Legge Ordinaria n. 183 del 10/12/2014 G.U. n.290 del 15 dicembre 2014
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (2660)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Allo  scopo  di   assicurare,   in   caso   di   disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero   siano   beneficiari   di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo e'  delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  al  riordino   della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi. 
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene, rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) con riferimento  agli  strumenti  di  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro: 
      1) impossibilita' di autorizzare le integrazioni  salariali  in
caso di cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo  di
essa; 
      2)  semplificazione  delle  procedure  burocratiche  attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili; 
      3) necessita' di regolare  l'accesso  alla  cassa  integrazione
guadagni  solo  a   seguito   di   esaurimento   delle   possibilita'
contrattuali  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,   eventualmente
destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione
a favore dei contratti di solidarieta'; 
      4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al  numero
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di  intervento  della
cassa integrazione guadagni  ordinaria  e  della  cassa  integrazione
guadagni   straordinaria   e   individuazione   dei   meccanismi   di
incentivazione della rotazione; 
      5) previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle
imprese utilizzatrici; 
      6) riduzione degli oneri contributivi ordinari e  rimodulazione
degli stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo; 
      7)  revisione   dell'ambito   di   applicazione   della   cassa
integrazione guadagni  ordinaria  e  straordinaria  e  dei  fondi  di
solidarieta' di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92,
fissando un termine certo  per  l'avvio  dei  fondi  medesimi,  anche
attraverso   l'introduzione   di   meccanismi    standardizzati    di
concessione,  e  previsione  della  possibilita'  di  destinare   gli
eventuali  risparmi  di   spesa   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui alla  presente  lettera  al  finanziamento  delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4; 
      8) revisione dell'ambito di  applicazione  e  delle  regole  di
funzionamento  dei  contratti  di   solidarieta',   con   particolare
riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nonche' alla messa a regime dei  contratti  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236; 
    b)  con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  in  caso  di
disoccupazione involontaria: 
      1)  rimodulazione  dell'Assicurazione  sociale  per   l'impiego
(ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti
ordinari  e  ai  trattamenti  brevi,  rapportando   la   durata   dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore; 
      2)  incremento  della  durata  massima  per  i  lavoratori  con
carriere contributive piu' rilevanti; 
      3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI,  con
estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, fino al  suo  superamento,  e  con  l'esclusione  degli
amministratori  e  sindaci,  mediante  l'abrogazione  degli   attuali
strumenti  di  sostegno  del  reddito,  l'eventuale  modifica   delle
modalita' di accreditamento dei contributi  e  l'automaticita'  delle
prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a  regime,  un  periodo
almeno biennale di sperimentazione a risorse definite; 
      4) introduzione di massimali in  relazione  alla  contribuzione
figurativa; 
      5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di  una
prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai
lavoratori, in disoccupazione  involontaria,  che  presentino  valori
ridotti dell'indicatore della situazione economica  equivalente,  con
previsione  di  obblighi  di  partecipazione   alle   iniziative   di
attivazione proposte dai servizi competenti; 
      6) eliminazione dello stato di  disoccupazione  come  requisito
per l'accesso a servizi di carattere assistenziale; 
    c) attivazione del  soggetto  beneficiario  degli  ammortizzatori
sociali di cui alle lettere a) e b) con meccanismi e  interventi  che
incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione, come previsto
dal comma 4, lettera v); 
    d)  previsione  che  il  coinvolgimento   attivo   del   soggetto
beneficiario dei trattamenti di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  possa
consistere anche nello svolgimento di  attivita'  a  beneficio  delle
comunita' locali, con modalita' che non  determinino  aspettative  di
accesso agevolato alla pubblica amministrazione; 
    e) adeguamento delle  sanzioni  e  delle  relative  modalita'  di
applicazione,  in  funzione  della  migliore  effettivita',   secondo
criteri  oggettivi  e  uniformi,   nei   confronti   del   lavoratore
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende  disponibile  ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle  attivita'  a
beneficio di comunita' locali di cui alla lettera d). 
  3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto, per i profili di rispettiva  competenza,  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti
legislativi finalizzati al riordino della  normativa  in  materia  di
servizi per il lavoro e di politiche attive. In mancanza  dell'intesa
nel termine di cui all'articolo 3 del citato decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281,  il  Consiglio  dei  ministri  provvede   con
deliberazione  motivata  ai  sensi  del  medesimo  articolo   3.   Le
disposizioni del presente comma  e  quelle  dei  decreti  legislativi
emanati in  attuazione  dello  stesso  si  applicano  nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano  in  conformita'  a  quanto  previsto
dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  e  dalle  relative
norme di attuazione nonche'  dal  decreto  legislativo  21  settembre
1995, n. 430. 
  4. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  3  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da
collegare alle caratteristiche osservabili  per  le  quali  l'analisi
statistica evidenzi una minore probabilita' di trovare occupazione, e
a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto; 
    b)  razionalizzazione  degli  incentivi   per   l'autoimpiego   e
l'autoimprenditorialita', anche nella forma  dell'acquisizione  delle
imprese in crisi da parte dei dipendenti, con la  previsione  di  una
cornice  giuridica  nazionale  volta  a  costituire   il   punto   di
riferimento anche per gli interventi posti in  essere  da  regioni  e
province autonome; 
    c) istituzione,  anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   di   un'Agenzia   nazionale   per
l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato,
regioni e province autonome, vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al cui  funzionamento  si  provvede  con  le
risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   gia'   disponibili   a
legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); 
    d) coinvolgimento delle parti  sociali  nella  definizione  delle
linee di indirizzo generali dell'azione dell'Agenzia; 
    e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali  in  materia
di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI; 
    f) razionalizzazione degli enti strumentali e  degli  uffici  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  allo  scopo  di
aumentare  l'efficienza  e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
mediante l'utilizzo delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente; 
    g)  razionalizzazione  e  revisione  delle  procedure   e   degli
adempimenti in  materia  di  inserimento  mirato  delle  persone  con
disabilita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68,  e  degli  altri
soggetti aventi diritto al  collocamento  obbligatorio,  al  fine  di
favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento  e  l'integrazione  nel
mercato del lavoro, avendo cura di valorizzare  le  competenze  delle
persone; 
    h) possibilita' di far confluire, in via prioritaria,  nei  ruoli
delle  amministrazioni  vigilanti   o   dell'Agenzia   il   personale
proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o  riorganizzati
in attuazione della lettera f) nonche' di altre amministrazioni; 
    i)  individuazione  del  comparto  contrattuale   del   personale
dell'Agenzia con modalita' tali da garantire  l'invarianza  di  oneri
per la finanza pubblica; 
    l) determinazione della dotazione organica di fatto  dell'Agenzia
attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella
pianta organica di fatto delle  amministrazioni  di  provenienza  del
personale ricollocato presso l'Agenzia medesima; 
    m) rafforzamento delle funzioni  di  monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; 
    n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici  e  privati
nonche' operatori  del  terzo  settore,  dell'istruzione  secondaria,
professionale  e  universitaria,  anche  mediante   lo   scambio   di
informazioni  sul  profilo  curriculare  dei  soggetti  inoccupati  o
disoccupati, al  fine  di  rafforzare  le  capacita'  d'incontro  tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine,  la  definizione
dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti  che
operano  sul  mercato  del  lavoro  e  la  definizione  dei   livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego; 
    o) valorizzazione  della  bilateralita'  attraverso  il  riordino
della disciplina vigente in materia, nel  rispetto  dei  principi  di
sussidiarieta', flessibilita' e prossimita' anche al fine di definire
un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei  servizi  di
welfare erogati; 
    p) introduzione di principi di politica  attiva  del  lavoro  che
prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno  al
reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al  suo
inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso  la  conclusione
di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per
il lavoro o altri operatori accreditati,  con  obbligo  di  presa  in
carico,  e  la  previsione  di  adeguati   strumenti   e   forme   di
remunerazione, proporzionate  alla  difficolta'  di  collocamento,  a
fronte dell'effettivo inserimento almeno per un  congruo  periodo,  a
carico di fondi regionali a cio' destinati, senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale; 
    q) introduzione di modelli sperimentali, che prevedano l'utilizzo
di strumenti per incentivare il collocamento dei soggetti in cerca di
lavoro e che tengano anche conto delle buone  pratiche  realizzate  a
livello regionale; 
    r) previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento  delle
funzioni  tra  l'Agenzia  e  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale, al
fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive  e
delle politiche di sostegno del reddito; 
    s) previsione di meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli  enti
che, a livello centrale  e  territoriale,  esercitano  competenze  in
materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialita'; 
    t) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto  dei
livelli essenziali delle prestazioni che devono essere  garantite  su
tutto il territorio nazionale; 
    u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province  autonome
delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro; 
    v) attivazione del soggetto  che  cerca  lavoro,  in  quanto  mai
occupato,  espulso  dal  mercato  del  lavoro   o   beneficiario   di
ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva  di
una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di istruzione,
formazione professionale  e  lavoro,  anche  mediante  l'adozione  di
strumenti  di  segmentazione  dell'utenza  basati   sull'osservazione
statistica; 
    z) valorizzazione del sistema informativo  per  la  gestione  del
mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche
attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico  unico  contenente
le informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e  formativi,  ai
periodi lavorativi, alla fruizione di  provvidenze  pubbliche  ed  ai
versamenti contributivi,  assicurando  il  coordinamento  con  quanto
previsto dal comma 6, lettera i); 
    aa) integrazione del sistema informativo di cui alla  lettera  z)
con la raccolta sistematica dei  dati  disponibili  nel  collocamento
mirato nonche' di dati relativi alle  buone  pratiche  di  inclusione
lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed adattamenti
utilizzati sui luoghi di lavoro; 
    bb)  semplificazione  amministrativa  in  materia  di  lavoro   e
politiche  attive,  con  l'impiego  delle  tecnologie   informatiche,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilita' e  scambio
dei dati definite dal codice di cui al decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei  servizi  pubblici
nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione  con
i servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti  atti  a
favorire il conferimento al sistema  nazionale  per  l'impiego  delle
informazioni relative ai posti di lavoro vacanti. 
