresse;
e) il comma 2 dell'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima della
scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di
inidoneita' professionale del collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'
recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel
caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di
lavoro»;
f) all'articolo 68, comma 1, e all'articolo 69, commi 1 e 3, le
parole: «, programma di lavoro o fase di esso» sono soppresse;
g) al comma 2 dell'articolo 69 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono
considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di
costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita' del
collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le
prestazioni di elevata professionalita' che possono essere
individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale».
24. L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno
specifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza
determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
25. Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano ai
contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
26. Al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, dopo l'articolo 69 e' aggiunto il seguente:
«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro
autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono
considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del
committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente
superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche
se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro
d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei
corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco
dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di
lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la
prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita';
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro
autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai
fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' con
riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di
attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede
l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,
albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si
provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite
le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale
applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa
la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine
di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si
applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura
come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi
derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS
ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del
collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga
l'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo
diritto di rivalsa nei confronti del committente».
27. La disposizione concernente le professioni intellettuali per
l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in albi
professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel
senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del
titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni
coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile
alle attivita' professionali intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In
caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali
non e' circostanza idonea di per se' a determinare l'esclusione dal
campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
28. All'articolo 2549 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Qualora l'apporto dell'associato consista anche in una
prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre, indipendentemente
dal numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui
gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di
parentela entro il terzo grado o di affinita' entro il secondo. In
caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto
con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo
indeterminato».
29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in
essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
30. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva
partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare,
ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del
codice civile, si presumono, salva prova contraria, rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato. La predetta presunzione si
applica, altresi', qualora l'apporto di lavoro non presenti i
requisiti di cui all'articolo 69-bis, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, introdotto dal comma
26 del presente articolo.
31. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, il comma 2 e' abrogato.
32. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di
natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento
alla totalita' dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel
corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo
restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno
solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o
professionisti, le attivita' lavorative di cui al presente comma
possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per
compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi
del presente comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attivita' lavorative di natura occasionale rese
nell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di
eta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli
impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita';
b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da
soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli.
3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un
committente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previsti
dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di
personale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cui
all'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione del
reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno»;
b) all'articolo 72, comma 1, dopo le parole: «carnet di buoni»
sono inserite le seguenti: «orari, numerati progressivamente e
datati,» e dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono aggiunte
le seguenti: «, tenuto conto delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali»;
c) all'articolo 72, comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: «La percentuale relativa al versamento dei contributi
previdenziali e' rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS».
33. Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, dei
buoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72
del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data di
entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31
maggio 2013.
34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la
definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi
e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in
relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto
formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e
contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la
puntuale individuazione delle modalita' con cui il tirocinante presta
la propria attivita';
c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e
degli effetti conseguenti alla loro assenza;
d) riconoscimento di una congrua indennita', anche in forma
forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennita' di cui
alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore
l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e'
proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura
variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro,
conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689.
36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
e' sostituito dal seguente:
«2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato».
38. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, la parola: «duecentosettanta» e'
sostituita dalla seguente: «centottanta».
39. Il termine di cui all'articolo 6, secondo comma, primo periodo,
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 38 del
presente articolo, si applica in relazione ai licenziamenti intimati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
40. L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per
giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato
motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente
legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla
Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta
la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve
dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo
oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore
interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione
al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette
giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410
del codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente
effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato
nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato
dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al
lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un
componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da
un avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di cui al presente articolo, durante la quale le
parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma
3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si
conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione
territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro,
fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non
ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento
di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque,
decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in
materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere
previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal
verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e
dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal
giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92
del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a
presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere
sospesa per un massimo di quindici giorni».
41. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento
disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del
presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con
cui il procedimento medesimo e' stato avviato, salvo l'eventuale
diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennita'
sostitutiva; e' fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo
disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono
altresi' sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio
occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza
della procedura si considera come preavviso lavorato.
42. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Tutela del
lavoratore in caso di licenziamento illegittimo»;
b) i commi dal primo al sesto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullita' del
licenziamento perche' discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della
legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col
matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di
cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perche'
riconducibile ad altri casi di nullita' previsti dalla legge o
determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo
1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che
sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La
presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito
dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende
risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia
richiesto l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna
altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal
lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la
nullita', stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non
potra' essere inferiore a cinque mensilita' della retribuzione
globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato inoltre, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto
al secondo comma, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al
datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la
risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere
effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della
sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio,
se anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli
estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato
ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel
posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione,
dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative,
nonche' quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza
alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura
dell'indennita' risarcitoria non puo' essere superiore a dodici
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro
e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della
effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura
legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata
contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo
esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attivita' lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi
afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivita' lavorativa
svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di
lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' sostitutiva
della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro
con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva
determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione
all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei
dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per
violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma
2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni,
della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto
comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennita'
risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravita'
della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro,
tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del
lavoratore, accerti che vi e' anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal
presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma
del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di
giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli
articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
per motivo oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato intimato in
violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Puo'
altresi' applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti
la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento
per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta
che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo
caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennita' tra il
minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al
quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca
di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio,
sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari,
trovano applicazione le relative tutele previste dal presente
articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al
datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna
sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha
avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di
quindici lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa piu' di
quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito
territoriale occupa piu' di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unita' produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo
comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto,
tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unita'
lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea
collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo
comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni
finanziarie o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro
il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro
dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende
ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal
presente articolo»;
c) all'ultimo comma, le parole: «al quarto comma» sono sostituite
dalle seguenti: «all'undicesimo comma».
43. All'articolo 30, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'inosservanza delle
disposizioni di cui al precedente periodo, in materia di limiti al
sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto».
44. All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al
secondo periodo, la parola: «Contestualmente» e' sostituita dalle
seguenti: «Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi».
45. All'articolo 4, comma 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli eventuali vizi della
comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere
sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo».
46. All'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all'articolo
18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo
periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di
violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il
regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18. Ai fini
dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni».
47. Le disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, anche quando devono essere risolte
questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.
