Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura
penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e
attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le
situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si
procede».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 274 del codice di
procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure
cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili
esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i
quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della
prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile
anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale
pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della
persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga,
sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una
pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di
concreto e attuale pericolo non possono essere desunte
esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui
si procede;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle
indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con
uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o
diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di
criminalita' organizzata o della stessa specie di quello
per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione
di delitti della stessa specie di quello per cui si
procede, le misure di custodia cautelare sono disposte
soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la
pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro
anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di
delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui
all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e
successive modificazioni. Le situazioni di concreto e
attuale pericolo, anche in relazione alla personalita'
dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente
dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede.».