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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Contratto nazionale di servizio
1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»;
b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le
seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le
parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il
ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale»;
c) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a
livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e
provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle
specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera
f)»;
d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in
relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio
affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione
decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli
strumenti linguistici locali»;
f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari
delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la
trasparenza e la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento
pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del
bilancio della societa' concessionaria e gli oneri relativi sono
assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione
rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di
Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis e'
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si
provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante
corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio
dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio
autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite
dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al
comma 4».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico
generale radiotelevisivo). - 1. Il servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale e' affidato per
concessione a una societa' per azioni, che, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di un
contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero,
previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i
diritti e gli obblighi della societa' concessionaria. Tali
contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque
garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e
quella a livello regionale attraverso la presenza in
ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'art. 32, comma 6;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da
centro di produzione decentrato per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali.
3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di
costo del bilancio della societa' concessionaria e gli
oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di
Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma
3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per
l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello
Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono
fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con
l'Autorita', di cui al comma 4.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.».
- Si riporta il testo dell'art. 79, comma 1, lettera
c), relativo al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, del decreto del Presidente della Repubblica
31/08/1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301:
«1. (Omissis).
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;».
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre
2004, n. 280:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - (Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».