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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno
«Giorno del dono», al fine di offrire ai cittadini l'opportunita' di
acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e
le attivita' donative possono recare alla crescita della societa'
italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione
nella quale i valori primari della liberta' e della solidarieta'
affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna
di essere riconosciuta e promossa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.