Legge Ordinaria n. 220 del 28/12/2015 G.U. n.11 del 15 gennaio 2016
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (3272)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                   Contratto nazionale di servizio 
 
  1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  «servizio  pubblico  generale  radiotelevisivo»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale»; 
    b) al comma 1, dopo  la  parola:  «Ministero»  sono  inserite  le
seguenti: «, previa  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,»  e  le
parole:  «sono  rinnovati  ogni  tre  anni»  sono  sostituite   dalle
seguenti:  «sono  rinnovati  ogni  cinque  anni  nel   quadro   della
concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana  Spa  il
ruolo di gestore del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
multimediale»; 
    c) al comma 2, la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
      «p) l'informazione pubblica a  livello  nazionale  e  quella  a
livello regionale  attraverso  la  presenza  in  ciascuna  regione  e
provincia autonoma di proprie redazioni  e  strutture  adeguate  alle
specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto  alla  lettera
f)»; 
    d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 6»; 
    e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le sedi che garantiscono il servizio di  cui  al  comma  2,
lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e  contabile  in
relazione  all'adempimento  degli  obblighi  di   pubblico   servizio
affidati  alle  stesse  e  fungono  anche  da  centro  di  produzione
decentrato per le  esigenze  di  promozione  delle  culture  e  degli
strumenti linguistici locali»; 
    f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis.  Con  la  convenzione   stipulata   tra   la   societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati  i
diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e  gli  orari
delle  trasmissioni  radiofoniche  e  televisive.  Per  garantire  la
trasparenza e  la  responsabilita'  nell'utilizzo  del  finanziamento
pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in  lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di  costo  del
bilancio della societa' concessionaria  e  gli  oneri  relativi  sono
assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse
individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, nell'importo non superiore ad  euro  10.313.000  annui.
Gli eventuali ulteriori oneri derivanti  dalla  predetta  convenzione
rimangono  esclusivamente  a  carico  della  provincia  autonoma   di
Bolzano. 
      3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al  comma  3-bis  e'
incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015  e  di  euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno  2016.  Al  relativo  onere  si
provvede,  quanto  a  euro  5.000.000  per  l'anno   2015,   mediante
corrispondente versamento di pari importo  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, per il medesimo anno,  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul  proprio  bilancio
autonomo,  quanto  a  euro  9.687.000  per  l'anno   2016,   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro
9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017,  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero»; 
    g) al comma 4, le parole:  «rinnovo  triennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»; 
    h) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Con  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  sono
definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorita', di cui al
comma 4». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  45  del   decreto
          legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi
          di  media  audiovisivi  e  radiofonici),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005,  n.  208,  supplemento
          ordinario, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico
          generale  radiotelevisivo).  -  1.  Il  servizio   pubblico
          radiofonico, televisivo  e  multimediale  e'  affidato  per
          concessione a una societa' per azioni,  che,  nel  rispetto
          dei principi di cui all'art. 7, lo svolge sulla base di  un
          contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero,
          previa delibera del Consiglio dei ministri, e di  contratti
          di servizio regionali e, per le province autonome di Trento
          e di Bolzano, provinciali, con i quali sono  individuati  i
          diritti e gli obblighi della societa' concessionaria.  Tali
          contratti sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro  della
          concessione   che   riconosce   alla   RAI-Radiotelevisione
          italiana Spa il ruolo  di  gestore  del  servizio  pubblico
          radiofonico, televisivo e multimediale. 
              2.  Il  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  4,  comunque
          garantisce: 
                a) la diffusione di tutte le trasmissioni  televisive
          e  radiofoniche  di  pubblico   servizio   della   societa'
          concessionaria  con  copertura  integrale  del   territorio
          nazionale, per quanto consentito dallo stato della  scienza
          e della tecnica; 
                b)  un  numero  adeguato  di  ore   di   trasmissioni
          televisive   e   radiofoniche   dedicate    all'educazione,
          all'informazione,   alla   formazione,   alla    promozione
          culturale, con  particolare  riguardo  alla  valorizzazione
          delle opere teatrali, cinematografiche,  televisive,  anche
          in  lingua  originale,  e  musicali  riconosciute  di  alto
          livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
          ore  e'  definito   ogni   tre   anni   con   deliberazione
          dell'Autorita'; dal computo di tali  ore  sono  escluse  le
          trasmissioni di intrattenimento per i minori; 
                c) la  diffusione  delle  trasmissioni  di  cui  alla
          lettera b),  in  modo  proporzionato,  in  tutte  le  fasce
          orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti  i  programmi
          televisivi e radiofonici; 
                d)  l'accesso  alla  programmazione,  nei  limiti   e
          secondo le modalita' indicati dalla legge,  in  favore  dei
          partiti e dei  gruppi  rappresentati  in  Parlamento  e  in
          assemblee  e  consigli  regionali,   delle   organizzazioni
          associative   delle   autonomie   locali,   dei   sindacati
          nazionali,  delle  confessioni  religiose,  dei   movimenti
          politici,  degli  enti  e  delle  associazioni  politici  e
          culturali,  delle  associazioni  nazionali  del   movimento
          cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
          di promozione sociale iscritte  nei  registri  nazionale  e
          regionali, dei gruppi etnici e linguistici  e  degli  altri
          gruppi di  rilevante  interesse  sociale  che  ne  facciano
          richiesta; 
                e) la produzione, la distribuzione e la  trasmissione
          di programmi radiotelevisivi all'estero,  finalizzati  alla
          conoscenza  e  alla  valorizzazione  della  lingua,   della
          cultura e dell'impresa italiane attraverso  l'utilizzazione
          dei programmi e  la  diffusione  delle  piu'  significative
          produzioni del panorama audiovisivo nazionale; 
                f) la effettuazione di  trasmissioni  radiofoniche  e
