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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Carta della cittadinanza digitale
1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i
servizi di loro interesse in modalita' digitale, nonche' al fine di
garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona,
riducendo la necessita' dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il
Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
uno o piu' decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche
disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di
sicurezza, qualita', fruibilita', accessibilita' e tempestivita' dei
servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal
fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni
stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in
relazione alle esigenze di celerita', certezza dei tempi e
trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena
realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first),
nonche' l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna
amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, la disponibilita' di connettivita' a banda larga e
ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici
e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette
dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per
accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della
strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione
con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e
turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di
un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite
Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale (SPID),
presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e
prevedendo la possibilita' di estendere il servizio anche ai non
residenti in Italia, nonche' prevedendo che la porzione di banda non
utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli
utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione
tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le
informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in
formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con
modalita' telematiche ai processi decisionali delle istituzioni
pubbliche, la piena disponibilita' dei sistemi di pagamento
elettronico nonche' la riduzione del divario digitale sviluppando le
competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettivita' al fine di
semplificare le regole di cooperazione applicativa tra
amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da
parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei
sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di
misurazione e valutazione della performance per permettere un
coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge
in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del
CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche
al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni
pubbliche e dei privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di
indisponibilita' di adeguate infrastrutture e dispositivi di
comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresi', la piena accessibilita'
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio,
di modalita' specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle
relative alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e
l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la
conoscibilita' della normativa e degli strumenti di sostegno della
maternita' e della genitorialita' corrispondenti al profilo dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle
amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalita' e procedure che garantiscano la certezza e la
riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una
valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonche'
obiettivi di risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i
processi decisionali;
m) semplificare le modalita' di adozione delle regole tecniche e
assicurare la neutralita' tecnologica delle disposizioni del CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga
esclusivamente principi di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui
all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della
possibilita' di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo
politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito
dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato
di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione
alla modalita' operativa digitale e dei conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita',
attraverso una maggiore efficienza ed economicita';
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i
principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati
con qualsiasi modalita' di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i
micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo
principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica
amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilita';
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e'
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla
data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al
comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di
cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 64. - Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli
strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
3.».
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, del
citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la
riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione
definite dal Governo. A tale fine, le predette
amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale
generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al
predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e
organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi di telecomunicazione e fonia
dell'amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e
monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai
dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione
al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita' e fruibilita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile:
«Art. 15. - Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per
dichiarazione espressa del legislatore, o per
incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti
o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia'
regolata dalla legge anteriore.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali):
«Art. 8. - Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».