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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti
e dai movimenti politici
1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai
movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per
cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso
delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per
l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro
27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi
dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da
considerare come limiti massimi.
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli
organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura
degli organi stessi, a euro 15.925.000».
3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Il fondo relativo
al rinnovo dei consigli regionali, di cui all'articolo 1, comma 5,
della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e'
ripartito su base regionale in proporzione alla rispettiva
popolazione».
4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e
5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera
dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,
dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di
Trento e di Bolzano successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Sono abrogati:
a) l'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122;
c) l'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111.
7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun
partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora
il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei
candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di
riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai
due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore.
8. In via transitoria, le rate dei rimborsi per le spese elettorali
relativi alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non e'
ancora scaduto alla data medesima, sono ridotte del 10 per cento.
L'importo cosi' risultante e' ridotto di un ulteriore 50 per cento.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima
urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
In Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25 luglio
2012 si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente legge corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.