  5.  Allo  scopo  di  conseguire  obiettivi  di  semplificazione   e
razionalizzazione delle procedure  di  costituzione  e  gestione  dei
rapporti di lavoro nonche' in  materia  di  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o piu'  decreti
legislativi   contenenti   disposizioni    di    semplificazione    e
razionalizzazione delle procedure e degli  adempimenti  a  carico  di
cittadini e imprese. 
  6. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  5  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) razionalizzazione e semplificazione delle  procedure  e  degli
adempimenti, anche mediante abrogazione di  norme,  connessi  con  la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l'obiettivo di
ridurre drasticamente il numero di  atti  di  gestione  del  medesimo
rapporto, di carattere amministrativo; 
    b)   semplificazione,   anche   mediante   norme   di   carattere
interpretativo, o abrogazione delle norme  interessate  da  rilevanti
contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi; 
    c)    unificazione    delle    comunicazioni    alle    pubbliche
amministrazioni  per  i  medesimi  eventi  e  obbligo  delle   stesse
amministrazioni   di   trasmetterle   alle   altre    amministrazioni
competenti; 
    d) introduzione del divieto per le pubbliche  amministrazioni  di
richiedere dati dei quali esse sono in possesso; 
    e) rafforzamento del sistema di trasmissione delle  comunicazioni
in via telematica e abolizione della tenuta di documenti cartacei; 
    f)  revisione  del   regime   delle   sanzioni,   tenendo   conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' valorizzazione degli istituti di tipo premiale; 
    g) previsione di modalita' semplificate per garantire data  certa
nonche'  l'autenticita'  della  manifestazione  di   volonta'   della
lavoratrice o del lavoratore in  relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,  anche  tenuto  conto
della necessita' di  assicurare  la  certezza  della  cessazione  del
rapporto nel caso di comportamento concludente  in  tal  senso  della
lavoratrice o del lavoratore; 
    h) individuazione di modalita'  organizzative  e  gestionali  che
consentano di svolgere esclusivamente in  via  telematica  tutti  gli
adempimenti di carattere amministrativo connessi con la costituzione,
la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; 
    i) revisione degli adempimenti in materia di  libretto  formativo
del cittadino, in un'ottica di integrazione nell'ambito della dorsale
informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della  legge  28  giugno
2012, n. 92, e della banca dati delle politiche attive e passive  del
lavoro di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
anche con riferimento al sistema dell'apprendimento permanente; 
    l) promozione  del  principio  di  legalita'  e  priorita'  delle
politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte
le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del  9
ottobre  2008  sul  rafforzamento  della  lotta  al  lavoro  sommerso
(2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014  sulle  ispezioni  sul  lavoro
efficaci come strategia per migliorare le  condizioni  di  lavoro  in
Europa (2013/2112(INI)). 
  7. Allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso  nel  mondo
del lavoro da parte di coloro  che  sono  in  cerca  di  occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le   attuali   esigenze   del   contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  su  proposta  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato  delle
discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in  coerenza  con
la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali: 
    a)  individuare  e  analizzare  tutte   le   forme   contrattuali
esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva  coerenza  con  il
tessuto occupazionale  e  con  il  contesto  produttivo  nazionale  e
internazionale,  in  funzione  di  interventi   di   semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali; 
    b)  promuovere,  in  coerenza  con  le  indicazioni  europee,  il
contratto a tempo indeterminato come forma  comune  di  contratto  di
lavoro rendendolo  piu'  conveniente  rispetto  agli  altri  tipi  di
contratto in termini di oneri diretti e indiretti; 
    c) previsione, per le nuove assunzioni,  del  contratto  a  tempo
indeterminato a  tutele  crescenti  in  relazione  all'anzianita'  di
servizio, escludendo per i licenziamenti  economici  la  possibilita'
della reintegrazione del lavoratore nel posto di  lavoro,  prevedendo
un  indennizzo  economico  certo  e  crescente  con  l'anzianita'  di
servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai  licenziamenti
nulli e discriminatori e a specifiche  fattispecie  di  licenziamento
disciplinare ingiustificato, nonche'  prevedendo  termini  certi  per
l'impugnazione del licenziamento; 
    d) rafforzamento degli strumenti per  favorire  l'alternanza  tra
scuola e lavoro; 
    e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi
di  riorganizzazione,  ristrutturazione   o   conversione   aziendale
individuati  sulla  base  di   parametri   oggettivi,   contemperando
l'interesse  dell'impresa  all'utile  impiego   del   personale   con
l'interesse del lavoratore alla tutela del  posto  di  lavoro,  della
professionalita' e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo
limiti  alla   modifica   dell'inquadramento;   previsione   che   la
contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata   con   le   organizzazioni   sindacali   dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  a  livello
interconfederale o di categoria possa individuare  ulteriori  ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera; 
    f) revisione della disciplina  dei  controlli  a  distanza  sugli
impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo  conto  dell'evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative
dell'impresa con la tutela della dignita' e  della  riservatezza  del
lavoratore; 
    g) introduzione, eventualmente anche  in  via  sperimentale,  del
compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una
prestazione di lavoro subordinato, nonche', fino al loro superamento,
ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei  settori
non   regolati   da   contratti   collettivi    sottoscritti    dalle
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale,  previa
consultazione   delle    parti    sociali    comparativamente    piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    h) previsione, tenuto conto di quanto disposto  dall'articolo  70
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilita'
di estendere,  secondo  linee  coerenti  con  quanto  disposto  dalla
lettera a) del presente comma, il ricorso  a  prestazioni  di  lavoro
accessorio per le attivita' lavorative discontinue e occasionali  nei
diversi settori produttivi, fatta salva la piena  tracciabilita'  dei
buoni   lavoro   acquistati,   con    contestuale    rideterminazione
contributiva di cui all'articolo 72, comma  4,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    i) abrogazione di  tutte  le  disposizioni  che  disciplinano  le
singole forme contrattuali, incompatibili  con  le  disposizioni  del
testo  organico  semplificato,  al  fine  di  eliminare  duplicazioni
normative e difficolta' interpretative e applicative; 
    l) razionalizzazione e semplificazione dell'attivita'  ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente, di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro, tramite l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi
ispettivi  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  prevedendo  strumenti  e  forme  di
coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie  locali
e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. 