48. La domanda avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento di
cui al comma 47 si propone con ricorso al tribunale in funzione di
giudice del lavoro. Il ricorso deve avere i requisiti di cui
all'articolo 125 del codice di procedura civile. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi. A seguito della presentazione del ricorso il giudice
fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti. L'udienza
deve essere fissata non oltre quaranta giorni dal deposito del
ricorso. Il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e
del decreto non inferiore a venticinque giorni prima dell'udienza,
nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima della stessa
udienza, per la costituzione del resistente. La notificazione e' a
cura del ricorrente, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
Qualora dalle parti siano prodotti documenti, essi devono essere
depositati presso la cancelleria in duplice copia.
49. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva,
all'accoglimento o al rigetto della domanda.
50. L'efficacia esecutiva del provvedimento di cui al comma 49 non
puo' essere sospesa o revocata fino alla pronuncia della sentenza con
cui il giudice definisce il giudizio instaurato ai sensi dei commi da
51 a 57.
51. Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma
49 puo' essere proposta opposizione con ricorso contenente i
requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da
depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento
opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. Con il ricorso non
possono essere proposte domande diverse da quelle di cui al comma 47
del presente articolo, salvo che siano fondate sugli identici fatti
costitutivi o siano svolte nei confronti di soggetti rispetto ai
quali la causa e' comune o dai quali si intende essere garantiti. Il
giudice fissa con decreto l'udienza di discussione non oltre i
successivi sessanta giorni, assegnando all'opposto termine per
costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza.
52. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,
deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica
certificata, dall'opponente all'opposto almeno trenta giorni prima
della data fissata per la sua costituzione.
53. L'opposto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di
memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un
terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
memoria difensiva.
54. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102,
secondo comma, 106 e 107 del codice di procedura civile, il giudice
fissa una nuova udienza entro i successivi sessanta giorni, e dispone
che siano notificati al terzo, ad opera delle parti, il provvedimento
nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione
dell'opposto, osservati i termini di cui al comma 52.
55. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni
prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma
del comma 53.
56. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale non e'
fondata su fatti costitutivi identici a quelli posti a base della
domanda principale il giudice ne dispone la separazione.
57. All'udienza, il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione ammissibili e
rilevanti richiesti dalle parti nonche' disposti d'ufficio, ai sensi
dall'articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede con
sentenza all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove
opportuno, termine alle parti per il deposito di note difensive fino
a dieci giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza,
completa di motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro
dieci giorni dall'udienza di discussione. La sentenza e'
provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
58. Contro la sentenza che decide sul ricorso e' ammesso reclamo
davanti alla corte d'appello. Il reclamo si propone con ricorso da
depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.
59. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o documenti, salvo che il
collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della
decisione ovvero la parte dimostri di non aver potuto proporli in
primo grado per causa ad essa non imputabile.
60. La corte d'appello fissa con decreto l'udienza di discussione
nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai
commi 51, 52 e 53. Alla prima udienza, la corte puo' sospendere
l'efficacia della sentenza reclamata se ricorrono gravi motivi. La
corte d'appello, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu'
opportuno agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza
all'accoglimento o al rigetto della domanda, dando, ove opportuno,
termine alle parti per il deposito di note difensive fino a dieci
giorni prima dell'udienza di discussione. La sentenza, completa di
motivazione, deve essere depositata in cancelleria entro dieci giorni
dall'udienza di discussione.
61. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
62. Il ricorso per cassazione contro la sentenza deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore. La
sospensione dell'efficacia della sentenza deve essere chiesta alla
corte d'appello, che provvede a norma del comma 60.
63. La Corte fissa l'udienza di discussione non oltre sei mesi
dalla proposizione del ricorso.
64. In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si
applica l'articolo 327 del codice di procedura civile.
65. Alla trattazione delle controversie regolate dai commi da 47 a
64 devono essere riservati particolari giorni nel calendario delle
udienze.
66. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 65.
67. I commi da 47 a 66 si applicano alle controversie instaurate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
68. I capi degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della
disposizione di cui al comma 67.
69. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 68
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ovvero minori entrate.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Il testo dell' articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni e' il
seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.".
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e' il seguente:
"Art. 3.Personale in regime di diritto pubblico.
(Art. 2, comma 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs.
n. 80 del 1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze
di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e
dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.".
Il testo del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235.
Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente
"Art.1. Apposizione del termine
01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di
lavoro .
1.E' consentita l'apposizione di un termine alla durata
del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
anche se riferibili alla ordinaria attivita' del datore di
lavoro;
1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non e' richiesto
nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di
durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore
di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento
di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del
contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima
missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di
somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. I contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale possono prevedere, in via diretta a livello
interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai
livelli decentrati, che in luogo dell'ipotesi di cui al
precedente periodo il requisito di cui al comma 1 non sia
richiesto nei casi in cui l'assunzione a tempo determinato
o la missione nell'ambito del contratto di somministrazione
a tempo determinato avvenga nell'ambito di un processo
organizzativo determinato dalle ragioni di cui all'articolo
5, comma 3, nel limite complessivo del 6 per cento del
totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unita'
produttiva.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 1-bis relativamente alla
non operativita' del requisito della sussistenza di ragioni
di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o
sostitutivo. ".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art.4. Disciplina della proroga.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre
anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e
a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si
riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il
contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con
esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva
del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre
anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del
termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
2-bis. Il contratto a tempo determinato di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, non puo' essere oggetto di
proroga .".
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 5.Scadenza del termine e sanzioni Successione dei
contratti.
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione
della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno
successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno
ulteriore;
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il
trentesimo giornoin caso di contratto di durata inferiore a
sei mesi, nonche' decorso il periodo complessivo di cui al
comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini;
2-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il datore di
lavoro ha l'onere di comunicare al Centro per l'impiego
territorialmente competente, entro la scadenza del termine
inizialmente fissato, che il rapporto continuera' oltre
tale termine, indicando altresi' la durata della
prosecuzione. Le modalita' di comunicazione sono fissate
con decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali da adottare entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
sensi dell'articolo 1, entro un periodo disessanta giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti
collettivi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, possono
prevedere, stabilendone le condizioni, la riduzione dei
predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e
trenta giorni nei casi in cui l'assunzione a termine
avvenga nell'ambito di un processo organizzativo
determinato: dall'avvio di una nuova attivita'; dal lancio
di un prodotto o di un servizio innovativo;
dall'implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo
progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga
di una commessa consistente. In mancanza di un intervento
della contrattazione collettiva, ai sensi del precedente
periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare
le specifiche condizioni in cui, ai sensi del periodo
precedente, operano le riduzioni ivi previste.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a
termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza
alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.
