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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modalita' per l'indicazione di origine
1. L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini prevista
dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, deve figurare in modo facilmente
visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e
dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e' stampata sul
recipiente o sull'etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui
parte mediana e' pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare
un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma
possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della
denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine, nel medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro dell'Unione europea o in un Paese terzo, l'indicazione
dell'origine di cui al comma 1 e' immediatamente preceduta
dall'indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei commi 2
e 3 e con diversa e piu' evidente rilevanza cromatica rispetto allo
sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione di vendita.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata
l'osservanza dell'articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto
ministeriale 10 novembre 2009.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 4 del decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10
novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio
2010:
"Art. 4. Designazione dell'origine.
1. La designazione dell'origine degli «oli extra
vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura
attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico
di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo
secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1 e al
paragrafo 2, lettera a) dell'art. 4 del regolamento.
2. La designazione dell'origine, ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1 del regolamento, non puo' essere utilizzata
per «olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e
da oli di oliva vergini» e per «olio di sansa di oliva».
3. La designazione dell'origine di cui al comma 1, in
conformita' dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 4 del
regolamento, nel caso di miscele di oli di oliva (sia extra
vergini che vergini) non estratti in un unico Stato membro
o Paese terzo, figura a seconda dei casi attraverso
l'indicazione sull'etichetta di:
a) miscela di oli di oliva comunitari;
b) miscela di oli di oliva non comunitari;
c) miscela di oli di oliva comunitari e non
comunitari.
La stessa indicazione deve essere riportata anche sulla
documentazione di accompagnamento.
4. Le diciture di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 3, possono essere sostituite con altri riferimenti
che forniscono una informazione analoga, come, ad esempio,
Unione europea, una lista di piu' Stati membri o Paesi
terzi, un nome di una regione geografica piu' grande di un
Paese. In ogni caso deve trattarsi della rispettiva zona
geografica di riferimento ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4
e 5 del regolamento.
5. La designazione dell'origine di cui al comma 3 non
deve trarre in inganno il consumatore e deve corrispondere
alla reale zona geografica nella quale le olive sono state
raccolte e in cui e' situato il frantoio nel quale e' stato
estratto l'olio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del
regolamento.".