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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
l'anno 2014.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono
inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il
finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita'
e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle
prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono
effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35
della legge n. 448 del 1998.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione
aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata,
per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di
euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento
del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni
per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i
Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6,
primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e
di altri interventi in materia di politiche ambientali.
8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il
1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento
della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione
definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle
risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali
e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi
da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione
territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,
in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte
progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti
di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro
realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni
positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con
la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle
amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve
essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione
degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la
necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di
bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al
Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la
realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni
finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai
fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di
legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro
il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della
programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in
corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi
revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e
per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro,
entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle
finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle
finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della
programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo
anche nel settore agricolo.
10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle
assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli
interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a
evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale
riprogrammazione sui singoli interventi.
11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi
dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione
dei relativi impatti.
12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere
sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli
anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la
messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse
nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al
CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente comma.
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento
di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di
base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente
ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo
i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di
partenariato.
15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma
14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione
di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione
territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai
sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma
14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.
17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la
coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota
posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una
valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.
18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione
territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di
coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo
2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione
a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero
massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche
oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente
disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni
interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni
stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente
le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato
ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego
dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai Fondi europei.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro
5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni
2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di
assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza
delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato,
nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo
governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica
sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma
18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare,
annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui
al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di
pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Per le finalita' di cui al comma 18 sono iscritte
corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di
rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente
comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a
fronte delle spese rendicontate.
21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. Al fine di salvaguardare la continuita' occupazionale nel
settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno
attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei
collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'
concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per
ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di
dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare
la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con il
mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure
previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e'
corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte
salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di
200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo'
superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque
superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da
ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente
comma, ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al
raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna
azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.
Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante
l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate
entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza
mensile, un aggiornamento di tale elenco.
23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che
hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di
borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore
provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo,
finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi
di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per
l'anno 2014.
24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in
materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e
protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita',
affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione
delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per
l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale
operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5
aprile 1985, n. 124.
25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per
essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare
nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza
e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito
turistico.
26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di
50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei
finanziamenti agevolati.
27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di
destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo
dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si
aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui
mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino
competenze, strumenti ed occupazione nel campo
dell'internazionalizzazione delle imprese.
28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare
riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di
origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari
condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la
cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di
sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani
che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli
standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del
perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e
dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche
produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come
produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto
del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un
contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale
ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di
promozione di certificazione del marchio «Ospitalita' Italiana --
Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.
29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse
all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione
del sistema produttivo.
30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti
concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al
presente comma non possono essere in alcun modo destinate al
finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike
Fighter).
31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese
agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli
interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere
prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni.
32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del
20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente».
33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti
passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link
sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line
attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere
acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore
pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia
stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti
inserzionisti».
34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al
comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441».
35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato
interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani
imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».
36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel
settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel
quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente
l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati
due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore
degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla
Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001)
D/285716 del 1º febbraio 2001, e' autorizzato un contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,
in vigore dal 1º gennaio 2012, e' autorizzato un contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del
documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo
bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.
Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e'
espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per
il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.
41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per
la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria
per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono
soppresse;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le
seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,».
43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020,
tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto
italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le
dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole
per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni
antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'.
Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28
febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di
finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano
alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti
presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di
finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono
soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono
garantite da uno Stato».
45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a
valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere
garantiti dallo Stato secondo criteri e modalita' stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662».
47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le
esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima
domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in
materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato».
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso
al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente
utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche
in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei
potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema
nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico
di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice
presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato
di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito
ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di
gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e
innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla
lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a
valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di
ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente
o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione
di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti
in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai
raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le
modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della
medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere
incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di
garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di
mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per
la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del
Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in
essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'
immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di
garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello
Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei
decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la
prima casa.
49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti
di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di
quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del
codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e
conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di
edifici condominiali».
50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la
tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore».
51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei
confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con
il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di
intervento con riguardo alle famiglie numerose».