4-bis. Ferma restando la disciplina della successione
di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve
diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a
livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di
successione di contratti a termine per lo svolgimento di
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso
datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di
proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di
interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro,
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai
sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo
periodo del presente comma, un ulteriore successivo
contratto a termine fra gli stessi soggetti puo' essere
stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula
avvenga presso la direzione provinciale del lavoro
competente per territorio e con l'assistenza di un
rappresentante di una delle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del
predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto
della descritta procedura, nonche' nel caso di superamento
del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo
contratto si considera a tempo indeterminato; ai fini del
computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene
altresi' conto dei periodi di missione aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai
sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto
e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
inerente alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato.".
Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003,
n. 235, S.O.
Il testo dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo
pubblico e privato
1. Al fine di garantire l'inserimento o il
reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro e'
consentito:
a)operare solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con
interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalita', e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di
durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresi', per un periodo massimo di
dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto
eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di
indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione
ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui
corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o
inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi
figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di
indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.".
Il testo dell'articolo 20, comma 4 del citato decreto
legislativo, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 20. Condizioni di liceita'
(Omissis).
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se
riferibili all'ordinaria attivita' dell'utilizzatore. E'
fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis
dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.La individuazione, anche in misura non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione
a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente
piu' rappresentativi in conformita' alla disciplina di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001,
n. 368.".
Il testo dell'articolo 23del citato decreto
legislativo, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del
potere disciplinare e regime della solidarieta'
In vigore dal 6 aprile 2012
1. Per tutta la durata della missione presso un
utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno diritto a condizioni di base di lavoro e
d'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei
dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parita' di
mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196.
2. (abrogato).
3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il
somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore
hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizi sociali
e assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'utilizzatore addetti alla stessa unita' produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla
iscrizione ad associazioni o societa' cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianita' di servizio.
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi
per la sicurezza e la salute connessi alle attivita'
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attivita' lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformita' alle disposizioni recate dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
somministrazione puo' prevedere che tale obbligo sia
adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in
cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro
richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni. L'utilizzatore osserva altresi', nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed
e' responsabile per la violazione degli obblighi di
sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni
superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle
dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata
comunicazione scritta al somministratore consegnandone
copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto
all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al
lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a
mansioni inferiori.
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che
e' riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono
informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso
quest'ultimo, affinche' possano aspirare, al pari dei
dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di
lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono
essere fornite mediante un avviso generale opportunamente
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il
quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la
loro opera.
8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facolta' dell'utilizzatore di assumere
il lavoratore al termine della sua missione.
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova
applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta
una adeguata indennita', secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore e
l'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i
servizi resi a quest'ultimo in relazione alla missione,
all'impiego e alla formazione del lavoratore per il caso in
cui, al termine della missione, l'utilizzatore assuma il
lavoratore.".
Il testo dell'articolo 32 della legge 4 novembre 2010,
n.183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e
permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro
sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro), come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 32. Decadenze e disposizioni in materia di
contratto di lavoro a tempo determinato
In vigore dal 27 febbraio 2011
1.Il primo e il secondo comma dell' articolo 6 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non
e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta
giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato, ferma restando la
possibilita' di produrre nuovi documenti formatisi dopo il
deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto
l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro
sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all' articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, relative al termine di sessanta giorni per
l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2011.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di
invalidita' del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano inoltre:
a)ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di
questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro ovvero alla nullita' del termine apposto al
contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni. Laddove si faccia questione della nullita'
del termine apposto al contratto, il termine di cui al
primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla
cessazione del medesimo contratto, e' fissati in centoventi
giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del
secondo comma del medesimo articolo 6 e' fissato in
centottanta giorni;
b) al recesso del committente nei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3),
del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del
codice civile, con termine decorrente dalla data di
ricezione della comunicazione di trasferimento;
d) (abrogata).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si applicano anche:
a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi
degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine;
b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in
applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi alla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della
presente legge;
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai
sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine
decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi
prevista dall' articolo 27 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o
l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un
soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al
risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5
ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'
articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi
nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, che prevedano
l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori
gia' occupati con contratto a termine nell'ambito di
specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 5 e' ridotto alla meta'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano
applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli
pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove
necessario, ai soli fini della determinazione della
indennita' di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle
parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda
e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori
ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.
".
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 368 del 2001, e' il seguente:
"Art. 2.Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed
i servizi aeroportuali.
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla
durata del contratto di lavoro subordinato quando
l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o
da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo
per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di
volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al quindici per cento dell'organico aziendale
che, al 1° gennaio dell'anno a cui le assunzioni si
riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi
sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale
puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i
servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, su istanza documentata delle
aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle
richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al
presente articolo.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un
periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra
aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per
periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono.
Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria
ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui al presente comma.".
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a
norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n. 247), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2. Disciplina generaleIn vigore dal 25 ottobre
2011
1. La disciplina del contratto di apprendistato e'
rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai
contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale
nel rispetto dei seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e
del relativo piano formativo individuale da definire, anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro
trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
a-bis)previsione di una durata minima del contratto non
inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5 ;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due
livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro,
ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento
delle quali e' finalizzato il contratto ovvero, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista
in misura percentuale e in modo graduale all'anzianita' di
servizio;
d) presenza di un tutore o referente aziendale;
e) possibilita' di finanziare i percorsi formativi
aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi
paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;
f) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei
risultati conseguiti all'interno del percorso di
formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali e delle competenze
acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei
percorsi di istruzione degli adulti;
g) registrazione della formazione effettuata e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente
acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) possibilita' di prolungare il periodo di
apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa
di sospensione involontaria del rapporto, superiore a
trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi;
i) possibilita' di forme e modalita' per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di
ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando
quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;
l) divieto per le parti di recedere dal contratto
durante il periodo di formazione in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento
privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente;
m) possibilita' per le parti di recedere dal contratto
con preavviso decorrente dal termine del periodo di
formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118
del codice civile; nel periodo di preavviso continua a
trovare applicazione la disciplina del contratto di
apprendistato.Se nessuna delle parti esercita la facolta'
di recesso al termine del periodo di formazione, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla
previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende
alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia;
d) maternita';
e) assegno familiare.