  8. Allo scopo di garantire adeguato sostegno alle  cure  parentali,
attraverso misure volte a tutelare la maternita' delle lavoratrici  e
favorire le opportunita' di conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di
lavoro per la generalita' dei lavoratori, il Governo e'  delegato  ad
adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto,  per  i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi  per  la  revisione  e
l'aggiornamento delle misure volte a  tutelare  la  maternita'  e  le
forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
  9. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  8  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  ricognizione  delle  categorie  di  lavoratrici  beneficiarie
dell'indennita'  di  maternita',  nella  prospettiva  di   estendere,
eventualmente anche in modo graduale, tale  prestazione  a  tutte  le
categorie di donne lavoratrici; 
    b)  garanzia,  per  le  lavoratrici  madri  parasubordinate,  del
diritto alla prestazione  assistenziale  anche  in  caso  di  mancato
versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; 
    c)  introduzione  del  tax  credit,  quale  incentivo  al  lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori
o disabili non autosufficienti e che si trovino al di  sotto  di  una
determinata   soglia   di   reddito   individuale   complessivo,    e
armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; 
    d) incentivazione di  accordi  collettivi  volti  a  favorire  la
flessibilita' dell'orario  lavorativo  e  dell'impiego  di  premi  di
produttivita', al fine di favorire la conciliazione  tra  l'esercizio
delle responsabilita' genitoriali e dell'assistenza alle persone  non
autosufficienti e l'attivita' lavorativa, anche attraverso il ricorso
al telelavoro; 
    e) eventuale riconoscimento, compatibilmente con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per le particolari condizioni di salute; 
    f) integrazione dell'offerta di servizi  per  le  cure  parentali
forniti dalle aziende e dai  fondi  o  enti  bilaterali  nel  sistema
pubblico-privato dei servizi alla persona in  coordinamento  con  gli
enti locali titolari delle funzioni amministrative, anche mediante la
promozione dell'utilizzo  ottimale  di  tali  servizi  da  parte  dei
lavoratori e dei cittadini  residenti  nel  territorio  in  cui  sono
attivi; 
    g)  ricognizione  delle  disposizioni  in  materia  di  tutela  e
sostegno della maternita' e della  paternita',  ai  fini  di  poterne
valutare la revisione per garantire una  maggiore  flessibilita'  dei
relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo  le  opportunita'
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,  anche  tenuto  conto
della funzionalita' organizzativa all'interno delle imprese; 
    h) introduzione di  congedi  dedicati  alle  donne  inserite  nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di  genere  debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza; 
    i) estensione dei principi di cui al presente  comma,  in  quanto
compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
ai   rapporti   di   lavoro   alle   dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilita'
di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e  alle  misure
organizzative  finalizzate  al  rafforzamento  degli   strumenti   di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 
    l) semplificazione e  razionalizzazione  degli  organismi,  delle
competenze e  dei  fondi  operanti  in  materia  di  parita'  e  pari
opportunita' nel lavoro e  riordino  delle  procedure  connesse  alla
promozione di azioni positive di competenza del Ministero del  lavoro
e  delle  politiche  sociali,  ferme  restando  le   funzioni   della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di  parita'  e  pari
opportunita'. 
  10. I decreti legislativi di cui ai commi  1,  3,  5,  7  e  8  del
presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura  di  cui
all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  11. Gli schemi dei  decreti  legislativi,  corredati  di  relazione
tecnica che dia conto  della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi
ovvero  dei  nuovi  o  maggiori  oneri  da  essi  derivanti   e   dei
corrispondenti  mezzi  di  copertura,  a  seguito  di   deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi  alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di  trasmissione,  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche  in  mancanza  dei
pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri  parlamentari
di cui al presente comma scada nei  trenta  giorni  che  precedono  o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1,  3,  5,  7  e  8
ovvero al comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
  12. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente  legge  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. A tale fine, per  gli  adempimenti  dei  decreti  attuativi
della  presente  legge,  le  amministrazioni  competenti   provvedono
attraverso una diversa allocazione  delle  ordinarie  risorse  umane,
finanziarie e strumentali, allo  stato  in  dotazione  alle  medesime
amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  attuativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino  compensazione  al
proprio interno, i decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
maggiori oneri sono emanati solo  successivamente  o  contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa  la
legge di stabilita', che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
  13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 10, nel rispetto dei principi  e  criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' adottare, con
la  medesima  procedura  di  cui  ai  commi  10  e  11,  disposizioni
integrative e correttive dei decreti  medesimi,  tenuto  conto  delle
evidenze attuative nel frattempo emerse. Il  monitoraggio  permanente
degli effetti degli interventi di attuazione  della  presente  legge,
con particolare riferimento agli effetti sull'efficienza del  mercato
del lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini  e  sulle  modalita'  di
entrata e  uscita  nell'impiego,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei
decreti di cui al primo periodo, e' assicurato dal sistema permanente
di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che vi  provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  14. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a  statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione,  le
competenze  delegate  in  materia  di  lavoro   e   quelle   comunque
riconducibili all'articolo 116 della Costituzione e  all'articolo  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
  15. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano
in vigore il giorno successivo  a  quello  della  loro  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 10 dicembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 28  giugno  2012,
          n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del
          lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 3. (Tutele in costanza di rapporto di lavoro). In
          vigore dal 1 gennaio 2014 - 1. All'articolo 12 della  legge
          23 luglio 1991, n. 223, dopo il  comma  3  e'  aggiunto  il
          seguente: 
              «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni
          in materia di  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale e i relativi obblighi  contributivi  sono  estesi
          alle seguenti imprese: 
                a) imprese esercenti attivita' commerciali  con  piu'
          di cinquanta dipendenti; 
                b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi   gli
          operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti; 
                c)  imprese  di  vigilanza  con  piu'   di   quindici
          dipendenti; 
                d) imprese del  trasporto  aereo  a  prescindere  dal
          numero di dipendenti; 
                e) imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal
          numero di dipendenti». 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, e' riconosciuta  un'indennita'  di  importo
          pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile  di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi
          2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  e  successive
          modificazioni,   e    alle    societa'    derivate    dalla
          trasformazione   delle   compagnie   portuali   ai    sensi
          dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge
          n. 84 del 1994, nonche' ai relativi lavoratori,  e'  esteso
          l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29
          dicembre 1990, n. 407. 
              4. Al fine di assicurare la definizione,  entro  l'anno
          2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme  di
          sostegno  per  i  lavoratori  dei  diversi   comparti,   le
          organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
          piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          aventi ad oggetto la costituzione di fondi di  solidarieta'
          bilaterali per i settori non  coperti  dalla  normativa  in
          materia di integrazione  salariale,  con  la  finalita'  di
          assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
          di   lavoro   nei   casi   di   riduzione   o   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa   per   cause   previste   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale ordinaria  o
          straordinaria. Decorso inutilmente il  termine  di  cui  al
          periodo precedente, al fine di assicurare adeguate forme di
          sostegno   ai   lavoratori   interessati   dalla   presente
          disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014  si  provvede
          mediante la attivazione del fondo di solidarieta' residuale
          di cui ai commi 19 e seguenti. 
