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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo l'articolo
15 e' aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis. - (Norme transitorie). - 1. Le disposizioni di cui al
presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza
di primo grado.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace
e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 28 aprile 2014, n. 67, reca: «Deleghe al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia
di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei
confronti degli irreperibili.».