Legge Ordinaria n. 71 del 24/06/2013 G.U. n.147 del 25 giugno 2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (1197)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,  recante  disposizioni
urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale  di  Piombino,  di
contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone  terremotate
del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
realizzazione degli interventi per Expo 2015, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di turismo. Al medesimo Ministero sono  altresi'  trasferite,
con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero
12) e' sostituito dal seguente: 
    «12) Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo». 
  3. In attuazione del comma 2, con il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  5,   si   provvede   al
trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo del personale  transitato  nei  ruoli  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in  applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio
2013 presta servizio presso l'Ufficio per le  politiche  del  turismo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione
delle strutture e delle dotazioni organiche in misura  corrispondente
alle  funzioni  e  al  personale  trasferiti.  Il   personale   delle
qualifiche  non  dirigenziali  trasferito  mantiene  il   trattamento
fondamentale  ed  accessorio,  limitatamente  alle   voci   fisse   e
continuative, corrisposto  al  momento  del  trasferimento.  Se  tale
trattamento risulta piu' elevato,  al  personale  e'  corrisposto  un
assegno ad personam, riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici. 
  5. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  si
provvede  alla   puntuale   individuazione   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8. 
  6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
e' autorizzato ad adeguare la propria struttura  organizzativa  sulla
base delle disposizioni di cui al comma 2. 
  7.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 5,  il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le
politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma
5,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   la
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
  9. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio  1967,  n.  48,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
      «Il Comitato e' presieduto dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ed  e'  costituito   in   via   permanente   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, che  ne  e'  vice  presidente,  e  dai
Ministri  degli  affari  esteri,  dello  sviluppo  economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali,
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, nonche' dai Ministri delegati per gli affari europei, per la
coesione territoriale, e per gli  affari  regionali  in  qualita'  di
presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  e  dal
Presidente della Conferenza dei  presidenti  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di  Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in
rappresentanza della Conferenza stessa»; 
    b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato». 
  10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 e'
abrogato. 
  12. All'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  20  ottobre
1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente  del  CIPE»  sono
soppresse. 
  13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
parole: «dei comitati  indicati  nei  commi  1  e  2,  nonche'»  sono
soppresse e le  parole:  «a  tali  comitati»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a tale comitato». 
  14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il primo periodo e' soppresso. 
  15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 24 giugno 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
                            Letta,  Presidente  del   Consiglio   dei
                            ministri 
 
                            Zanonato,   Ministro    dello    sviluppo
                            economico 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59), modificato  dalla  presente
          legge, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30  agosto  1999,  n.
          203, S.O. 
              Il decreto - legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
          urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114. 
              La legge  27  febbraio  1967,  n.  48  (Attribuzioni  e
          ordinamento   del   Ministero   del   bilancio   e    della
          programmazione economica e  istituzione  del  Comitato  dei
          Ministri per la programmazione economica), modificata dalla
          presente legge, e' pubblicata nella Gazz. Uff 2 marzo 1967,
          n. 55. 
              La  legge  8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), modificata dalla presente legge, e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,   n.   368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59), modificato  dalla  presente  legge,  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1998, n. 250. 
              La legge 16 aprile 1987, n.  183  (Coordinamento  delle
          politiche  riguardanti  l'appartenenza   dell'Italia   alle
          Comunita' europee ed adeguamento  dell'ordinamento  interno
          agli atti normativi comunitari), modificata dalla  presente
          legge, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13  maggio  1987,  n.
          109, S.O. 
              La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2003), modificata dalla  presente  legge,
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre  2002,  n.  305,
          S.O. 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -
          n. 97 del 26 aprile 2013. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 34. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)