              5.  Entro  i  successivi  tre  mesi,  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, si  provvede  all'istituzione  presso  l'INPS  dei
          fondi cui al comma 4. 
              6. Con le medesime modalita' di cui  ai  commi  4  e  5
          possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi  di
          ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina
          delle prestazioni o la misura delle aliquote sono  adottate
          con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base di una proposta del comitato amministratore di cui  al
          comma 35. 
              7. I decreti di cui al comma 5 determinano, sulla  base
          degli accordi, l'ambito di applicazione dei fondi di cui al
          comma 4, con riferimento  al  settore  di  attivita',  alla
          natura giuridica dei datori di lavoro  ed  alla  classe  di
          ampiezza   dei   datori   di   lavoro.    Il    superamento
          dell'eventuale   soglia   dimensionale   fissata   per   la
          partecipazione  al  fondo  si  verifica   mensilmente   con
          riferimento alla media del semestre precedente. 
              8. I fondi di cui al comma  4  non  hanno  personalita'
          giuridica e costituiscono gestioni dell'INPS. 
              9. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui
          al comma 4 sono determinati secondo i criteri definiti  dal
          regolamento di contabilita' dell'INPS. 
              10. L'istituzione dei  fondi  di  cui  al  comma  4  e'
          obbligatoria  per  tutti  i  settori  non   coperti   dalla
          normativa in materia di integrazione salariale in relazione
          alle imprese  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
          dipendenti.  Le   prestazioni   e   i   relativi   obblighi
          contributivi non si applicano al personale dirigente se non
          espressamente previsto. 
              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                a) assicurare ai lavoratori  una  tutela  integrativa
          rispetto a prestazioni connesse alla perdita del  posto  di
          lavoro o a trattamenti di integrazione  salariale  previsti
          dalla normativa vigente; 
                b) prevedere assegni straordinari per il sostegno  al
          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   dei   processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea. 
              12. Per le finalita' di cui al comma 11, i fondi di cui
          al comma  4  possono  essere  istituiti,  con  le  medesime
          modalita' di cui al comma 4, anche in relazione a settori e
          classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in  materia
          di integrazioni salariali. Per  le  imprese  nei  confronti
          delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e  seguenti
          della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive
          modificazioni, in materia di indennita' di  mobilita',  gli
          accordi e contratti collettivi con le modalita' di  cui  al
          comma 4 possono prevedere che il fondo di solidarieta'  sia
          finanziato,  a  decorrere  dal   1°   gennaio   2017,   con
          un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per  cento
          delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 
              13. Gli accordi ed  i  contratti  di  cui  al  comma  4
          possono prevedere che nel fondo di cui  al  medesimo  comma
          confluisca  anche  l'eventuale   fondo   interprofessionale
          istituito  dalle  medesime  parti   firmatarie   ai   sensi
          dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e
          successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
          anche  il  gettito  del  contributo  integrativo  stabilito
          dall'articolo 25, quarto comma,  della  legge  21  dicembre
          1978, n. 845, e successive modificazioni,  con  riferimento
          ai  datori  di  lavoro  cui  si  applica  il  fondo  e   le
          prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del
          presente  comma  sono  riconosciute  nel  limite  di   tale
          gettito. 
              14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a
          13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai  commi
          22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma  4
          nei quali siano operanti, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, consolidati sistemi di  bilateralita'
          e in considerazione delle peculiari esigenze  dei  predetti
          settori, quale quello dell'artigianato,  le  organizzazioni
          sindacali e  imprenditoriali  di  cui  al  citato  comma  4
          possono adeguare  le  fonti  normative  ed  istitutive  dei
          rispettivi    fondi    bilaterali    ovvero    dei    fondi
          interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge  23
          dicembre 2000, n. 388, alle finalita' perseguite dai  commi
          da 4 a  13,  prevedendo  misure  intese  ad  assicurare  ai
          lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di
          lavoro, in caso di riduzione o  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa, correlate alle caratteristiche delle  attivita'
          produttive  interessate.  Ove  a  seguito  della   predetta
          trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in
          parte, di un fondo interprofessionale  in  un  unico  fondo
          bilaterale  rimangono  fermi  gli   obblighi   contributivi
          previsti dal predetto articolo 118 e le  risorse  derivanti
          da tali obblighi sono vincolate alle finalita' formative. 
              15. Per le finalita' di cui al comma 14, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore allo 0,20 per cento; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di solidarieta' bilaterale; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo medesimo; 
                d) la possibilita'  di  far  confluire  al  fondo  di
          solidarieta'  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo interprofessionale di cui al comma 13; 
                e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi. 
              16. In considerazione delle  finalita'  perseguite  dai
          fondi di  cui  al  comma  14,  volti  a  realizzare  ovvero
          integrare il sistema, in chiave universalistica, di  tutela
          del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso  di
          sua cessazione, con decreto, di natura  non  regolamentare,
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite le parti sociali istitutive  dei  rispettivi  fondi
          bilaterali,  sono  dettate  disposizioni  per  determinare:
          requisiti di professionalita' e onorabilita'  dei  soggetti
          preposti  alla  gestione  dei  fondi  medesimi;  criteri  e
          requisiti per la contabilita' dei fondi; modalita' volte  a
          rafforzare la funzione di  controllo  sulla  loro  corretta
          gestione   e   di   monitoraggio    sull'andamento    delle
          prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard
          e parametri omogenei. 
              17. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013,
          2014 e 2015 l'indennita' di cui all'articolo  2,  comma  1,
          della presente legge e' riconosciuta ai lavoratori  sospesi
          per crisi aziendali o occupazionali che siano  in  possesso
          dei  requisiti  previsti  dall'articolo  2,  comma   4,   e
          subordinatamente ad un intervento integrativo  pari  almeno
          alla misura del  20  per  cento  dell'indennita'  stessa  a
          carico dei fondi bilaterali di cui al comma  14,  ovvero  a
          carico dei fondi di solidarieta' di  cui  al  comma  4  del
          presente articolo. La durata massima  del  trattamento  non
          puo' superare novanta giornate da computare in  un  biennio
          mobile. Il trattamento e'  riconosciuto  nel  limite  delle
          risorse non superiore a 20 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013, 2014 e 2015; al relativo onere si provvede
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              18. Le disposizioni di cui  al  comma  17  non  trovano
          applicazione nei confronti  dei  lavoratori  dipendenti  da
          aziende  destinatarie  di   trattamenti   di   integrazione
          salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a  tempo
          indeterminato  con  previsione  di  sospensioni  lavorative
          programmate e di  contratti  di  lavoro  a  tempo  parziale
          verticale. 
              19. Per i settori, tipologie  di  datori  di  lavoro  e
          classi  dimensionali   comunque   superiori   ai   quindici
          dipendenti, non  coperti  dalla  normativa  in  materia  di
          integrazione salariale, per i quali  non  siano  stipulati,
          accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui
          al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  un  fondo  di  solidarieta'
          residuale,  cui  contribuiscono  i  datori  di  lavoro  dei
          settori identificati. 
              19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano
          in relazione a settori, tipologie di  datori  di  lavoro  e
          classi dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al  comma
          19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo  i  datori  di
          lavoro del relativo settore non  sono  piu'  soggetti  alla
          disciplina del fondo residuale, ferma restando la  gestione
          a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I  contributi
          eventualmente gia' versati o  dovuti  in  base  al  decreto
          istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al  fondo
          residuale. Il Comitato  amministratore,  sulla  base  delle
          stime  effettuate  dalla  tecnostruttura  dell'INPS,   puo'
          proporre il mantenimento, in capo ai datori di  lavoro  del
          relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di
          contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni
          gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30 del
          presente articolo. 
              19-ter. Qualora alla data del 1° gennaio 2014 risultino
          in corso procedure finalizzate alla costituzione  di  fondi
          di solidarieta' bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo  di
          contribuzione al fondo di solidarieta' residuale di cui  al
          comma 19 e' sospeso, con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, fino al completamento  delle
          medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014  e
          con riferimento al relativo periodo non  sono  riconosciute
          le  relative  prestazioni  previste.  In  caso  di  mancata
          costituzione del fondo di solidarieta' bilaterale entro  il
          31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche  in
          relazione alle mensilita' di sospensione. 
