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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Elezione della Camera dei deputati
1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le
medesime modificazioni, stabilisce:
a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni
elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti
salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste
disposizioni particolari;
b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine
alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il
60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno puo' essere
candidato in piu' collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i
capolista nel limite di dieci collegi;
c) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, per candidati
di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei
quozienti interi e dei piu' alti resti;
e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono,
su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo
quanto stabilito ai sensi della lettera a);
f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su
base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in
mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due
con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra
liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che
spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i
capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di preferenze;
h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo
da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge;
i) la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della
presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.