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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale e'
inserito il seguente:
«Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente.
Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro
100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un
deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della
flora o della fauna.
Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di
inquinamento ambientale). - Se da uno dei fatti di cui all'articolo
452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione
personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una
durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una
lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a
nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque
a dieci anni.
Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu' persone,
ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di una o piu'
persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo' superare gli anni venti.
Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti
dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro
ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un
ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della
rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a
pericolo.
Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o
vegetali protette, la pena e' aumentata.
Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se
taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e'
commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva
il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le
pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,
trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce,
abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta
radioattivita'.
La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il
pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della
flora o della fauna.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita'
delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.
Art. 452-septies. (Impedimento del controllo). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, negando l'accesso,
predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attivita' di vigilanza e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti). - Quando
l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal
presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono
aumentate.
Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata
a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un
terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali
o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o
svolgono servizi in materia ambientale.
Art. 452-novies. (Aggravante ambientale). - Quando un fatto gia'
previsto come reato e' commesso allo scopo di eseguire uno o piu' tra
i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela
dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la
violazione di una o piu' norme previste dal citato decreto
legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente,
la pena nel primo caso e' aumentata da un terzo alla meta' e nel
secondo caso e' aumentata di un terzo. In ogni caso il reato e'
procedibile d'ufficio.
Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i
delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per
delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo
452-octies, nonche' per il delitto di cui all'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti
di colui che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa venga
portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di
apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla
messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino
dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla meta' nei
confronti di colui che aiuta concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella ricostruzione del fatto,
nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non
superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di cui al comma
precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione e'
sospeso.
Art. 452-undecies. (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies
e 452-octies del presente codice, e' sempre ordinata la confisca
delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o
che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la
disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro
eventuali proventi sono messi nella disponibilita' della pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei
luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in
cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di ripristino dello
stato dei luoghi.
Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi). - Quando
pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo,
il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico
del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente
codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino
ambientale.
Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica). - Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, essendovi obbligato per
legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorita' pubblica, non
provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei
luoghi e' punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».
2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli
242 e seguenti costituisce condizione di non punibilita' per le
contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».
3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando
essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore
equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca».
4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,»
sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e
dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le
seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni,».
5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,»
sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies,
452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «,
nonche' dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni».
6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice
penale, dopo le parole: «sono altresi' raddoppiati» sono inserite le
seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del
codice» sono inserite le seguenti: «, nonche' per i delitti di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite
le seguenti: «nonche' all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari
accertamenti» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti
di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del
codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi' notizia al
Procuratore nazionale antimafia».
8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione
pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo
452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione
pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1,
lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle
sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il
delitto di cui alla citata lettera a)».
9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:
«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.
Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in
materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno
cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse
ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la
contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del
codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce
al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente
dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando
per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo
tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate
circostanze non imputabili al contravventore che determinino un
ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per
una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non
superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al
rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre
specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la
prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione,
ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.
Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi
dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione
e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla
prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo
accertatore ammette il contravventore a pagare in sede
amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un
quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione
commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico
ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale
pagamento della predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo
accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al
contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine
fissato nella stessa prescrizione.
Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo
accertatore). - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una
contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o
da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi
dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da'
comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria
affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e
318-quater.
2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la
polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria
attivita' senza ritardo.
Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). - 1. Il
procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in
cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui
all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il
procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del
presente articolo.
3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti
del codice di procedura penale.
Art. 318-septies. (Estinzione del reato). - 1. La contravvenzione
si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita
dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al
pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo
318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle
indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini
dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal
caso, la somma da versare e' ridotta alla meta' del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie). - 1. Le
norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della medesima parte».
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 257 e 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificati dalla presente legge:
"Art. 257 (Bonifica dei siti).
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo,
delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il
superamento delle concentrazioni soglia di rischio e'
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se
non provvede alla bonifica in conformita' al progetto
approvato dall'autorita' competente nell'ambito del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso
di mancata effettuazione della comunicazione di cui
all'articolo 242, il trasgressore e' punito con la pena
dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille
euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due
anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a
cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da
sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione
di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena puo'
essere subordinato alla esecuzione degli interventi di
emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli
articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non
punibilita' per le contravvenzioni ambientali contemplate
da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa
condotta di inquinamento di cui al comma 1."
"Art. 260 (Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti).
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.
4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che
servirono a commettere il reato o che costituiscono il
prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a
persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile,
il giudice individua beni di valore equivalente di cui il
condannato abbia anche indirettamente o per interposta
persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
(Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 1992, n. 133.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca.
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena
su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater,
452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonche'
dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992,
n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per
taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la
fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il
condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui,
anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi
titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attivita' economica. Le disposizioni indicate nel
periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art.
444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
commessi per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine costituzionale."
- Si riporta il testo degli artt. 32-quater e 157 del
codice penale, come modificati dalla presente legge:
"Art. 32-quater. Casi nei quali alla condanna
consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis,
640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonche'
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni commessi in danno o in
vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in
relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con
la pubblica amministrazione."
"Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena
pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si
ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e
il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma
del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce
congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la
pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a
prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse
da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I
termini di cui ai commi che precedono sono altresi'
raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro
secondo, per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati
di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro
II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la
sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma
dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti.".
- Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo
118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,come modificato
dalla presente legge:
"Art. 118-bis. Coordinamento delle indagini.
1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a
indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2 lettera a) del codice, nonche' per i delitti di cui
agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies
del codice penale, ne da' notizia al procuratore generale
presso la Corte di appello nonche' dell'Agenzia delle
entrate ai fini dei necessari accertamenti. Se rileva
trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne
da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori
della Repubblica del distretto interessati al
coordinamento. Il procuratore della Repubblica, quando
procede a indagini per i delitti di cui agli articoli
452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice
penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, ne da' altresi'
notizia al Procuratore nazionale antimafia."
- Si riporta il testo dell'articolo 25-undecies del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Reati ambientali
- Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.), come
modificato dalla presente legge.
"Art. 25-undecies. Reati ambientali.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la
sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi
dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
trecento a mille quote;
e) per il delitto di traffico e abbandono di
materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo
452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a
seicento quote;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote.
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si
applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le
sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un
periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla
citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo
periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo
periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e
6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3,
primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4,
secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la
sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento
quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo
periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2,
commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un
anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due
anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a
cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui
e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di
reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e
9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della meta' nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5,
lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei
mesi.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.".