              20. Il fondo di solidarieta' residuale finanziato con i
          contributi dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dei
          settori coperti, secondo quanto definito dai commi 22,  23,
          24 e 25, garantisce la prestazione di cui al comma 31,  per
          una  durata  non  inferiore   a   un   ottavo   delle   ore
          complessivamente lavorabili  da  computare  in  un  biennio
          mobile,  in  relazione  alle   causali   di   riduzione   o
          sospensione  dell'attivita'   lavorativa   previste   dalla
          normativa  in  materia  di  cassa   integrazione   guadagni
          ordinaria e straordinaria. 
              20-bis.   Allo   scopo   di   assicurare    l'immediata
          operativita' del fondo di cui al comma 19 e ferme  restando
          eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30
          del presente articolo, in fase di prima  applicazione,  dal
          1° gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del  fondo  e'
          fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la  possibilita'
          di fissare eventuali addizionali contributive a carico  dei
          datori  di  lavoro  connesse  all'utilizzo  degli  istituti
          previsti. 
              21. Alla gestione del fondo di  solidarieta'  residuale
          provvede un comitato amministratore, avente  i  compiti  di
          cui al comma 35  e  composto  da  esperti  designati  dalle
          organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative a  livello
          nazionale, nonche' da  due  funzionari,  con  qualifica  di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  La
          partecipazione al comitato e' gratuita e non da' diritto ad
          alcun compenso ne' ad alcun rimborso spese. 
              22. I decreti di cui ai commi 5, 6, 7 e 19  determinano
          le  aliquote  di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
          datori   di   lavoro    e    lavoratori    nella    misura,
          rispettivamente, di due terzi e di  un  terzo,  in  maniera
          tale   da   garantire   la   precostituzione   di   risorse
          continuative adeguate sia per  l'avvio  dell'attivita'  sia
          per la situazione a regime, da verificare anche sulla  base
          dei bilanci di previsione di cui al comma 28. 
              23. Qualora sia prevista la prestazione di cui al comma
          31, e' previsto, a carico del datore di lavoro che  ricorra
          alla sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa,  un
          contributo  addizionale,   calcolato   in   rapporto   alle
          retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti  di
          cui ai commi 5, 6, 7 e 19 e comunque non inferiore  all'1,5
          per cento. 
              24. Per la prestazione straordinaria di  cui  al  comma
          32, lettera b), e' dovuto, da parte del datore  di  lavoro,
          un contributo straordinario di  importo  corrispondente  al
          fabbisogno  di   copertura   degli   assegni   straordinari
          erogabili e della contribuzione correlata. 
              25. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da
          22 a 24 si applicano le disposizioni vigenti in materia  di
          contribuzione previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di
          quelle relative agli sgravi contributivi. 
              26. I fondi istituiti ai sensi dei commi  4,  14  e  19
          hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare
          prestazioni in carenza di disponibilita'. 
              27. Gli interventi a carico dei fondi di cui  ai  commi
          4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di  specifiche
          riserve finanziarie ed entro i limiti  delle  risorse  gia'
          acquisite. 
              28. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4 e  19  hanno
          obbligo di presentazione, sin dalla loro  costituzione,  di
          bilanci di previsione a otto  anni  basati  sullo  scenario
          macroeconomico coerente con il piu'  recente  Documento  di
          economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento. 
              29. Sulla base del bilancio di  previsione  di  cui  al
          comma 28, il comitato amministratore di cui al comma 35  ha
          facolta' di proporre  modifiche  in  relazione  all'importo
          delle  prestazioni   o   alla   misura   dell'aliquota   di
          contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche  in  corso
          d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e
          delle politiche sociali e dell'economia  e  delle  finanze,
          verificate le compatibilita' finanziarie interne al  fondo,
          sulla base della proposta del comitato amministratore. 
              30. In caso di necessita' di assicurare il pareggio  di
          bilancio ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate
          o  da  deliberare,  ovvero  di  inadempienza  del  comitato
          amministratore in relazione all'attivita' di cui  al  comma
          29, l'aliquota  contributiva  puo'  essere  modificata  con
          decreto direttoriale  dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in
          mancanza di proposta del comitato amministratore.  In  ogni
          caso, in assenza dell'adeguamento contributivo  di  cui  al
          comma 29, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni  in
          eccedenza. 
              31. I fondi di cui al comma 4 assicurano, in  relazione
          alle causali previste dalla normativa in materia  di  cassa
          integrazione ordinaria o straordinaria, la  prestazione  di
          un   assegno   ordinario    di    importo    almeno    pari
          all'integrazione salariale, la cui durata massima  sia  non
          inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili
          da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore
          alle durate massime previste dall'articolo 6, commi  primo,
          terzo e quarto della legge 20 maggio 1975,  n.  164,  anche
          con riferimento ai limiti all'utilizzo in via  continuativa
          dell'istituto dell'integrazione salariale. 
              32. I fondi di cui al comma 4 possono  inoltre  erogare
          le seguenti tipologie di prestazioni: 
                a) prestazioni integrative, in termini di  importi  o
          durate, rispetto alle  prestazioni  pubbliche  previste  in
          caso  di  cessazione  dal   rapporto   di   lavoro   ovvero
          prestazioni  integrative,  in  termini   di   importo,   in
          relazione alle integrazioni salariali; 
                b) assegni straordinari per il sostegno  al  reddito,
          riconosciuti  nel  quadro  dei  processi  di   agevolazione
          all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano   i   requisiti
          previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
          successivi cinque anni; 
                c) contributi al finanziamento di programmi formativi
          di riconversione o riqualificazione professionale, anche in
          concorso con gli appositi  fondi  nazionali  o  dell'Unione
          europea. 
              33. Nei casi di cui al comma 31,  i  fondi  di  cui  ai
          commi 4 e 19 provvedono inoltre a versare la  contribuzione
          correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione  del
          lavoratore  interessato.   La   contribuzione   dovuta   e'
          computata in base a quanto previsto dall'articolo 40  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183. 
              34. La contribuzione correlata di cui al comma 33  puo'
          altresi'  essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,   in
          relazione alle prestazioni di cui al comma 32. In tal caso,
          il  fondo  di  cui  al  comma  4  provvede  a  versare   la
          contribuzione correlata alla prestazione alla  gestione  di
          iscrizione del lavoratore interessato. 
              35. Alla gestione di ciascun fondo istituito  ai  sensi
          del comma 4  provvede  un  comitato  amministratore  con  i
          seguenti compiti: 
                a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti  dal
          consiglio di indirizzo e  vigilanza  dell'INPS,  i  bilanci
          annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati
          da una propria relazione, e deliberare sui bilanci  tecnici
          relativi alla gestione stessa; 
                b)  deliberare  in  ordine  alla  concessione   degli
          interventi e dei trattamenti e  compiere  ogni  altro  atto
          richiesto per  la  gestione  degli  istituti  previsti  dal
          regolamento; 
                c) fare proposte in materia di contributi, interventi
          e trattamenti; 
                d)   vigilare    sull'affluenza    dei    contributi,
          sull'ammissione  agli  interventi  e  sull'erogazione   dei
          trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; 
                e) decidere in unica istanza sui  ricorsi  in  ordine
          alle materie di competenza; 
                f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato  da
          leggi o regolamenti. 
              36. Il comitato amministratore e' composto  da  esperti
          designati dalle  organizzazioni  sindacali  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
          collettivo, in  numero  complessivamente  non  superiore  a
          dieci,  nonche'  da  due  funzionari,  con   qualifica   di
          dirigente,   in   rappresentanza,   rispettivamente,    del
          Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze.  Le  funzioni  di
          membro del comitato sono incompatibili con quelle  connesse
          a cariche nell'ambito delle  organizzazioni  sindacali.  Ai
          componenti  del  comitato  non  spetta  alcun   emolumento,
          indennita' o rimborso spese. 
