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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie
1. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi per la riforma del sistema delle pene, con le modalita' e
nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che le pene principali siano l'ergastolo, la
reclusione, la reclusione domiciliare e l'arresto domiciliare, la
multa e l'ammenda; prevedere che la reclusione e l'arresto
domiciliari si espiano presso l'abitazione del condannato o altro
luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di
seguito denominato «domicilio», con durata continuativa o per singoli
giorni della settimana o per fasce orarie;
b) per i reati per i quali e' prevista la pena dell'arresto o
della reclusione non superiore nel massimo a tre anni, secondo quanto
disposto dall'articolo 278 del codice di procedura penale, prevedere
che la pena sia quella della reclusione domiciliare o dell'arresto
domiciliare;
c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo 278
del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto
conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa
applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il
giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di
controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non
si applichino nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108
del codice penale;
f) prevedere che il giudice sostituisca le pene previste nelle
lettere b) e c) con le pene della reclusione o dell'arresto in
carcere, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad
assicurare la custodia del condannato ovvero quando il comportamento
del condannato, per la violazione delle prescrizioni dettate o per la
commissione di ulteriore reato, risulti incompatibile con la
prosecuzione delle stesse, anche sulla base delle esigenze di tutela
della persona offesa dal reato;
g) prevedere che, per la determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione della reclusione e dell'arresto domiciliare, si
applichino, in ogni caso, i criteri di cui all'articolo 278 del
codice di procedura penale;
h) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento non
autorizzato del condannato dal luogo in cui sono in corso di
esecuzione le pene previste dalle lettere b) e c);
i) prevedere, altresi', che per i reati di cui alle lettere b) e
c) il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, possa
applicare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilita', con le
modalita' di cui alla lettera l);
l) prevedere che il lavoro di pubblica utilita' non possa essere
inferiore a dieci giorni e consista nella prestazione di attivita'
non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; prevedere che
la prestazione debba essere svolta con modalita' e tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di
salute del condannato; prevedere che la durata giornaliera della
prestazione non possa comunque superare le otto ore;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola
pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a
cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la
non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio
dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la
relativa normativa processuale penale;
n) provvedere al coordinamento delle nuove norme in materia di
pene detentive non carcerarie sia con quelle di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, sia con quelle di cui alla legge 26 novembre
2010, n. 199, sia con la disciplina dettata dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sia
con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, tenendo conto
della necessita' di razionalizzare e di graduare il sistema delle
pene, delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative
applicabili in concreto dal giudice di primo grado.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro
il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti
legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei
ministri, sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica,
per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi
entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei
predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo
periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al
presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni
della normativa vigente comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi
contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con
le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo
dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere
emanati uno o piu' decreti legislativi correttivi e integrativi, con
il rispetto del procedimento di cui al comma 2 nonche' dei principi e
criteri direttivi di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti
derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 275-bis e 278 del
codice di procedura penale:
«Art. 275-bis. (Particolari modalita' di controllo). -
1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche
in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il
giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da
soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di
controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da
parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso
provvedimento il giudice prevede l'applicazione della
misura della custodia cautelare in carcere qualora
l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e
strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di
controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso
all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa
all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire
l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione e'
trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al
pubblico ministero, insieme con il verbale previsto
dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi
e strumenti di cui al comma 1 e' tenuto ad agevolare le
procedure di installazione e ad osservare le altre
prescrizioni impostegli.»
«Art. 278. (Determinazione della pena agli effetti
dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti
dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena
stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o
tentato. Non si tiene conto della continuazione, della
recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione
della circostanza aggravante prevista al numero 5)
dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale
nonche' delle circostanze per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale.».
- Si riporta il testo degli articoli 102, 103, 105,
108, 133 e 385 del codice penale:
«Art. 102. (Abitualita' presunta dalla legge). - E'
dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato
condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non
contestualmente, riporta un'altra condanna per un delitto,
non colposo, della stessa indole, e commesso entro dieci
anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Nei dieci anni indicati nella disposizione precedente
non si computa il tempo in cui il condannato ha scontato
pene detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
detentive.»
«Art. 103. (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori
del caso indicato nell'articolo precedente, la
dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata
anche contro chi, dopo essere stato condannato per due
delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto
non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e
gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
e delle altre circostanze indicate nel capoverso
dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al
delitto.»
«Art. 105. (Professionalita' nel reato). - Chi,
trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione
di abitualita', riporta condanna per un altro reato, e'
dichiarato delinquente o contravventore professionale
qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla
condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre
circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, debba
ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte
soltanto, dei proventi del reato.»
«Art. 108. (Tendenza a delinquere). - E' dichiarato
delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o
delinquente abituale o professionale, commette un delitto
non colposo, contro la vita o l'incolumita' individuale,
anche non preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo
del libro secondo di questo codice, il quale, per se' e
unitamente alle circostanze indicate nel capoverso
dell'art. 133, riveli una speciale inclinazione al delitto,
che trovi sua causa nell'indole particolarmente malvagia
del colpevole.
La disposizione di questo articolo non si applica se
l'inclinazione al delitto e' originata dall'infermita'
preveduta dagli articoli 88 e 89.»
«Art. 133. (Gravita' del reato: valutazione agli
effetti della pena). - Nell'esercizio del potere
discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice
deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1. dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra
modalita' dell'azione;
2. dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
alla persona offesa dal reato;
3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
a delinquere del colpevole, desunta:
1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2. dai precedenti penali e giudiziari e, in genere,
dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3. dalla condotta contemporanea o susseguente al
reato;
4. dalle condizioni di vita individuale, familiare e
sociale del reo.»
«Art. 385. (Evasione). - Chiunque, essendo legalmente
arrestato o detenuto per un reato, evade e' punito con la
reclusione da uno a tre anni.
La pena e' della reclusione da due a cinque anni se il
colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia
verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre
a sei anni se la violenza o minaccia e' commessa con armi o
da piu' persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche
all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria
abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se
ne allontani, nonche' al condannato ammesso a lavorare
fuori dello stabilimento penale.
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della
condanna, la pena e' diminuita.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 reca: «Modifiche al
sistema penale».
- La legge 26 novembre 2010, n. 199 reca: «Disposizioni
relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene
detentive non superiori a diciotto mesi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313 reca: «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo
A)».
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'».