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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro
sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono
riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti
dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di
concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la
struttura naturale delle fibre, nonche' agli articoli con esse
fabbricati, purche' eventuali strati ricoprenti di altro materiale
siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.
2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro
sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono
riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di
spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o
impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura
naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresi' nei
casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come
aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in
altre parole.
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre
di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di
disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle
fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi
trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o
altre forme, per i quali e' fatto divieto di utilizzo dei termini
«cuoio», «pelle» e «pelliccia».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.