3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore
di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per
il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, non puo' superare
il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il medesimo datore di
lavoro; tale rapporto non puo' superare il 100 per cento
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori
inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la
possibilita' di assumere in somministrazione apprendisti
con contratto di somministrazione a tempo determinato di
cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore
a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a
tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano alle imprese artigiane per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
3-bis. L'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata
alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal
computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, per
dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora
non sia rispettata la predetta percentuale, e' consentita
l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli
gia' confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale
mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli
apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al
presente comma sono considerati lavoratori subordinati a
tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del
presente decreto, sin dalla data di costituzione del
rapporto.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis non si
applicano nei confronti dei datori di lavoro che occupano
alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a
dieci unita' .".
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
n. 167 del 2011, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 4. Apprendistato professionalizzante o contratto
di mestiere
In vigore dal 25 ottobre 20111. Possono essere assunti
in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con
contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere per il conseguimento di una qualifica
professionale a fini contrattuali i soggetti di eta'
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i
soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, il contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di eta'.
2. Gli accordi interconfederali e i contratti
collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta'
dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale
da conseguire, la durata e le modalita' di erogazione della
formazione per l'acquisizione delle competenze
tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei
profili professionali stabiliti nei sistemi di
classificazione e inquadramento del personale, nonche' la
durata, anche minima, del contratto che, per la sua
componente formativa, non puo' comunque essere superiore a
tre anni ovvero cinque per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla
contrattazione collettiva di riferimento.
3. La formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e'
integrata, nei limiti delle risorse annualmente
disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o
esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di
competenze di base e trasversali per un monte complessivo
non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e
disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e
tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle
competenze dell'apprendista.
4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori
di lavoro possono definire, anche nell'ambito della
bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della
qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria
attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale possono prevedere
specifiche modalita' di svolgimento del contratto di
apprendistato, anche a tempo determinato.".
Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE
relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 3. Modalita' del rapporto di lavoro a tempo
parziale. Lavoro supplementare, lavoro straordinario
clausole elastiche.
1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n.
368, il datore di lavoro ha facolta' di richiedere lo
svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle
concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e
4.
2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti
indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero
massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le
relative causali in relazione alle quali si consente di
richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento
di lavoro supplementare, nonche' le conseguenze del
superamento delle ore di lavoro supplementare consentite
dai contratti collettivi stessi.
3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro
supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non puo'
integrare in nessun caso gli estremi del giustificato
motivo di licenziamento.
4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull'importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in
relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall'articolo 4, comma 2, lettera a),
i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l'incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l'applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare.
5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o
misto, anche a tempo determinato, e' consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali
prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale
vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo
pieno.
6.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale
possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative
alla variazione della collocazione temporale della
prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale
di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche
clausole elastiche relative alla variazione in aumento
della durata della prestazione lavorativa. I contratti
collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo
1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il
datore di lavoro puo' modificare la collocazione temporale
della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il
datore di lavoro puo' variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della
durata della prestazione lavorativa;
3-bis) condizioni e modalita' che consentono al
lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica
delle clausole flessibili e delle clausole elastiche
stabilite ai sensi del presente comma.
8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere
di variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa, nonche' di modificare la collocazione temporale
della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un
preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno
due giorni lavorativi, nonche' il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3.
9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il
consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di
lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza
di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del
lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo
di licenziamento. Ferme restando le ulteriori condizioni
individuate dai contratti collettivi ai sensi del comma 7,
al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui
all'articolo 12-bis del presente decreto ovvero in quelle
di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio
1970, n. 300, e' riconosciuta la facolta' di revocare il
predetto consenso .
10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo
parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 e' possibile anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine.
11.
12.
13.
14. I centri per l'impiego e i soggetti autorizzati
all'attivita' di mediazione fra domanda ed offerta di
lavoro, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 10 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono tenuti a
dare, ai lavoratori interessati ad offerte di lavoro a
tempo parziale, puntuale informazione della disciplina
prevista dai commi 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13,
preventivamente alla stipulazione del contratto di lavoro.
Per i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, la mancata fornitura
di detta informazione costituisce comportamento valutabile
ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 12,
lettera b), del medesimo articolo 10.
15. ".
Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30),come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 34. Casi di ricorso al lavoro intermittente In
vigore dal 25 giugno 2008
1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere
concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno.
2.Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con piu' di
cinquantacinque anni di eta' e con soggetti con meno di
ventiquattro anni di eta', fermo restando in tale caso che
le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il
venticinquesimo anno di eta' .
3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.".
Il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 35. Forma e comunicazioni
In vigore dal 25 giugno 2001. Il contratto di lavoro
intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini della
prova dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive
o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la
stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non
puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista, nei limiti di
cui al successivo articolo 36;
d) indicazione delle forme e modalita', con cui il
datore di lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonche' delle modalita' di
rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalita' di pagamento della
retribuzione e della indennita' di disponibilita';
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche
necessarie in relazione al tipo di attivita' dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le
parti devono recepire le indicazioni contenute nei
contratti collettivi ove previste.
3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
collettivi, il datore di lavoro e' altresi' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al
contratto di lavoro intermittente.".
3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o
di un ciclo integrato di prestazioni di durata non
superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicarne la durata con modalita' semplificate alla
Direzione territoriale del lavoro competente per
territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, possono
essere individuate modalita' applicative della disposizione
di cui al precedente periodo, nonche' ulteriori modalita'
di comunicazione in funzione dello sviluppo delle
tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al
presente comma si applica la sanzione amministrativa da
euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore
per cui e' stata omessa la comunicazione. Non si applica la
procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .".
Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
" Art. 61.Definizione e campo di applicazione
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e
rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, devono essere
riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati
dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
determinato risultato finale e non puo' consistere in una
mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente,
avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del
committente e indipendentemente dal tempo impiegato per
l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non
puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente
esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale .
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le
prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti
di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel
corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di
cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,
con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione
le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente
capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle
quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonche' i rapporti e le
attivita' di collaborazione coordinata e continuativa
comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche
affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del
presente capo i componenti degli organi di amministrazione
e controllo delle societa' e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonche' coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non
pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto
individuale o di accordo collettivo piu' favorevoli per il
collaboratore a progetto.".
Il testo dell'articolo 62 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 62. Forma
In vigore dal 24 ottobre 2001. Il contratto di lavoro a
progetto e' stipulato in forma scritta e deve contenere, ai
fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o
determinabile, della prestazione di lavoro;
b)descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si
intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua
determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento
e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto
al committente sulla esecuzione, anche temporale, della
prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere
tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione
dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e
sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.".
Il testo dell'articolo 67 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 67.Estinzione del contratto e preavviso
In vigore dal 24 ottobre 2003
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si
risolvono al momento della realizzazione del progetto che
ne costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del
termine per giusta causa. Il committente puo' altresi'
recedere prima della scadenza del termine qualora siano
emersi oggettivi profili di inidoneita' professionale del
collaboratore tali da rendere
impossibile la realizzazione del progetto. Il
collaboratore puo' recedere prima della scadenza del
termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta'
sia prevista nel contratto individuale di lavoro.".
Il testo dell'articolo 68 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 68. Rinunzie e transazioni In vigore dal 26
ottobre 2004
1. Nella riconduzione a un progetto dei contratti di
cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un
rapporto di lavoro gia' in essere possono essere oggetto di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di
certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile.".
Il testo dell'articolo 69 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 69.Divieto di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa atipici e conversione del
contratto
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. I rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi
dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di
costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto
instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a
configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si
trasforma in un rapporto di lavoro subordinato
corrispondente alla tipologia negoziale di fatto
realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico
del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti
di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del
rapporto, nel caso in cui l'attivita' del collaboratore sia
svolta con modalita' analoghe a quella svolta dai
lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve
le prestazioni di elevata professionalita' che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai
principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della
esistenza del progetto e non puo' essere esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano al
committente.".
Il testo dell'articolo 1, della legge 2 agosto 1990, n.
233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori
autonomi), e' il seguente:
"Art. 1. Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali.
1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del
contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali
degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali,
titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per cento
del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che
da' titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini
Irpef, relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al
comma 1 in qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2
della legge 4 luglio 1959, n. 463 , o di coadiutori, ai
sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613 ,
di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva
di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al
limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la
percentuale massima di commisurazione della pensione
prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene
presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei
contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo
pari a due terzi del limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il
titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di
ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote
dei collaboratori non puo' superare, in ogni caso, il 49
per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale
ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione
del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali
ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , e successive
modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il
decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto
essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno
solare i contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali provvederanno al versamento
dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in
base alla differenza tra quanto risultante dalle
disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato
in base alle previgenti disposizioni.".
Il testo dell'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), e' il seguente:
"Art. 2. Armonizzazione.
(Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.".
Il testo dell'articolo 2549 del codice civile, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
" Art. 2549. Nozione.
Con il contratto di associazione in partecipazione
l'associante attribuisce all'associato una partecipazione
agli utili della sua impresa o di uno o piu' affari verso
il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora
l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione
di lavoro, il numero degli associati impegnati in una
medesima attivita' non puo' essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica
eccezione nel caso in cui gli associati siano legati
all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il
terzo grado o di affinita' entro il secondo. In caso di
violazione del divieto di cui al presente comma, il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste
anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato .".
Il testo degli articoli 75 e seguenti, del citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
"Art. 75. Finalita'
In vigore dal 24 novembre 1. Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere
la certificazione dei contratti in cui sia dedotta,
direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente
titolo.
Art. 76. Organi di certificazione
In vigore dal 24 novembre 2010 1. Sono organi abilitati
alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni
di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito
territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita
nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province,
secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto;
c) le universita' pubbliche e private, comprese le
Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di
collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di
lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due
province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di
certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e
strumentali gia' operanti presso la Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente
per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito
territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito
di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti
del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle
funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti
organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la
loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla
commissione di certificazione istituita presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi
del comma 1, le universita' sono tenute a registrarsi
presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, della universita' e della
ricerca. Per ottenere la registrazione le universita' sono
tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei
mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri
giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che
precedono possono concludere convenzioni con le quali
prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Art. 77. Competenza
In vigore dal 24 ottobre 200
1.Nel caso in cui le parti intendano presentare
l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso
le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b),
le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella
cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza
alla quale sara' addetto il lavoratore. Nel caso in cui le
parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a
iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi
alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di
buone pratiche
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. La procedura di
certificazione e' volontaria e consegue obbligatoriamente a
una istanza scritta comune delle parti del contratto di
lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate
all'atto di costituzione delle commissioni di
certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di
buone pratiche di cui al comma 4, nonche' dei seguenti
principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato
alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorita' pubbliche nei
confronti delle quali l'atto di certificazione e' destinato
a produrre effetti. Le autorita' pubbliche possono
presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e
contenere il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti
richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa
pratica di documentazione, devono essere conservati presso
le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque
anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato puo' essere richiesta dal servizio competente
di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorita'
pubbliche nei confronti delle quali l'atto di
certificazione e' destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali adotta con proprio decreto codici di
buone pratiche per l'individuazione delle clausole
indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di
lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai
trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono,
ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali vengono altresi' definiti appositi moduli
e formulari per la certificazione del contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli
orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di
qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o
subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
In vigore dal 24 novembre 2010
1. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro permangono,
anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi
giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti
salvi i provvedimenti cautelari.
2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di
contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento
di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato
che l'attuazione del medesimo e' stata, anche nel periodo
precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con
quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non
ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono
soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
suggerite dalla commissione adita.