          televisive in lingua tedesca  e  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Bolzano, in  lingua  ladina  per  la  provincia
          autonoma di Trento,  in  lingua  francese  per  la  regione
          autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per  la  regione
          autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
                g) la trasmissione gratuita dei messaggi di  utilita'
          sociale ovvero di interesse pubblico  che  siano  richiesti
          dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   e   la
          trasmissione  di  adeguate  informazioni  sulla  viabilita'
          delle strade e delle autostrade italiane; 
                h)  la  trasmissione,  in   orari   appropriati,   di
          contenuti destinati specificamente ai minori,  che  tengano
          conto delle  esigenze  e  della  sensibilita'  della  prima
          infanzia e dell'eta' evolutiva; 
                i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
          e  televisivi,  garantendo  l'accesso  del  pubblico   agli
          stessi; 
                l) la destinazione di una quota non inferiore  al  15
          per cento dei ricavi complessivi annui alla  produzione  di
          opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
          indipendenti; tale quota trova applicazione a  partire  dal
          contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004; 
                m) la realizzazione nei termini previsti dalla  legge
          3  maggio  2004,  n.  112,  delle  infrastrutture  per   la
          trasmissione  radiotelevisiva  su  frequenze  terrestri  in
          tecnica digitale; 
                n) la realizzazione di servizi  interattivi  digitali
          di pubblica utilita'; 
                o)   il   rispetto   dei   limiti   di   affollamento
          pubblicitario previsti dall'art. 38; 
                p) l'informazione  pubblica  a  livello  nazionale  e
          quella  a  livello  regionale  attraverso  la  presenza  in
          ciascuna regione e provincia autonoma di proprie  redazioni
          e  strutture  adeguate  alle  specifiche  produzioni,   nel
          rispetto di quanto previsto alla lettera f); 
                q)  l'adozione  di  idonee  misure  di  tutela  delle
          persone portatrici di  handicap  sensoriali  in  attuazione
          dell'art. 32, comma 6; 
                r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
          produzione decentrati, in particolare per le  finalita'  di
          cui alla lettera b) e per le esigenze di  promozione  delle
          culture e degli strumenti linguistici locali; 
                s) la realizzazione di attivita'  di  insegnamento  a
          distanza. 
              3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
          2, lettera f), mantengono la loro autonomia  finanziaria  e
          contabile in relazione all'adempimento  degli  obblighi  di
          pubblico servizio affidati alle stesse e fungono  anche  da
          centro  di  produzione  decentrato  per  le   esigenze   di
          promozione delle  culture  e  degli  strumenti  linguistici
          locali. 
              3-bis. Con la convenzione  stipulata  tra  la  societa'
          concessionaria e la  provincia  autonoma  di  Bolzano  sono
          individuati  i  diritti  e  gli   obblighi   relativi,   in
          particolare  i  tempi  e  gli  orari   delle   trasmissioni
          radiofoniche e televisive. Per garantire la  trasparenza  e
          la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
          provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
          tedesca e ladina sono rappresentati in apposito  centro  di
          costo del bilancio  della  societa'  concessionaria  e  gli
          oneri relativi sono assunti  dalla  provincia  autonoma  di
          Bolzano nell'ambito  delle  risorse  individuate  ai  sensi
          dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
          n. 670,  nell'importo  non  superiore  ad  euro  10.313.000
          annui.  Gli  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti   dalla
          predetta  convenzione  rimangono  esclusivamente  a  carico
          della provincia autonoma di Bolzano. 
              3-ter. L'importo di euro 10.313.000  di  cui  al  comma
          3-bis e'  incrementato  di  ulteriori  euro  5.000.000  per
          l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
          2016.  Al  relativo  onere  si  provvede,  quanto  a   euro
          5.000.000  per   l'anno   2015,   mediante   corrispondente
          versamento di pari importo all'entrata del  bilancio  dello
          Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul  proprio
          bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo per  interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a  decorrere
          dall'anno 2017,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
          dal Ministro delle comunicazioni prima di  ciascun  rinnovo
          quinquennale del  contratto  nazionale  di  servizio,  sono
          fissate  le  linee-guida  sul  contenuto  degli   ulteriori
          obblighi del servizio pubblico  radiofonico,  televisivo  e
          multimediale,  definite  in  relazione  allo  sviluppo  dei
          mercati, al progresso tecnologico e  alle  mutate  esigenze
          culturali, nazionali e locali. 
              4-bis. Con deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
          sono  definiti  gli  indirizzi  ai  fini  dell'intesa   con
          l'Autorita', di cui al comma 4. 
              5. Alla societa' cui e' affidato  mediante  concessione
          il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
          e' consentito lo  svolgimento,  direttamente  o  attraverso
          societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
          connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
          di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
          pregiudizio al migliore svolgimento  dei  pubblici  servizi
          concessi   e   concorrano   alla    equilibrata    gestione
          aziendale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 79,  comma  1,  lettera
          c), relativo al conseguimento degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          31/08/1972, n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301: 
              «1. (Omissis). 
              c)   con   il   concorso   finanziario   ulteriore   al
          riequilibrio della finanza pubblica  mediante  l'assunzione
          di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali,  anche
          delegate, definite d'intesa con il Ministero  dell'economia
          e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
          e di progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti,
          complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
          a  decorrere  dall'anno  2010   per   ciascuna   provincia.
          L'assunzione di oneri opera comunque  nell'importo  di  100
          milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
          confinanti risultino per un determinato anno di un  importo
          inferiore a 40 milioni di euro complessivi;». 
              - Si riporta il testo  dell'  art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre
          2004, n. 280: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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