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Legge Ordinaria n. 112 del 22/06/2016 G.U. n.146 del 24 giugno 2016
GRASSI ed altri; ARGENTIN ed altri; MIOTTO ed altri; VARGIU ed altri; BINETTI ed altri; RONDINI ed altri: Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (698-1352-2205-2456-2578-2682-B)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dagli
articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26
della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  e  dagli
articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera  a),
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009,  n.  18,  e'  volta  a
favorire il benessere, la  piena  inclusione  sociale  e  l'autonomia
delle persone con disabilita'. 
  2. La presente  legge  disciplina  misure  di  assistenza,  cura  e
protezione nel superiore  interesse  delle  persone  con  disabilita'
grave, non determinata dal naturale  invecchiamento  o  da  patologie
connesse alla  senilita',  prive  di  sostegno  familiare  in  quanto
mancanti di entrambi i genitori o perche'  gli  stessi  non  sono  in
grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale,  nonche'  in  vista
del venir meno del  sostegno  familiare,  attraverso  la  progressiva
presa in carico della persona interessata gia' durante l'esistenza in
vita  dei   genitori.   Tali   misure,   volte   anche   ad   evitare
l'istituzionalizzazione, sono integrate, con  il  coinvolgimento  dei
soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  nel  rispetto  della  volonta'
delle persone con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilita'  grave,  di
cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'
accertato con le modalita' indicate  all'articolo  4  della  medesima
legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali  di  assistenza  e
gli  altri  interventi  di  cura  e  di   sostegno   previsti   dalla
legislazione vigente in favore delle persone con disabilita'. 
  3. La presente legge e' volta, altresi', ad agevolare le erogazioni
da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di  assicurazione
e la costituzione  di  trust,  di  vincoli  di  destinazione  di  cui
all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti
di beni sottoposti a  vincolo  di  destinazione  e  disciplinati  con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo  10,  comma  1,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  riconosciute  come
persone giuridiche, che operano  prevalentemente  nel  settore  della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero  3),  dell'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  anche  ai  sensi
del comma 2-bis dello stesso  articolo,  in  favore  di  persone  con
disabilita' grave, secondo le modalita' e  alle  condizioni  previste
dagli articoli 5 e 6 della presente legge. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 30, 32 e  38
          della Costituzione della Repubblica italiana: 
              «Art. 2. 1. La  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i
          diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo  sia  nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale. 
              Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
          sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
          di razza, di lingua, di religione, di  opinioni  politiche,
          di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              «Art. 30. E' dovere e diritto  dei  genitori  mantenere
          istruire ed educare  i  figli,  anche  se  nati  fuori  del
          matrimonio. 
              Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
          a che siano assolti i loro compiti. 
              La legge assicura ai figli nati  fuori  dal  matrimonio
          ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i  diritti
          dei membri della famiglia legittima. 
              La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
          paternita'.». 
              «Art.  32.  La  Repubblica  tutela   la   salute   come
          fondamentale  diritto  dell'individuo  e  interesse   della
          collettivita', e garantisce cure gratuite agli indigenti. 
              Nessuno  puo'  essere  obbligato   a   un   determinato
          trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La
          legge non puo' in nessun caso violare i limiti imposti  dal
          rispetto della persona umana.». 
              «Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
          dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
          all'assistenza sociale. 
              I lavoratori  hanno  diritto  che  siano  preveduti  ed
          assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze  di  vita  in
          caso di  infortunio,  malattia,  invalidita'  e  vecchiaia,
          disoccupazione involontaria. 
              Gli inabili ed i minorati hanno diritto  all'educazione
          e all'avviamento professionale. 
              Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono
          organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 
              L'assistenza privata e' libera.». 
              Legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York
          il  13  dicembre  2006  e   istituzione   dell'Osservatorio
          nazionale sulla condizione delle persone con  disabilita'),
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  marzo  2009,  n.
          61. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  8
          novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni: 
              «Art. 14. Progetti individuali per le persone disabili.