              37. Il comitato amministratore e' nominato con  decreto
          del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  rimane
          in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista
          dal decreto istitutivo. 
              38. Il presidente del comitato amministratore e' eletto
          dal comitato stesso tra i propri membri. 
              39. Le deliberazioni del comitato  amministratore  sono
          assunte  a  maggioranza  e,  in  caso  di   parita'   nelle
          votazioni, prevale il voto del presidente. 
              40. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore
          del fondo  il  collegio  sindacale  dell'INPS,  nonche'  il
          direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato,
          con voto consultivo. 
              41. L'esecuzione delle decisioni adottate dal  comitato
          amministratore  puo'  essere  sospesa,  ove  si  evidenzino
          profili di illegittimita', da parte del direttore  generale
          dell'INPS. Il  provvedimento  di  sospensione  deve  essere
          adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto,
          con l'indicazione della norma che si  ritiene  violata,  al
          presidente dell'INPS  nell'ambito  delle  funzioni  di  cui
          all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30  giugno
          1994, n. 479, e successive modificazioni; entro  tre  mesi,
          il presidente  stabilisce  se  dare  ulteriore  corso  alla
          decisione  o  se  annullarla.  Trascorso  tale  termine  la
          decisione diviene esecutiva. 
              42. La disciplina dei fondi di  solidarieta'  istituiti
          ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, e' adeguata alle norme dalla  presente  legge
          con decreto non regolamentare del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti  collettivi,  da  stipulare  tra  le
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale. 
              43. L'entrata in vigore dei decreti di cui al comma  42
          determina l'abrogazione del decreto ministeriale recante il
          regolamento del relativo fondo. 
              44. La disciplina del fondo di cui  all'articolo  1-ter
          del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2004,  n.  291,  e'
          adeguata alle  norme  previste  dalla  presente  legge  con
          decreto non regolamentare del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  accordi
          collettivi e contratti collettivi,  anche  intersettoriali,
          stipulati  dalle   organizzazioni   comparativamente   piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale  nel   settore   del
          trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
              45. La disciplina del fondo  di  cui  all'articolo  59,
          comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'  adeguata
          alle norme previste dalla presente legge  con  decreto  non
          regolamentare del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, sulla  base  di  accordi  collettivi  e  contratti
          collettivi,   anche   intersettoriali,   stipulati    dalle
          organizzazioni  comparativamente  piu'  rappresentative   a
          livello nazionale nel settore del trasporto ferroviario. 
              46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 1-bis del decreto-legge 5  ottobre  2004,
          n.  249,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
          dicembre 2004, n. 291; 
                b) articolo 2, comma  37,  della  legge  22  dicembre
          2008, n. 203. 
              47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni: 
                a) articolo 2, comma  28,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662; 
                b) regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477; 
                c). 
                d) articolo 59,  comma  6,  quarto,  quinto  e  sesto
          periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              48. All'articolo 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 475 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  Fondo  opera  nei   limiti   delle   risorse
          disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; 
                b) al comma 476 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «La sospensione  non  comporta  l'applicazione  di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive»; 
                c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: 
              «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
          anche ai mutui: 
                a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
          bancarie garantite ovvero  di  cartolarizzazione  ai  sensi
          della legge 30 aprile 1999, n. 130; 
                b) erogati per portabilita' tramite surroga ai  sensi
          dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  che  costituiscono
          mutui di nuova  erogazione  alla  data  di  perfezionamento
          dell'operazione di surroga; 
                c)  che  hanno  gia'  fruito  di  altre   misure   di
          sospensione   purche'   tali   misure    non    determinino
          complessivamente    una    sospensione    dell'ammortamento
          superiore a diciotto mesi»; 
                d) il comma 477 e' sostituito dal seguente: 
              «477. La sospensione prevista dal comma  476  non  puo'
          essere richiesta per i mutui che abbiano almeno  una  delle
          seguenti caratteristiche: 
                a) ritardo nei pagamenti superiore a  novanta  giorni
          consecutivi al momento della presentazione della domanda da
          parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
          decadenza dal beneficio del termine o  la  risoluzione  del
          contratto  stesso,  anche  tramite  notifica  dell'atto  di
          precetto, o  sia  stata  avviata  da  terzi  una  procedura
          esecutiva sull'immobile ipotecato; 
                b) fruizione di agevolazioni pubbliche; 
                c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
          copertura del rischio che si verifichino gli eventi di  cui
          al comma 479,  purche'  tale  assicurazione  garantisca  il
          rimborso almeno degli  importi  delle  rate  oggetto  della
          sospensione e  sia  efficace  nel  periodo  di  sospensione
          stesso»; 
                e)  al  comma  478,  le  parole:  «dei  costi   delle
          procedure bancarie e degli onorari notarili  necessari  per
          la sospensione del pagamento delle  rate  del  mutuo»  sono
          sostituite dalle seguenti:  «degli  oneri  finanziari  pari
          agli interessi  maturati  sul  debito  residuo  durante  il
          periodo di sospensione,  corrispondente  esclusivamente  al
          parametro di riferimento del tasso di  interesse  applicato
          ai  mutui  e,  pertanto,  al  netto  della  componente   di
          maggiorazione sommata a tale parametro»; 
                f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: 
              «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476  e'
          subordinata esclusivamente all'accadimento  di  almeno  uno
          dei  seguenti  eventi,  intervenuti  successivamente   alla
          stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre  anni
          antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: 
                a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                b)  cessazione  dei  rapporti  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa; 
                c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80  per
          cento». 
              49. Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  475  a  479
          dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  come
          modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
          esclusivamente  alle  domande  di  accesso  al   Fondo   di
          solidarieta' presentate dopo la data di entrata  in  vigore
          della presente legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          30 ottobre 1984, n.  726,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1984,  n.  863  (Misure  urgenti  a
          sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali): 
              «Art. 2. - 1. Nel caso in cui  i  contratti  collettivi
          aziendali,  stipulati  con  i   sindacati   aderenti   alle
          confederazioni  maggiormente  rappresentative   sul   piano
          nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano,
          programmandone le modalita' di  attuazione,  una  riduzione
          stabile  dell'orario  di  lavoro,   con   riduzione   della
          retribuzione,  e  la   contestuale   assunzione   a   tempo
          indeterminato di nuovo personale, con richiesta nominativa,
          ai datori  di  lavoro  e'  concesso,  per  ogni  lavoratore
          assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e  per
          ogni mensilita' di retribuzione  ad  esso  corrisposta,  un
          contributo a carico della gestione  dell'assicurazione  per
          la disoccupazione involontaria, pari, per  i  primi  dodici
          mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal
          contratto  collettivo  di  categoria  per  il  livello   di
          inquadramento. Per ciascuno  dei  due  anni  successivi  il
          predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al
          5 per cento. 
              2. In sostituzione del contributo di cui al  precedente
          comma 1, per i lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i  29
          anni  assunti  sulla  base  del  presente  articolo  e  con
          richiesta nominativa, per i primi tre anni e  comunque  non
          oltre il compimento del  ventinovesimo  anno  di  eta'  del
          lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando  la
          contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista
          per la generalita'  dei  lavoratori.  Nel  caso  in  cui  i
          predetti lavoratori vengano assunti da  aziende  ed  aventi
          titolo agli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al  testo
          unico  delle  leggi  sugli  interventi   nel   Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978,  n.  218  ,  e   successive   integrazioni   e
          modificazioni, e' per essi  corrisposto,  per  il  medesimo
          periodo ed a carico della gestione indicata  al  precedente
          comma 1, un contributo  pari  al  trenta  per  cento  della
          retribuzione di cui allo stesso comma. 