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della
certificazione
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. Nei confronti
dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui
sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrre
effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita'
giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura
civile, per erronea qualificazione del contratto oppure
difformita' tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorita'
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del
consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' della
qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione
dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale
della difformita' tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento
in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformita' stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in
sede di certificazione del rapporto di lavoro e di
definizione della controversia davanti alla commissione di
certificazione potra' essere valutato dal giudice del
lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di
procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve
previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione
per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella
cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato
il contratto, puo' essere presentato ricorso contro l'atto
certificatorio per violazione del procedimento o per
eccesso di potere.
Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle
parti
In vigore dal 24 ottobre 2003 1. Le sedi di
certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche
funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti
contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del
contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia
in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di
lavoro, con particolare riferimento alla disponibilita' dei
diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di
lavoro. ".
Il testo dell' articolo 86 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 86. Norme transitorie e finali
In vigore dal 12 agosto 2006 1. Le collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un
progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino
alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005,
di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione
al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale.
2. (abrogato).
3. In relazione agli effetti derivanti dalla
abrogazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge
e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, con esclusivo
riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.
196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso
unilaterale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter
dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista
dal presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.
186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge
24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla
disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per le societa' di somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale gia' autorizzate ai sensi
della normativa previgente opera una disciplina transitoria
e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa
della disciplina transitoria restano in vigore le norme di
legge e regolamento vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4
dell'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000
si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche per esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in
vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi
anche ai fini della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
9. La previsione della trasformazione del rapporto di
lavoro di cui all'articolo 27, comma 1, non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione
solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a
tempo determinato. La vigente disciplina in materia di
contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione
esclusivamente nei confronti della pubblica
amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della
pubblica amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche'
una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«b-bis) chiede un certificato di regolarita'
contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato,
oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle
imprese esecutrici dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza
della certificazione della regolarita' contributiva, anche
in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori,
e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.».
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma
10-bis e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
di cui all'articolo 19, comma 3.
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei
compiti della commissione regionale per l'impiego di cui
all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le
quali non sia effettivamente avvenuto il trasferimento
delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34,
comma 2, di cui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo
II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. Decorsi
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base
delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale degli effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento
entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali convoca le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare
la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali la gestione della messa a regime del
presente decreto, anche con riferimento al regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla
contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti
derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i
risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente al
periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede
mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.".
Il testo dell'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presedente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
"Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli
6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell' articolo 39. I cessionari e
i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all' articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell' articolo 25. Le disposizioni
del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni.".
Il testo dell' articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 72.Disciplina del lavoro accessorio
In vigore dal 22 agosto 2008
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i
beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o piu' carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e
periodicamente aggiornato , tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto con le parti sociali .
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le attivita'
lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1,
nonche' del costo di gestione del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il
proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma
5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal
beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale
compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati
anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per
suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene
l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a
titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al
versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze in funzione degli incrementi delle aliquote
contributive per gli iscritti alla gestione separata
dell'INPS.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la
normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro
subordinato.
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali individua con proprio decreto il
concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma
4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)
e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2.1. Il datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento
al prestatore di lavoro.
2.La comunicazione del licenziamento deve contenere la
specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' inefficace.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui
all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.".
Il testo dell'articolo 6, comma 2 della citata legge n.
604 del 1966, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
" Art. 6.Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della
sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito
del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di
giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte
della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato,
ferma restando la possibilita' di produrre nuovi documenti
formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non
sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore.".
Il testo dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento),
e' il seguente:
"Art. 7. Sanzioni disciplinari
In vigore dal 11 giugno 1970 Le norme disciplinari
relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle
quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle
procedure di contestazione delle stesse, devono essere
portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in
luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in
materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il datore di lavoro non puo' adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potra' farsi assistere da un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportano mutamenti definitivi del
rapporto di lavoro; inoltre la multa non puo' essere
disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla
retribuzione per piu' di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi
del rimprovero verbale non possono essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per
iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti
collettivi di lavoro e ferma restando la facolta' di adire
l'autorita' giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare puo' promuovere, nei
venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna
delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo
o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci
giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a
nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di
cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorita'
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.".
Il testo degli articoli 91 e 92 del codice di procedura
civile, e' il seguente:
"Art. 91. Condanna alle spese.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo
davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso
delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie
la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta
conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza
giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese
del processo maturate dopo la formulazione della proposta,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono
liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine
all'originale e alla copia notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il
cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le
spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non
possono superare il valore della domanda.
Art. 92.Condanna alle spese per singoli atti.
Compensazione delle spese.
Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui
all'articolo precedente, puo' escludere la ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene
eccessive o superflue; e puo', indipendentemente dalla
soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese,
anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di
cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
Se vi e' soccombenza reciproca o concorrono altre gravi
ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicati nella
motivazione, il giudice puo' compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente
convenuto nel processo verbale di conciliazione.".
Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.
96, S.O.
Il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 300 del
1970, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 18. Tutela del lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo
Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la
nullita' del licenziamento perche' discriminatorio ai sensi
dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi
dell'articolo 35 del codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui
all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, ovvero perche' riconducibile ad altri casi
di nullita' previsti dalla legge o determinato da un motivo
illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del
codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o
non imprenditore,
la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro,
indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale
che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai
dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il
rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore
non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito
del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennita' di cui al terzo comma del presente articolo.
Il regime di cui al presente articolo si applica anche al
licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in
forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma,
condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia
stata accertata la nullita', stabilendo a tal fine
un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione globale
di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a
quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto
percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento
di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potra' essere inferiore a cinque
mensilita' della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro e' condannato inoltre, per il medesimo periodo,
al versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
come previsto al secondo comma, al lavoratore e' data la
facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione
della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita'
pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione globale
di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del
rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a
contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita'
deve essere effettuata entro trenta giorni dalla
comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito
del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore
alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per
insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto
rientra tra le condotte punibili con una sanzione
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti
collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,
annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un'indennita' risarcitoria
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal
giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito,
nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attivita' lavorative, nonche' quanto avrebbe potuto
percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una
nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennita'
risarcitoria non puo' essere superiore a dodici mensilita'
della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro e'
condannato, altresi', al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento
fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati
degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un
importo pari al differenziale contributivo esistente tra la
contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di
lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella
accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento
di altre attivita' lavorative. In quest'ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione
previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione
corrispondente all'attivita' lavorativa svolta dal
dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al
datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione,
il rapporto di lavoro si intende risolto quando il
lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni
dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennita' sostitutiva della
reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo
comma.
