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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2015, uno o
piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della
struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla
riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla
programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza,
trasparenza e flessibilita', nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196
del 2009.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, limitatamente agli stati di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere adottate disposizioni
correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dai commi 2 e 3.
5. Ai fini del riordino della disciplina per la gestione del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio
di cassa, ferma rimanendo la redazione anche in termini di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
2015, un decreto legislativo nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n. 196
del 2009.
6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto puo' essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o
successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni. Il
Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, possono essere adottate disposizioni
integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le medesime modalita'
previsti dai commi 5 e 6.
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016,
un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni in
materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.
9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere
con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e criteri direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.
11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti:
«1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne'
un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei
contribuenti. In considerazione della complessita' della materia
trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto
legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non
trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria».
12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 2, 40, 42 e 50 della legge 21
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2009, n.
303, S.O., e' il seguente:
"Art. 2. Delega al Governo per l'adeguamento dei
sistemi contabili
1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, il Governo e' delegato ad adottare,
entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione
delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini
di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo
sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai
fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
un nomenclatore che illustra le definizioni degli istituti
contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
tipologia di enti, a cui si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine per
l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di
ordine finanziario devono essere corredati della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3.
5. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi di cui al comma 1 e' istituito, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, senza oneri a carico della finanza pubblica, il
comitato per i principi contabili delle amministrazioni
pubbliche, composto da ventitre' componenti, cosi'
suddivisi:
a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, e
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno,
della difesa, dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nonche' un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
Camera dei deputati e uno dell'amministrazione del Senato
della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
invitati permanenti, e un rappresentante della Corte dei
conti;
c) un rappresentante dell'ISTAT;
d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei
quali per le autonomie speciali, uno designato dall'Unione
delle province d'Italia (UPI), uno designato
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
designato dall'Unione nazionale comuni, comunita', enti
montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
regionali e delle province autonome, d'intesa tra di loro
nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome di cui
agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
e) tre esperti in materia
giuridico-contabile-economica.
6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' al fine di armonizzare i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i
relativi termini di presentazione e approvazione, in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) e' sostituita
dalla seguente:
«h) adozione di regole contabili uniformi e di un
comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
la classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine»;
c) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
«6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma
1 e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali»;
d) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le
parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le
seguenti: «o successivamente»;
e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
«trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti:
«trentadue componenti, due dei quali rappresentanti
dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,».
7. Il comitato per i principi contabili agisce in
reciproco raccordo con la Commissione tecnica paritetica
per il federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, per le attivita' di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera h), della medesima legge
con lo scambio di tutte le risultanze relative alla
armonizzazione dei bilanci pubblici.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
medesimi, tenendo anche conto dei decreti legislativi da
adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con le stesse modalita'
previsti dal presente articolo."
"Art. 40. Delega al Governo per il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il
Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il completamento della riforma
della struttura del bilancio dello Stato con particolare
riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e
delle missioni e alla programmazione delle risorse,
assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e
flessibilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati sulla base dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni
principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa
pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni
e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei
programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai
risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi
finali, in modo da assicurare:
1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le
relative risorse e strutture assegnate, e ciascun
Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni
istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando
ove possibile la condivisione di programmi tra piu'
Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un
unico centro di responsabilita' amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG
di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun
programma e della relativa legislazione in coerenza con gli
obiettivi da perseguire;
d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari
del bilancio per assicurare che la denominazione richiami
esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita'
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di
gettito sia chiaramente e univocamente individuabile;
e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di
rendicontazione, delle azioni quali componenti del
programma e unita' elementari del bilancio dello Stato
affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il
loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello. Ai fini
dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio
finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da'
conto nel rapporto di cui all'articolo 3;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative
di spesa debbano essere formulate in termini di
finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle
risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato
e individuazione di metodologie comuni di definizione di
indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili
ai programmi del bilancio;
g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio
di genere, per la valutazione del diverso impatto della
politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini
di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito;
h) introduzione di criteri e modalita' per la
fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato,
tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui
all'articolo 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in
via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge
di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione
triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa
stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui
vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio
e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti
di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali
iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei
risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo
scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita'
delle informazioni in esso contenute attraverso
l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato
e di quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di
ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a
valere su contabilita' speciali o conti correnti di
tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti
mediante il versamento di somme originariamente iscritte in
stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad
eccezione della gestione relativa alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori
bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per
legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti,
organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e
necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale
versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al
bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella
competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno
dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero
piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni
appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori
bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di
rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle
spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati
con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili
a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilita' di identificare i
contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato
finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
limitatamente agli stati di previsione di rispettivo
interesse, e per i profili finanziari, entro sessanta
giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i
testi alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque
adottati in via definitiva dal Governo.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e con le stesse modalita' previsti dal presente
articolo."