              3. Il contributo di cui ai precedenti commi 1  e  2  e'
          cumulabile con gli sgravi degli oneri  sociali  di  cui  al
          comma precedente e puo' essere conguagliato dai  datori  di
          lavoro  all'atto  del  pagamento  dei   contributi   dovuti
          all'Istituto   nazionale    della    previdenza    sociale.
          L'ammontare complessivo degli sgravi degli oneri sociali  e
          dei contributi di cui al comma 1 non puo' comunque superare
          la somma totale di quanto le  aziende  sarebbero  tenute  a
          corrispondere, secondo le  norme  vigenti,  in  materia  di
          contribuzioni previdenziali ed assistenziali. 
              4. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi
          precedenti  i  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici   mesi
          antecedenti le assunzioni, abbiano proceduto a riduzioni di
          personale  ovvero  a  sospensioni  di  lavoro,   ai   sensi
          dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675. 
              4-bis. Le assunzioni su  richiesta  nominativa  operate
          dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi di
          cui  al  presente  articolo  non  devono  determinare   una
          riduzione  della  percentuale  della  manodopera  femminile
          rispetto a quella maschile - ovvero di questa ultima quando
          risulti inferiore -  nelle  unita'  produttive  interessate
          dalla riduzione dell'orario,  salvo  che  vi  sia  carenza,
          dichiarata   dalla   commissione   del   collocamento,   di
          manodopera femminile, ovvero maschile,  in  possesso  delle
          qualifiche  con  riferimento  alle  quali  e'   programmata
          l'assunzione con richiesta nominativa. 
              5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano  stati
          stipulati i contratti collettivi di cui al precedente comma
          1, che abbiano una eta' inferiore a quella prevista per  la
          pensione di vecchiaia di non piu' di ventiquattro  mesi  ed
          abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la
          pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e  con  decorrenza
          dal  mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
          suddetto trattamento di  pensione  nel  caso  in  cui  essi
          abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro  di
          durata non  superiore  alla  meta'  dell'orario  di  lavoro
          praticato prima della  riduzione  convenuta  nel  contratto
          collettivo. Il  trattamento  spetta  a  condizione  che  la
          trasformazione del rapporto avvenga  entro  un  anno  dalla
          data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e
          sulla base di clausole, in esso appositamente inserite, che
          prevedano, in corrispondenza  alla  maggiore  riduzione  di
          orario,   un   ulteriore    incremento    dell'occupazione.
          Limitatamente  al  predetto  periodo  di  anticipazione  il
          trattamento di pensione e' cumulabile con  la  retribuzione
          nel  limite   massimo   della   somma   corrispondente   al
          trattamento   retributivo   perso    al    momento    della
          trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale
          ai sensi del presente comma,  ferma  restando  negli  altri
          casi la disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e  21
          della legge 30 aprile 1969, n. 153. 
              6. Ai fini della individuazione della  retribuzione  da
          assumere quale base di calcolo per la determinazione  della
          pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo
          parziale ai sensi del comma 5, e' neutralizzato  il  numero
          delle settimane di lavoro prestate a  tempo  parziale,  ove
          cio' comporti un trattamento pensionistico piu' favorevole. 
              7. I contratti collettivi di cui al precedente comma  1
          devono essere depositati presso  l'ispettorato  provinciale
          del lavoro. L'attribuzione del  contributo  e'  subordinata
          all'accertamento, da  parte  dell'ispettorato  del  lavoro,
          della   corrispondenza   tra   la   riduzione    concordata
          dell'orario  di  lavoro   e   le   assunzioni   effettuate.
          All'ispettorato  provinciale  del   lavoro   e'   demandata
          altresi' la vigilanza in ordine alla corretta  applicazione
          dei contratti di cui al comma 1, disponendo la  sospensione
          del contributo nei casi di accertata violazione. 
              7-bis.  I  lavoratori  assunti  a  norma  del  presente
          articolo sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti  numerici
          previsti da leggi  e  contratti  collettivi  ai  soli  fini
          dell'applicazione  di  norme  ed  istituti  che   prevedano
          l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario   e
          creditizio. 
              8. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente
          articolo, valutato per l'anno 1984 in lire 20 miliardi,  si
          provvede mediante utilizzazione, fino a  concorrenza  dello
          stesso onere, delle economie di gestione  realizzate  dalla
          Cassa integrazione guadagni per effetto dell'attuazione del
          precedente articolo 1.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 5 e 8, del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19   luglio   1993   n.   236
          (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): 
              «Art. 5. (Contratti di solidarieta'). - (Omissis). 
              5.  Alle  imprese   non   rientranti   nel   campo   di
          applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge  30  ottobre
          1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
          dicembre 1984, n. 863, che, al fine di evitare o ridurre le
          eccedenze di personale nel corso  della  procedura  di  cui
          all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223,  o  al
          fine  di  evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per
          giustificato  motivo  oggettivo,  stipulano  contratti   di
          solidarieta', viene corrisposto, per un periodo massimo  di
          due  anni,  un  contributo  pari  alla  meta'   del   monte
          retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
          orario.  Il  predetto  contributo  viene  erogato  in  rate
          trimestrali e ripartito in parti uguali tra l'impresa  e  i
          lavoratori interessati. Per questi ultimi il contributo non
          ha  natura  di  retribuzione   ai   fini   degli   istituti
          contrattuali  e  di  legge,  ivi  compresi   gli   obblighi
          contributivi previdenziali ed assistenziali. Ai  soli  fini
          pensionistici  si  terra'  conto,  per  il  periodo   della
          riduzione,  dell'intera  retribuzione  di  riferimento.  La
          presente disposizione non trova applicazione in riferimento
          ai periodi successivi al 31 dicembre 1995. 
              (Omissis). 
              8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  alle
          imprese artigiane non rientranti nel campo di  applicazione
          del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,
          anche ove occupino meno di sedici dipendenti, a  condizione
          che i lavoratori con  orario  ridotto  da  esse  dipendenti
          percepiscano, a carico di  fondi  bilaterali  istituiti  da
          contratti collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati
          dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro  e  dei
          lavoratori   maggiormente   rappresentative    sul    piano
          nazionale, una prestazione di entita'  non  inferiore  alla
          meta' della quota  del  contributo  pubblico  destinata  ai
          lavoratori. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              «Art. 3. (Intese). - 1. Le  disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
              2.  Le  intese  si   perfezionano   con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla  legge
          non e' raggiunta entro trenta  giorni  dalla  prima  seduta
          della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'  posto
          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede
          con deliberazione motivata. 
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
              - Il testo del decreto legislativo 21  settembre  1995,
          n. 430 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale  della
          Regione Trentino-Alto  Adige  recanti  delega  di  funzioni
          amministrative  alle  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano in materia di collocamento e avviamento al  lavoro)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 1995,  n.
          245. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della legge 5 marzo 1997, n. 59): 
              «Art.  8.  (L'ordinamento).  -   1.  Le  agenzie   sono
          strutture che, secondo le previsioni del  presente  decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                d1)  l'approvazione  dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere; 
                d3)   l'acquisizione   di   dati    e    notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                d4) l'indicazione di eventuali  specifiche  attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.". 
              - Il testo della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme  per
          il diritto al lavoro dei  disabili),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68. 
              - Il testo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82
          (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112. 
              - Si riporta l'articolo 4, comma 51, della citata legge
          n. 92 del 2012 (Disposizioni  in  materia  di  riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 4. (Ulteriori disposizioni in materia di  mercato
          del lavoro). - (Omissis). 
