Legge Ordinaria n. 143 del 23/09/2014 G.U. n.236 del 10 ottobre 2014
Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (2099)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  lo
scambio  di  Note   tra   la   Repubblica   italiana   e   l'Istituto
internazionale per  l'unificazione  del  diritto  privato  (UNIDROIT)
modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo  di  sede  tra  l'Italia  e
l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note  del
5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012. 
 

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