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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti
in materia di esenzione IMU, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «entro dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro quindici mesi»;
b) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari
di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8, ovvero
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 19 del 24 gennaio 2015. A norma dell'art. 15, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla
presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento
ordinario alla pag. 78
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 11
marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2014, n. 59, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. (Delega al Governo per la revisione del
sistema fiscale e procedura) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la
revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono
adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in
particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di
quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare
riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivita'
delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto
stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e
criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della
presente legge, nonche' secondo i seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) tendenziale uniformita' della disciplina
riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare
riferimento ai profili della solidarieta', della
sostituzione e della responsabilita';
b) coordinamento e semplificazione delle discipline
concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei
contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con
l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e
leale collaborazione, anche attraverso la previsione di
forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli
atti di accertamento dei tributi;
c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in
materia tributaria e delle forme e modalita' del loro
esercizio, anche attraverso la definizione di una
disciplina unitaria della struttura, efficacia ed
invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e
dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di
sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
di modifica della stessa nel corso del giudizio;
d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della
compensazione tra crediti d'imposta spettanti al
contribuente e debiti tributari a suo carico.
2. I decreti legislativi tengono altresi' conto
dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei
diversi livelli di governo, integrando o modificando la
disciplina dei tributi in modo che sia definito e
chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate, con una
relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto
d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di
salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta'
nazionale.
3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di
cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare
dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle
Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine
all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione
il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito
monitoraggio in ordine allo stato di attuazione
dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio
nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta
dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle
Commissioni parlamentari competenti per materia anche in
relazione ad eventuali modifiche normative.
5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti
giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia
o per il numero dei decreti legislativi.
6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di
decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui
alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di
intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza
locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il
contribuente e per l'amministrazione.
7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai
pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni, con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia sono espressi entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
essere comunque adottati.
7-bis. Qualora i termini per l'espressione dei pareri
parlamentari di cui ai commi 5 e 7 scadano nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini di delega
previsti dai commi 1 e 8, ovvero successivamente, questi
ultimi sono prorogati di novanta giorni.
8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le
modalita' di cui al presente articolo.
9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo provvede all'introduzione delle nuove norme
mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e
delle disposizioni organiche che regolano le relative
materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme
incompatibili.
10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo
la procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme
incompatibili.
11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei
decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si
applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel
rispetto dei loro statuti e delle relative norme di
attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive
modificazioni.».