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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la
realizzazione degli interventi per Expo 2015, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresi' trasferite,
con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero
12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo».
3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al
trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del
Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio
2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo
della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione
delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente
alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle
qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento
fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale
trattamento risulta piu' elevato, al personale e' corrisposto un
assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.
6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
e' autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla
base delle disposizioni di cui al comma 2.
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le
politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma
5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri ed e' costituito in via permanente dal Ministro
dell'economia e delle finanze, che ne e' vice presidente, e dai
Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dai Ministri delegati per gli affari europei, per la
coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualita' di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in
rappresentanza della Conferenza stessa»;
b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».
10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 e'
abrogato.
12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente del CIPE» sono
soppresse.
13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonche'» sono
soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle
seguenti: «a tale comitato».
14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il primo periodo e' soppresso.
15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 giugno 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato dalla presente
legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n.
203, S.O.
Il decreto - legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.
La legge 27 febbraio 1967, n. 48 (Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e istituzione del Comitato dei
Ministri per la programmazione economica), modificata dalla
presente legge, e' pubblicata nella Gazz. Uff 2 marzo 1967,
n. 55.
La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale), modificata dalla presente legge, e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
n. 59), modificato dalla presente legge, e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250.
La legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari), modificata dalla presente
legge, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n.
109, S.O.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003), modificata dalla presente legge,
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305,
S.O.
Avvertenza:
Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 97 del 26 aprile 2013.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 34.