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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo
scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto
internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT)
modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e
l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del
5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.