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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato
del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge
nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono
soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),»
sono soppresse.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
"Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto
legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino
o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera
circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato
membro ospitante, conformemente alla sua legislazione
nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b),
se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il
cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che
il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia
una relazione stabile debitamente attestata con
documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame
approfondito della situazione personale e giustifica
l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.".
- Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto
legislativo n. 30 del 2007, come modificati dalla presente
legge, cosi' recita:
"Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini
dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino
dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e'
comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e'
rilasciata immediatamente una attestazione contenente
l'indicazione del nome e della dimora del richiedente,
nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani
dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione
anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma,
esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art.
7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti
per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui
all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita'
di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo
comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque
denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art.
29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del
requisito della disponibilita' delle risorse economiche
sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e
c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione
complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di
disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse
economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto
previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che
non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso
di validita' ;
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica
del familiare cittadino dell'Unione.
c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per
l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di
iscrizione e del relativo documento di identita' si
applicano le medesime disposizioni previste per il
cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza
di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'art. 6,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a
cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio."
"Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del
cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del
cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla
questura competente per territorio di residenza la «Carta
di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione»,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto,
e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta
di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e'
rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e'
richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di
validita' ;
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente
del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'
di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico
ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare
affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno ;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione
anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari.
d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b),
di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una
stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino
dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del
rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita'
anche in caso di assenze temporanee del titolare non
superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata
superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti
motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere
dell'interessato esibire la documentazione atta a
dimostrare i fatti che consentono la perduranza di
validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
del materiale usato per il documento.".
- Il testo dell'art. 183-ter del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli
articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' disposto in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'art.
20 del medesimo decreto legislativo".