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o
della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara
risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata
tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro
mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in
relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del
numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni
dell'attivita' economica, del comportamento e delle
condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione
a tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di
cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n.
604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, si applica il regime di cui al
quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di
un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata, in
relazione alla gravita' della violazione formale o
procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di
sei e un massimo di dodici mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, con onere di specifica
motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla
base della domanda del lavoratore, accerti che vi e' anche
un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual
caso applica, in luogo di quelle previste dal presente
comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.
Il giudice applica la medesima disciplina di cui al
quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui
accerti il difetto di giustificazione del licenziamento
intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo
oggettivo consistente nell'inidoneita' fisica o psichica
del lavoratore, ovvero che il licenziamento e' stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma,
del codice civile. Puo' altresi' applicare la predetta
disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui
accerta che non ricorrono gli estremi del predetto
giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di
cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai
fini della determinazione dell'indennita' tra il minimo e
il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui
al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore
per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento
delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base
della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento
risulti determinato da ragioni discriminatorie o
disciplinari, trovano applicazione le relative tutele
previste dal presente articolo.
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si
applicano al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze piu' di quindici
lavoratori o piu' di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonche' al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa
piu' di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel
medesimo ambito territoriale occupa piu' di cinque
dipendenti, anche se ciascuna unita' produttiva,
singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in
ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, che occupa piu' di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui
all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale
proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione
collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i
parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in
linea diretta e inlinea collaterale. Il computo dei limiti
occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche'
effettuata entro il termine di quindici giorni dalla
comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del
medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato
senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore
alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla
revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori
previsti dal presente articolo.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o
insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di
lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente puo' essere
impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del
codice di procedura civile .
L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal
giudice che l'ha pronunciata, e' tenuto anche, per ogni
giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della
retribuzione dovuta al lavoratore.".
Il testo dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n.
108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), e' il
seguente:
"Art. 3. Licenziamento discriminatorio.
1. Il licenziamento determinato da ragioni
discriminatorie ai sensi dell'articolo 4 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e dell'articolo 15 della legge 20
maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 13 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' nullo indipendentemente
dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il
numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le
conseguenze previste dall'articolo 18 della legge 20 maggio
1970, n. 300, come modificato dalla presente legge. Tali
disposizioni si applicano anche ai dirigenti.".
Il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra
uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28
novembre 2005, n. 246 ), e' il seguente:
"Art. 35. Divieto di licenziamento per causa di
matrimonio (legge 9 gennaio 1963, n. 7, articoli 1, 2 e 6)
In vigore dal 15 giugno 2006 1. Le clausole di
qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e
collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la
risoluzione del rapporto di lavoro delle lavoratrici in
conseguenza del matrimonio sono nulle e si hanno per non
apposte.
2. Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa
di matrimonio.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, si presume che il
licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente
dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di
matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo
la celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di
matrimonio.
4. Sono nulle le dimissioni presentate dalla
lavoratrice nel periodo di cui al comma 3, salvo che siano
dalla medesima confermate entro un mese alla Direzione
provinciale del lavoro.
5. Al datore di lavoro e' data facolta' di provare che
il licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di
cui al comma 3, e' stato effettuato non a causa di
matrimonio, ma per una delle seguenti ipotesi:
a) colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
b) cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa e'
addetta;
c) ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine.
6. Con il provvedimento che dichiara la nullita' dei
licenziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' disposta la
corresponsione, a favore della lavoratrice allontanata dal
lavoro, della retribuzione globale di fatto sino al giorno
della riammissione in servizio.
7. La lavoratrice che, invitata a riassumere servizio,
dichiari di recedere dal contratto, ha diritto al
trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa,
ferma restando la corresponsione della retribuzione fino
alla data del recesso.
8. A tale scopo il recesso deve essere esercitato entro
il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito.
9. Le disposizioni precedenti si applicano sia alle
lavoratrici dipendenti da imprese private di qualsiasi
genere, escluse quelle addette ai servizi familiari e
domestici, sia a quelle dipendenti da enti pubblici, salve
le clausole di miglior favore previste per le lavoratrici
nei contratti collettivi ed individuali di lavoro e nelle
disposizioni legislative e regolamentari.".
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001 e' il seguente:
"Art.54. Divieto di licenziamento.
(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, commi 1, 2,
3, 5, e art. 31, comma 2; legge 9 dicembre 1977, n. 903,
art. 6-bis, comma 4; decreto legislativo 9 settembre 1994,
n. 566, art. 2, comma 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art.
18, comma 1)
1. Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei
periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III,
nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con
lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice,
licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto,
e' tenuta a presentare al datore di lavoro idonea
certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca
del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
3. Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di cessazione dell'attivita' dell'azienda cui essa
e' addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice e' stata assunta o di risoluzione del rapporto
di lavoro per la scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta fermo il
divieto di discriminazione di cui all'articolo 4 della
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non puo' essere sospesa dal
lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attivita'
dell'azienda o del reparto cui essa e' addetta, sempreche'
il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La
lavoratrice non puo' altresi' essere collocata in mobilita'
a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, salva
l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della
cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3,
lettera b).
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in
violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e'
nullo.
6. E' altresi' nullo il licenziamento causato dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la
malattia del bambino da parte della lavoratrice o del
lavoratore.
7. In caso di fruizione del congedo di paternita', di
cui all'articolo 28, il divieto di licenziamento si applica
anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso
e si estende fino al compimento di un anno di eta' del
bambino. Si applicano le disposizioni del presente
articolo, commi 3, 4 e 5.
8. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel
presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa
da euro 1.032 a euro 2.582. Non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in caso di adozione e di affidamento. Il divieto di
licenziamento si applica fino ad un anno dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. In caso di adozione
internazionale, il divieto opera dal momento della
comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera
d), della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, ovvero della comunicazione dell'invito a
recarsi all'estero per ricevere la proposta di
abbinamento.".