"Art. 42. Delega al Governo per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa
1. Ai fini del riordino della disciplina per la
gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
funzione del bilancio di cassa, ferma rimanendo la
redazione anche in termini di competenza, il Governo e'
delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione della disciplina dell'accertamento
delle entrate e dell'impegno delle spese, nonche' di quella
relativa alla formazione ed al regime contabile dei residui
attivi e passivi, al fine di assicurare una maggiore
trasparenza, semplificazione e omogeneita' di trattamento
di analoghe fattispecie contabili;
b) ai fini del potenziamento del ruolo del bilancio di
cassa, previsione del raccordo, anche in appositi allegati,
tra le autorizzazioni di cassa del bilancio statale e la
gestione di tesoreria;
c) ai fini del rafforzamento del ruolo programmatorio
del bilancio di cassa, previsione dell'obbligo, a carico
del dirigente responsabile, di predisporre un apposito
piano finanziario che tenga conto della fase temporale di
assunzione delle obbligazioni, sulla base del quale ordina
e paga le spese;
d) revisione del sistema dei controlli preventivi sulla
legittimita' contabile e amministrativa dell'obbligazione
assunta dal dirigente responsabile del pagamento, tenendo
anche conto di quanto previsto alla lettera c);
e) previsione di un periodo transitorio per
l'attuazione della nuova disciplina;
f) considerazione, ai fini della predisposizione del
decreto legislativo di cui al presente comma, dei risultati
della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
g) previsione della graduale estensione delle
disposizioni adottate in applicazione delle lettere a), c)
e d) alle altre amministrazioni pubbliche, anche in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42, nonche' dall'articolo 2 della presente
legge;
h) rilevazione delle informazioni necessarie al
raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la
redazione del conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche secondo i criteri adottati nell'ambito
dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato avvia un'apposita
sperimentazione della durata massima di due esercizi
finanziari. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per
materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attivita'
di sperimentazione.
3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di esso sia espresso il parere delle
Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni
dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'
essere comunque adottato. Qualora il termine per
l'espressione del parere scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi
alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali
modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere
adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
con le medesime modalita' previsti dal presente articolo."
"Art. 50. Delega al Governo per l'adozione di un testo
unico delle disposizioni in materia di contabilita' di
Stato e di tesoreria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, ai sensi degli
articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione e
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante un testo unico delle
disposizioni in materia di contabilita' di Stato nonche' in
materia di tesoreria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi contabili, al fine di assicurare il
coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di
responsabilita' dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che
essi siano raccordabili con gli schemi classificatori
adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria
unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente
legge e dalla normativa di contabilita' pubblica in
considerazione del potenziamento della funzione del
bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme
preesistenti incompatibili con le disposizioni della
presente legge.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perche' su di esso siano espressi, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari. Decorso tale termine, il decreto e' adottato
anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il
testo alle Camere con le proprie osservazioni e con
eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a
ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della
nuova trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato in via definitiva dal Governo.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
attraverso le procedure di cui ai commi 1 e 3 e sulla base
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2,
disposizioni integrative e correttive del decreto
medesimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 11
marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 marzo 2014,
n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 16. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale
complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione
della complessita' della materia trattata e
dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di
decreto legislativo la relazione tecnica di cui
all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino
compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009
ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie
recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della
presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le
maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che
recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o
successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
finanziaria.
2. La revisione del sistema fiscale di cui alla
presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della
pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la
crescita economica, nel rispetto del principio di equita',
compatibilmente con il rispetto dell'articolo 81 della
Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di
bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto
interno lordo stabiliti a livello europeo.".
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 95 del 24 aprile 2014.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 36.