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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento
a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre
2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra
le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' gli importi che, prima del riparto tra le gestioni
interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica
che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e
della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e per
una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche
attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituito un
fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato all'attuazione degli
interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento
alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al
potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei
docenti e dei dirigenti.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, le parole da: «5 milioni di euro» fino a:
«sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici
individui» e dopo le parole: «raggruppamento temporaneo di imprese
(RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di impresa aventi nel
programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative»;
b) il comma 57 e' sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma
56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero
dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni con
istituti di ricerca pubblici, universita' e istituzioni scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata di almeno due anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a
codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di
conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle
microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realta' innovative
nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale
da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realta' artigianali o reti manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale».
7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole: «a piccole e medie imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a
499».
8. La garanzia di cui al comma 7 e' concessa nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di
cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di
assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo il Fondo per la tutela del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate
nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo trasmette, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi
29 dicembre 2011, n. 228 e n. 229, individua gli interventi
prioritari da realizzare, le risorse agli stessi destinate e il
relativo cronoprogramma, definendo altresi' le modalita' di
definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi
programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e' trasmesso al CIPE
il programma aggiornato, corredato della puntuale indicazione dello
stato di attuazione degli interventi, in termini di avanzamento
fisico e finanziario.
11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, dopo le parole: «di appartenenza pubblica» sono
inserite le seguenti: «, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione» e le parole: «delle fondazioni
lirico-sinfoniche o» sono soppresse.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000
euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro».
13. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui
all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del presente
articolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma
1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato
dal comma 14 del presente articolo.
14. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ed entro i cinque anni solari
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro i sette anni
solari successivi»;
b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nei tre periodi d'imposta
successivi».
15. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13,
comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, e' riconosciuto in via automatica dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del
comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 12 anche mediante riduzione dei versamenti delle
ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni
previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente
all'erario. Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei
contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote
di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e'
indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente
e assimilati (CUD).
16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le
parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in
forma elettronica,».
17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio
2015.
18. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente:
«7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente dei crediti
di cui al comma 7-bis del presente articolo e' definitivamente
attestata dal documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in corso di
validita', allegato all'atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. All'atto dell'effettivo pagamento
dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche
amministrazioni debitrici acquisiscono il predetto documento
esclusivamente nei confronti del cessionario».
19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita' previste nel medesimo comma. Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e' aggiunto il
seguente:
«4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e
in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i
soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del presente
decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, la
deduzione di cui al presente comma e' ammessa anche per ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo».
21. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della
produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di
presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10 per
cento dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997.
22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive
modificazioni.
24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo la parola: «4-bis.1» sono inserite le seguenti: «e
4-octies,».
25. La disposizione di cui all'ultimo periodo dell'articolo 11,
comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
introdotto dal comma 20 del presente articolo, si applica previa
autorizzazione della Commissione europea richiesta a cura del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
26. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente:
«756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga
decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro,
possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della
retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione e'
assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto
previsto al comma 756. La manifestazione di volonta' di cui al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della
quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al presente comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»;
b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis».
27. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo
di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come sostituito dal comma 12 del presente articolo, non si tiene
conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della
retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo.
28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
successive modificazioni, relativamente alle quote maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della
manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano applicazione con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al citato comma
756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote
maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di volonta' di cui al comma 756-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali
della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa
percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di cui
al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006,
al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297.
30. I datori di lavoro che non intendono corrispondere
immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui
all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al
comma 32 e dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima
istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito dal privilegio
speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
31. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 30, i
datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore
di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito
accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione
bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle
garanzie di cui al comma 32, non possono essere applicati tassi,
comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di
rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al
finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso
ai finanziamenti di cui al comma 30 per le imprese aventi alle
dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del
bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al
comma 29, secondo periodo. La garanzia del Fondo e' a prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa nella
misura di cui al comma 29. Gli interventi del Fondo sono assistiti
dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale
garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato di
diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui
all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si
applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.
33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a
34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento
del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
35. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Credito d'imposta per attivita' di ricerca e
sviluppo). -- 1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime
contabile adottato, che effettuano investimenti in attivita' di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015.
2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi d'imposta,
la media degli investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino
ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.
4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
5. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le
modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre
operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino
miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attivita' di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso
una universita' italiana o estera, ovvero in possesso di laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification
of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con
universita', enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre
imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
d) competenze tecniche e privative industriali relative a
un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di
prodotto a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale, anche
acquisite da fonti esterne.
