Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal
seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque
accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al
terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della
promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la
reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le
modalita' di cui al primo comma».