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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Introduzione dell'articolo 9-bis del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti
competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l'articolo
9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. - (Professionisti competenti ad eseguire interventi
sui beni culturali). - 1. In conformita' a quanto disposto dagli
articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle
professioni gia' regolamentate, gli interventi operativi di tutela,
protezione e conservazione dei beni culturali nonche' quelli relativi
alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai
titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati
alla responsabilita' e all'attuazione, secondo le rispettive
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari,
demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di
diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e
storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza
professionale».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca:
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».