7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il
credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle
medesime.
8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le
imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di
un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile della revisione legale dei
conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione,
quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of
Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di
certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti
dal presente comma.
12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del
professionista responsabile della revisione legale dei conti che
incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura
civile.
13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31
dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito
d'imposta previsto dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute, le cause di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
36. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' aggiunto, in
fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente
legge.
37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 45.
L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed e' irrevocabile.
38. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare
l'opzione di cui al comma 37 del presente articolo a condizione di
essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per
evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
39. I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti
dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da
marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonche' da
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel
campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di
utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico di tali
beni alla produzione del reddito complessivo beneficia
dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso
sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di ruling ha
ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio
con l'Agenzia delle entrate, dell'ammontare dei componenti positivi
di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel
caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
societa' che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione
che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo
conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n.
269 del 2003, e successive modificazioni.
40. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto
escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla
cessione dei beni di cui al comma 39, a condizione che almeno il 90
per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti
beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di
imposta successivo a quello nel quale si e' verificata la cessione,
nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui
al comma 39. Si applicano le disposizioni relative al ruling previste
dal terzo periodo del comma 39.
41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione
che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 37 svolgano
le attivita' di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di
ricerca stipulati con universita' o enti di ricerca e organismi
equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39.
42. La quota di reddito agevolabile e' determinata sulla base del
rapporto tra i costi di attivita' di ricerca e sviluppo sostenuti per
il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale
di cui al comma 39 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale
bene.
43. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 37 rileva anche ai
fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da
37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse
dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi
del rapporto di cui al comma 42.
45. Le disposizioni di cui ai commi da 37 a 44 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la
percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito
complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente, in misura
pari al 30 e al 40 per cento.
46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' inserito il seguente:
«279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei
commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato
ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta
e' applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º gennaio 2007 e
ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1º gennaio
2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero
completamento di investimenti gia' agevolati ai sensi della legge 23
dicembre 2000, n. 388».
47. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano,
nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015»;
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del
65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del
contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro.
2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi' alle
spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per
cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono
computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto
mesi».
49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 2,9 milioni di euro per
l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,4 milioni
di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8
milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno
2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,9 milioni di
euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di
14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
50. Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse
nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro
annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
51. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, sono
individuate le risorse di cui al comma 50 da trasferire a ciascun
ente beneficiario.
52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato in attuazione del
comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, e' destinata alle finalita' del Fondo per
le emergenze nazionali di cui al citato articolo 5, comma
5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni,
e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei
ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati dal
Fondo per le emergenze nazionali nonche' l'ammontare delle risorse
destinate a ciascun intervento sono pubblicati nel sito della
Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato
dati di tipo aperto.
53. Previa ricognizione degli impegni finanziari gia' assunti o in
corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla
contabilita' speciale n. 5459, con ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
puo' essere previsto l'utilizzo delle risorse disponibili sulla
predetta contabilita' speciale, nel limite massimo di 8 milioni di
euro, per fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici del
9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato
lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014.
54. I contribuenti persone fisiche esercenti attivita' d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo,
nell'anno precedente:
a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato
n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata;
b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non
superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di
cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
anche assunti secondo la modalita' riconducibile a un progetto ai
sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n.
276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate
sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di
lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive
modificazioni;
c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni
strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai
fini del calcolo del predetto limite:
1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto
dal concedente;
2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore
normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, e successive modificazioni;
3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione,
utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o
professione e per l'uso personale o familiare del contribuente,
concorrono nella misura del 50 per cento;
4) non rilevano i beni il cui costo unitario non e' superiore ai
limiti di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;
5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati
per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
d) i redditi conseguiti nell'attivita' d'impresa, dell'arte o
della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli
eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli
articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; la
verifica della suddetta prevalenza non e', comunque, rilevante se il
rapporto di lavoro e' cessato o la somma dei redditi d'impresa,
dell'arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non
eccede l'importo di 20.000 euro.
55. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei
compensi di cui al comma 54, lettera a), per l'accesso al regime:
a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento
agli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di
cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) nel caso di esercizio contemporaneo di attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite piu'
elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita'
esercitate.
56. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese,
arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario
comunicando, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo.
57. Non possono avvalersi del regime forfetario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di
determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che
assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni
edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni che
partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attivita', a
societa' di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a societa' a
responsabilita' limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni.
58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni
nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i
contribuenti di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
59. Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che
applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento
dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di
certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive
modificazioni.
60. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la
fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
61. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole
ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime
forfetario alle regole ordinarie e' operata un'analoga rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione
delle regole ordinarie.
62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e' applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche l'imposta relativa
alle operazioni, per le quali non si e' ancora verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il
diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'articolo
32-bis del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi non
sono stati ancora pagati.
63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero puo' essere
utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul reddito imponibile
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle
addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui
all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di
legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo
12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito
determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza e'
deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle
persone fisiche.
65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, il
reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo, a
condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui al comma 54, attivita' artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attivita' da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attivita' precedentemente svolta sotto
forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza da
altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma
54.
66. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui
tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del
valore della produzione netta.
67. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del
sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva.
68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64 secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La
dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute
alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.
70. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno
un triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
71. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire
dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
72. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno gia'
concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi ancorche' di
competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che,
ancorche' di competenza del periodo in cui il reddito e' stato
determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno
concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di
passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute
nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui
decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel corso del regime forfetario, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di acquisto.
73. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli
da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per
i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi
informativi relativamente all'attivita' svolta.
74. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di imposta regionale sulle attivita' produttive. In caso di
infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti
i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano
la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le
condizioni di cui al comma 65, le misure delle sanzioni minime e
massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato
supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa
di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito
di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie indicate al comma 57.
75. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai
sensi del comma 64 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai
fini dell'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni.
76. I soggetti di cui al comma 54 esercenti attivita' d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui
ai commi da 77 a 84.
77. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non
trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del
versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito
della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
78. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo puo' indicare la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il
reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni.
79. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 76 sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54 del
presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2
agosto 1990, n. 233.
82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle
condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle
fattispecie di cui al comma 57. La cessazione determina, ai fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione
e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita' di
fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere al
regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano
richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa.
83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attivita'
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita
dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti gia'
esercenti attivita' d'impresa presentano, entro il termine di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime agevolato puo' avvenire a
decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54.
84. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le
modalita' operative e i termini per la trasmissione dei dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.
85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88:
a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni.
86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma
3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo, applicano il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 del
presente articolo per i soli periodi d'imposta che residuano al
completamento del triennio agevolato.
88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del
trentacinquesimo anno di eta'.
89. Le disposizioni dei commi da 54 a 88 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni
necessarie per l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative
modalita' applicative.
90. La quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto
di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016.
91. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, agli enti di previdenza
obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e' riconosciuto un
credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute
e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui
redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l'ammontare di tali
ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per
cento a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e
imposte sostitutive siano investiti in attivita' di carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito d'imposta va
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo
d'imposta, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta puo' essere
utilizzato, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di
effettuazione del citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
92. A decorrere dal periodo d'imposta 2015, alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 9 per
cento del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 17 di tale decreto applicata in
ciascun periodo d'imposta, a condizione che un ammontare
corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata
imposta sostitutiva sia investito in attivita' di carattere
finanziario a medio o lungo termine, individuate con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 91 del
presente articolo. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del risultato netto maturato e che, ai fini della
formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte
corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad imposta, va indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d'imposta
e puo' essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo
a quello di effettuazione del citato investimento, esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 94
del presente articolo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
93. Con il decreto di cui al comma 91 sono stabiliti le condizioni,
i termini e le modalita' di applicazione riguardo alla fruizione del
credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al
comma 94 e del relativo monitoraggio.
94. Per l'attuazione dei commi da 91 a 93 e' autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario
e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento
del processo telematico.
97. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i
diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione sono
dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le
risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la
piena funzionalita' degli uffici di esecuzione penale esterna. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le
occorrenti variazioni di bilancio».
98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel
palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente di
rischio di attentati, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli
investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture e degli
impianti di sicurezza necessari.
99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento. Sul
rispetto dei suddetti tempi vigila il commissario straordinario,
nominato con il medesimo decreto per il periodo di tempo necessario
alla realizzazione dell'intervento e comunque non superiore a sei
mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono
individuati il quadro finanziario dell'investimento e le relative
risorse attribuite al commissario straordinario, che sono gestite,
non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita'
speciale intestata al medesimo commissario.
100. Il commissario straordinario nominato ai sensi del comma 99
monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei
contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti al finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine; esercita
ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi, anche convocando o
presenziando a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni
documento utile per l'esercizio dei propri compiti. Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione totale o
parziale dell'investimento, il commissario straordinario propone la
revoca dell'assegnazione delle risorse.