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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone
dalle sparizioni forzate, adottata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.