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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di
apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla
commercializzazione di apparecchiature televisive:
a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6
febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel
territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26
marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio
1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio
nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3
agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale
di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalita' per
l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31
agosto 1984;
d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3
agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con
suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in
commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29
marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato
nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle
trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).