              In linea con le indicazioni  dell'Unione  europea,  per
          apprendimento permanente  si  intende  qualsiasi  attivita'
          intrapresa dalle persone in modo  formale,  non  formale  e
          informale,  nelle  varie  fasi  della  vita,  al  fine   di
          migliorare le conoscenze, le capacita' e le competenze,  in
          una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale
          con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          sentito il Ministro dello sviluppo economico e  sentite  le
          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e
          riconoscimento del  patrimonio  culturale  e  professionale
          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella
          loro  storia  personale  e  professionale,  da  documentare
          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale
          informativa unica mediante l'interoperabilita' delle banche
          dati centrali e territoriali esistenti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8 del decreto legge  28  giugno
          2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          agosto  2013  n.  99  (Primi  interventi  urgenti  per   la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti): 
              «Art. 8. (Banca dati politiche attive e passive)  -  1.
          Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva
          di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti  e
          di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i
          Giovani di cui all'articolo 5, e' istituita, senza nuovi  o
          maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza  pubblica,
          nell'ambito delle strutture  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  ed  avvalendosi  delle   risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente  del  Ministero  stesso,  la  «Banca   dati   delle
          politiche attive e passive. 
              2. La Banca  dati  di  cui  al  comma  1  raccoglie  le
          informazioni  concernenti  i  soggetti  da  collocare   nel
          mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
          collocazione  nel  mercato  stesso  e  le  opportunita'  di
          impiego. 
              3. Alla costituzione della Banca dati  delle  politiche
          attive  e  passive,  che  costituisce  una  componente  del
          sistema informativo  lavoro  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della  borsa
          continua nazionale del lavoro di cui  all'articolo  15  del
          decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.   276   reso
          disponibile attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni  e
          le Province  autonome,  le  province,  l'ISFOL,  l'Istituto
          Nazionale di Previdenza sociale, Italia Lavoro  s.p.a.,  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, il  Ministero  dell'interno,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le Universita' pubbliche e private e le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Secondo  le   regole   tecniche   in   materia   di
          interoperabilita'  e  scambio  dati  definite  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  confluiscono  alla  Banca
          dati di cui al comma 1: la Banca  dati  percettori  di  cui
          all'articolo 19, comma 4,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli  studenti  e
          dei laureati delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis
          del decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170  nonche'
          la dorsale informativa di cui  all'articolo  4,  comma  51,
          della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli
          interventi di cui al presente articolo,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
          convenzioni con soggetti pubblici e privati in  particolare
          per far confluire i dati in loro possesso nella Banca  dati
          di cui al comma 1 ed eventualmente  in  altre  banche  dati
          costituite con la stessa finalita' nonche' per  determinare
          le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
          dati su domanda e offerta di  lavoro  secondo  le  migliori
          tecniche ed esperienze.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  70  del  citato
          decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  (Attuazione
          delle deleghe in  materia  di  occupazione  e  mercato  del
          lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30): 
              «Art. 70. (Definizione e  campo  di  applicazione).  In
          vigore dal 1° marzo 2014 - 1.  Per  prestazioni  di  lavoro
          accessorio si intendono attivita' lavorative che non  danno
          luogo, con riferimento alla totalita'  dei  committenti,  a
          compensi superiori a  5.000  euro  nel  corso  di  un  anno
          solare, annualmente rivalutati sulla base della  variazione
          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie
          degli  operai  e  degli  impiegati   intercorsa   nell'anno
          precedente. Fermo restando il limite complessivo  di  5.000
          euro nel  corso  di  un  anno  solare,  nei  confronti  dei
          committenti imprenditori commerciali o  professionisti,  le
          attivita' lavorative  di  cui  al  presente  comma  possono
          essere svolte a favore di ciascun singolo  committente  per
          compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente
          ai sensi del presente comma. Per  gli  anni  2013  e  2014,
          prestazioni di lavoro accessorio  possono  essere  altresi'
          rese, in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti
          locali, fermo restando quanto previsto dal comma  3  e  nel
          limite massimo di 3.000  euro  di  corrispettivo  per  anno
          solare,  da  percettori  di  prestazioni  integrative   del
          salario  o  di  sostegno  al  reddito.  L'INPS  provvede  a
          sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa  relativa  alle
          prestazioni  integrative  del  salario  o  di  sostegno  al
          reddito  gli   accrediti   contributivi   derivanti   dalle
          prestazioni di lavoro accessorio. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  in
          agricoltura: 
                a) alle attivita' lavorative  di  natura  occasionale
          rese nell'ambito  delle  attivita'  agricole  di  carattere
          stagionale effettuate da pensionati e da giovani  con  meno
          di venticinque anni di eta' se regolarmente iscritti  a  un
          ciclo di studi presso un istituto scolastico  di  qualsiasi
          ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
          ovvero  in  qualunque  periodo  dell'anno  se  regolarmente
          iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; 
                b)  alle  attivita'  agricole  svolte  a  favore   di
          soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  che
          non possono, tuttavia, essere svolte da  soggetti  iscritti
          l'anno precedente negli elenchi anagrafici  dei  lavoratori
          agricoli. 
              3. Il ricorso a prestazioni  di  lavoro  accessorio  da
          parte di un committente pubblico e' consentito nel rispetto
          dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di
          contenimento delle spese di personale e, ove previsto,  dal
          patto di stabilita' interno. 
              4. I  compensi  percepiti  dal  lavoratore  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 72  sono  computati  ai  fini
          della determinazione del reddito necessario per il rilascio
          o il rinnovo del permesso di soggiorno.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 276 del 2003: 
              «Art.  72.  (Disciplina  del   lavoro   accessorio)   -
          (Omissis). 
              Fermo restando quanto  disposto  dal  comma  4-bis,  il
          concessionario provvede al pagamento delle  spettanze  alla
          persona  che  presenta  i  buoni,  registrandone   i   dati
          anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento  per
          suo conto dei contributi per fini  previdenziali  all'INPS,
          alla gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per
          cento  del  valore  nominale  del   buono,   e   per   fini
          assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari
          al 7 per cento del valore nominale del buono,  e  trattiene
          l'importo autorizzato dal decreto di  cui  al  comma  1,  a
          titolo  di  rimborso  spese.  La  percentuale  relativa  al
          versamento dei contributi  previdenziali  e'  rideterminata
          con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  in  funzione  degli  incrementi   delle   aliquote
          contributive  per  gli  iscritti  alla  gestione   separata
          dell'INPS. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art.  17.  (Copertura  finanziaria  delle  leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  della
          citata legge 28 giugno 2012, n. 92: 
              «Art. 1. (Disposizioni generali, tipologie contrattuali
          e disciplina in tema di flessibilita' in  uscita  e  tutele
          del lavoratore). - (Omissis). 
              Al fine di monitorare  lo  stato  di  attuazione  degli
          interventi e delle misure di cui alla presente legge  e  di
          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del
          lavoro, sull'occupabilita' dei cittadini,  sulle  modalita'
          di entrata e di uscita nell'impiego, e' istituito presso il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali,   in
          collaborazione con  le  altre  istituzioni  competenti,  un
          sistema permanente di monitoraggio e valutazione basato  su
          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  statistico  nazionale
          (Sistan). Al sistema concorrono altresi' le  parti  sociali
          attraverso   la   partecipazione    delle    organizzazioni
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori
          di lavoro e dei lavoratori. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   116   della
          Costituzione: 
              «Art. 116. - Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,  la
          Sicilia,  il  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e   la   Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono  di  forme  e  condizioni
          particolari di  autonomia,  secondo  i  rispettivi  statuti
          speciali adottati con legge costituzionale. 
              La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  e'  costituita
          dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              Ulteriori forme e condizioni particolari di  autonomia,
          concernenti le materie di cui al terzo comma  dell'articolo
          117 e le materie indicate dal secondo  comma  del  medesimo
          articolo alle lettere l), limitatamente  all'organizzazione
          della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
          ad altre Regioni, con  legge  dello  Stato,  su  iniziativa
          della Regione interessata, sentiti  gli  enti  locali,  nel
          rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge  e'
          approvata  dalle  Camere   a   maggioranza   assoluta   dei
          componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la  Regione
          interessata.». 
              - Si riporta l'articolo 10 della  legge  costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo  V  della  parte
          seconda della Costituzione): 
              «Art. 10. -  1.  Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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