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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il
minore sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo
II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti
dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare,
il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto
dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo
consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore
faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad
altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, e' comunque
tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuita'
delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis
e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi
sociali, ascoltato il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche
di eta' inferiore se capace di discernimento».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n.
184 (Diritto del minore ad una famiglia), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 133 del 17 maggio 1983, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare e' disposto dal
servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai
genitori o dal genitore esercente la responsabilita'
genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di eta'
inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova
il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la
responsabilita' genitoriale o del tutore, provvede il
tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono
essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonche' i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri
riconosciuti all'affidatario, e le modalita' attraverso le
quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare
possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresi'
essere indicato il servizio sociale locale cui e'
attribuita la responsabilita' del programma di assistenza,
nonche' la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di
tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio
sociale locale cui e' attribuita la responsabilita' del
programma di assistenza, nonche' la vigilanza durante
l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice
tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il
minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento
emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare
rilevanza ed e' tenuto a presentare una relazione
semestrale sull'andamento del programma di assistenza,
sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione
delle condizioni di difficolta' del nucleo familiare di
provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre
essere indicato il periodo di presumibile durata
dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso
di interventi volti al recupero della famiglia d'origine.
Tale periodo non puo' superare la durata di ventiquattro
mesi ed e' prorogabile, dal tribunale per i minorenni,
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio
al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorita' che lo ha disposto, valutato
l'interesse del minore, quando sia venuta meno la
situazione di difficolta' temporanea della famiglia
d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
5-bis. Qualora, durante un prolungato periodo di
affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ai sensi
delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora,
sussistendo i requisiti previsti dall'art. 6, la famiglia
affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i
minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei
legami affettivi significativi e del rapporto stabile e
duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia
affidataria.
5-ter. Qualora, a seguito di un periodo di affidamento,
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia
dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da
altra famiglia, e' comunque tutelata, se rispondente
all'interesse del minore, la continuita' delle positive
relazioni socio-affettive consolidatesi durante
l'affidamento.
5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai
commi 5-bis e 5-ter, tiene conto anche delle valutazioni
documentate dei servizi sociali, ascoltato il minore che ha
compiuto gli anni dodici o anche di eta' inferiore se
capace di discernimento.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il
minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di
eta' inferiore, in considerazione della sua capacita' di
discernimento, richiede, se necessario, al competente
tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti
presso una comunita' di tipo familiare o un istituto di
assistenza pubblico o privato.».