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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale
aspetto della multifunzionalita' delle imprese agricole finalizzato
allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari,
educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare
l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da
garantire alle persone, alle famiglie e alle comunita' locali in
tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o
svantaggiate.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).