Il testo dell'art. 1345 del codice civile e' il
seguente:
"Art.1345. Motivo illecito.
Il contratto e' illecito quando le parti si sono
determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo
illecito comune ad entrambe.".
Il testo dell'articolo 2, comma 2 della legge 15 luglio
1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e' il
seguente:
"Art. 2. Il prestatore di lavoro puo' chiedere, entro
quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno
determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro
deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per
iscritto.".
Il testo degli articoli 4, comma 4 e 10, comma 3, della
legge 12 marzo 1999, n .6 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) e' il seguente:
"Art. 4. Criteri di computo della quota di riserva.
(Omissis).
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
malattia non possono essere computati nella quota di
riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione
della capacita' lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato
in sede giurisdizionale, delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato
motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del piu'
favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di
provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici
competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra
azienda, in attivita' compatibili con le residue capacita'
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8. "
"Art.10. Rapporto di lavoro dei disabili
obbligatoriamente assunti.
(Omissis).
2. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute
o di significative variazioni dell'organizzazione del
lavoro, il disabile puo' chiedere che venga accertata la
compatibilita' delle mansioni a lui affidate con il proprio
stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro
puo' chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso
l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto
di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma
4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attivita'
lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata con
riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro,
il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilita' persista.
Durante tale periodo il lavoratore puo' essere impiegato in
tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla
commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 , integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 , come modificato dall'articolo 6
della presente legge. La richiesta di accertamento e il
periodo necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di
lavoro puo' essere risolto nel caso in cui, anche attuando
i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva impossibilita'
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. ".
Il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di
lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 30.Clausole generali e certificazione del
contratto di lavoro
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge
nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole
generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di
un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali,
trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale
e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto
di legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e
produttive che competono al datore di lavoro o al
committente.
L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente
periodo, in materia di limiti al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive che
competono al datore di lavoro, costituisce motivo di
impugnazione per violazione di norme di diritto.".
Il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 4. Procedura per la dichiarazione di mobilita'
In vigore dal 27 giugno 1997 1. L'impresa che sia stata
ammessa al trattamento straordinario di integrazione
salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di
cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di
garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di
non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di
avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente
articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,
di una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti .
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9.Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi,
l'elenco dei lavoratori collocati in mobilita', con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del
luogo di residenza, della qualifica, del livello di
inquadramento, dell'eta', del carico di famiglia, nonche'
con puntuale indicazione delle modalita' con le quali sono
stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5,
comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione
competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle
associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte .
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma
2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni
effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo .
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge 30
marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo
4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
Il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 223 del
1991, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5.Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilita' deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico-produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative .
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare
in mobilita', l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo
9, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' collocare in mobilita'
una percentuale di manodopera femminile superiore alla
percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione.
3.Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al
terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18.
In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal
comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del
medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni .
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
e' tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in
trenta rate mensili, una somma (38) pari a sei volte il
trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al
lavoratore. Tale somma e' ridotta alla meta' quando la
dichiarazione di eccedenza del personale di cui
all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo
sindacale .
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate
dalla Commissione regionale per l'impiego, procuri offerte
di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), non e' tenuta
al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai
lavoratori che perdano il diritto al trattamento di
mobilita' in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero
per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte
procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il
predetto beneficio e' escluso per le imprese che si
trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere,
nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis .
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
la fine del dodicesimo mese successivo a quello di
emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la
fine del dodicesimo mese successivo a quello del
completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2,
nell'unita' produttiva in cui il lavoratore era occupato,
la somma che l'impresa e' tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque punti
percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di
completamento del programma. Nel medesimo caso non trova
applicazione quanto previsto dal secondo comma
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464. ".
Il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 604 del
1966, e' il seguente:
"Art.6. Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della
sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla
comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove
non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione,
anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del
lavoratore anche attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il
licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro
il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal
deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora
la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o
non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato
a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo.
A conoscere delle controversie derivanti
dall'applicazione della presente legge e' competente il
pretore .".
Il testo degli articoli 125, 421, 414, 416, 102, 106,
107 e 327 del codice di procedura civile, e' il seguente:
"Art. 125.Contenuto e sottoscrizione degli atti di
parte.
Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione,
il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto
debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o
l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da
notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se
essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore
che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve,
altresi', indicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato al proprio ordine e il proprio
numero di fax.
La procura al difensore dell'attore puo' essere
rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto,
purche' anteriormente alla costituzione della parte
rappresentata.
La disposizione del comma precedente non si applica
quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta
dal difensore munito di mandato speciale."
"Art. 421.Poteri istruttori del giudice.
Il giudice indica alle parti in ogni momento le
irregolarita' degli atti e dei documenti che possono essere
sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli
eventuali diritti quesiti.
Puo' altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
decisorio, nonche' la richiesta di informazioni e
osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni
sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
del comma sesto dell'articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di
lavoro, purche' necessario al fine dell'accertamento dei
fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita' l'esame
dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della
causa, anche di quelle persone che siano incapaci di
testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato
a norma dell'articolo 247."
"Art. 414.Forma della domanda.
La domanda si propone con ricorso, il quale deve
contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede
il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la
denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti
che si offrono in comunicazione."
"Art. 416.Costituzione del convenuto.
Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima
dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.
La costituzione del convenuto si effettua mediante
deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella
quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le
eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Nella stessa memoria il convenuto deve prendere
posizione, in maniera precisa e non limitata ad una
generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore
a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in
fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di
decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed
in particolare i documenti che deve contestualmente
depositare ."
"Art. 102.Litisconsorzio necessario.
Se la decisione non puo' pronunciarsi che in confronto
di piu' parti, queste debbono agire o essere convenute
nello stesso processo.
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito."
"Art. 106.Intervento su istanza di parte.
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al
quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere
garantita."
"Art. 107.Intervento per ordine del giudice.
Il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si
svolga in confronto di un terzo al quale la causa e'
comune, ne ordina l'intervento."
"Art. 327.Decadenza dall'impugnazione.
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292.".