52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:
«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa'
private appositamente costituite, in particolare per garantire il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di
cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli
interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione
nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima
garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla
base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per
il periodo 2014-2020».
53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto Fondo
di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la
coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli
stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali
di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono
emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di
funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo,
anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla
garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni
finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla
Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce
con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita
dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano
operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o
nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di
quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i
quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo
periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di
225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione
da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al
credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della
Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale
del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di
attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4,
della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non
comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale
del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.
580 del 1993.
56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle
imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o
in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su
manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli
di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione
tra tali realta' produttive.
57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al
comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca
pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome pubbliche
sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso
procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) ricerca e sviluppo di software e hardware;
b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera
comunitaria;
c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione
e la condivisione di conoscenze;
d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
e) creazione di nuove realta' industriali;
f) promozione di modelli di attivita' di vendita non
convenzionali e innovativi;
g) condivisione di esperienze con il territorio;
h) sostegno per l'applicazione delle idee;
i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione
del materiale educativo sulla cultura dei «makers».
58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una
relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e
57.
59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57.
60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti
nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito
incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,
decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i
contributi in conto capitale ricevuti.
61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60
disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione.
62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al
comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al
presente comma» sono soppresse.
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su
apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori,
rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali
il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita'
immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge
22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta
in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione
delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in
occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di
trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte
di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto
di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma
63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime
patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a
richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di
chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione
della somma depositata.
66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi
della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita'
pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data
dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico
ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi
depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti
hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo
l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una
determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale
svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene
fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia
avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi
sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del
servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito
agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto
di cui al comma 67.
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini,
condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con
riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati.
68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete
stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la
prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma
gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la
realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite
da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi
internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4
dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il
viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno
2016.
70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento
di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per
le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico»;
b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di
manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono
inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad
incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte
alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».
71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E.
previsti dal 43º atto attuativo della Convenzione generale
sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --
Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con
presa d'atto da parte del CIPE;
b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto
aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da
sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.
72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare
qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa
l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario,
nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel
contratto».
73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di
servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
74. Al fine di completare il finanziamento della tratta
Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC
Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e
assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto
definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016.
75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo
al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma
di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel
rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti
dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati
dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al
comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono
destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla
delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato
collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni
dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC
Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso
Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle
opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e'
autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti
contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a
carico dello Stato.
77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del
servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del
traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita'
territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto
marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e'
autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del
tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more
dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti
2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la
contrattualizzazione dei predetti interventi.
81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi,
ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di
Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto,
determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo
Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per
uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In
caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del
comma 81.
83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi
di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo
istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile
ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto
tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032,
della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per
servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi
pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite
del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno
2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformita' a livello
nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale
e regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione
degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unita' di
servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita' di
trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole,
della velocita' commerciale, delle economie di scala, delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile
e di un ragionevole margine di utile.
85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed
efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente
crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e'
ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione
dei servizi.
86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e
l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza
massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una
potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale
e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:
«L, M e N1».
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la
realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211,
sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara.
Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente
confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014
per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo
riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del
perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di
trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree
servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la
cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto
attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo
dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma
logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore
unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207».
91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le
limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della
legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di
gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con
specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e
alla professione di autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle imprese
iscritte, in relazione alle modalita' concrete di svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare e
il numero dei dipendenti autisti, nonche' alla regolarita' della
copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza
ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
b) all'articolo 10, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per
ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo
statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito
dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con
esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi
interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di
almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera
continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi
massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in
almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni,
di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica,
trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle
Confederazioni alle quali aderisce»;
2) la lettera g) e' abrogata.
93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le
stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le funzioni relative alla
cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al
presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da
destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono
esercitate, in via transitoria, dalle province.
95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve
avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le
relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta
autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di
consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.
97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito
dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75
milioni di euro per l'anno 2014.
98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto
e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto
previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di
parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di
analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.
99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere
pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e
di 70 milioni di euro nel 2015.
100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle
attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in
materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di
spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata
di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.