          1. Per  realizzare  la  piena  integrazione  delle  persone
          disabili di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          104, nell'ambito della vita familiare  e  sociale,  nonche'
          nei percorsi dell'istruzione scolastica o  professionale  e
          del lavoro,  i  comuni,  d'intesa  con  le  aziende  unita'
          sanitarie    locali,    predispongono,     su     richiesta
          dell'interessato, un progetto individuale,  secondo  quanto
          stabilito al comma 2. 
              2. Nell'ambito delle risorse  disponibili  in  base  ai
          piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale
          comprende, oltre alla  valutazione  diagnostico-funzionale,
          le prestazioni di cura e di  riabilitazione  a  carico  del
          Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a  cui
          provvede il comune in  forma  diretta  o  accreditata,  con
          particolare  riferimento  al  recupero  e  all'integrazione
          sociale, nonche' le misure  economiche  necessarie  per  il
          superamento di condizioni  di  poverta',  emarginazione  ed
          esclusione sociale. Nel progetto individuale sono  definiti
          le potenzialita' e gli eventuali  sostegni  per  il  nucleo
          familiare. 
              3. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
          con il Ministro per la  solidarieta'  sociale,  da  emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di
          tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente,
          le modalita'  per  indicare  nella  tessera  sanitaria,  su
          richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni
          di non autosufficienza o di dipendenza  per  facilitare  la
          persona  disabile   nell'accesso   ai   servizi   ed   alle
          prestazioni sociali.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni: 
              «Art. 3. (Soggetti aventi diritto) 
              1. E'  persona  handicappata  colui  che  presenta  una
          minorazione fisica, psichica o sensoriale,  stabilizzata  o
          progressiva, che e' causa di difficolta' di  apprendimento,
          di  relazione  o  di  integrazione  lavorativa  e  tale  da
          determinare  un  processo  di  svantaggio  sociale   o   di
          emarginazione. 
              2. La persona handicappata ha diritto alle  prestazioni
          stabilite in suo favore in relazione  alla  natura  e  alla
          consistenza della minorazione, alla  capacita'  complessiva
          individuale  residua  e  alla   efficacia   delle   terapie
          riabilitative. 
              3. Qualora la minorazione,  singola  o  plurima,  abbia
          ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in  modo
          da   rendere   necessario   un   intervento   assistenziale
          permanente, continuativo e globale nella sfera  individuale
          o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
          di  gravita'.  Le  situazioni  riconosciute   di   gravita'
          determinano priorita' nei programmi e negli interventi  dei
          servizi pubblici. 
              4. La presente legge si applica anche agli stranieri  e
          agli  apolidi,  residenti,  domiciliati  o  aventi  stabile
          dimora nel territorio nazionale.  Le  relative  prestazioni
          sono corrisposte nei limiti  ed  alle  condizioni  previste
          dalla vigente legislazione o da accordi internazionali. 
              Art. 4. Accertamento dell'handicap 
              1. Gli accertamenti  relativi  alla  minorazione,  alle
          difficolta', alla necessita' dell'intervento  assistenziale
          permanente  e  alla   capacita'   complessiva   individuale
          residua, di cui all'art. 3, sono  effettuati  dalle  unita'
          sanitarie locali mediante le  commissioni  mediche  di  cui
          all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.  295,  che  sono
          integrate da un operatore sociale e da un esperto nei  casi
          da  esaminare,  in  servizio  presso  le  unita'  sanitarie
          locali.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  2645-ter  del  codice
          civile: 
              «Art. 2645-ter. Trascrizione di  atti  di  destinazione
          per la realizzazione  di  interessi  meritevoli  di  tutela
          riferibili  a  persone   con   disabilita',   a   pubbliche
          amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche. 
              Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni
          mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un
          periodo non superiore a novanta anni o per la durata  della
          vita della persona fisica beneficiaria, alla  realizzazione
          di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone  con
          disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
          persone fisiche ai sensi  dell'art.  1322,  secondo  comma,
          possono essere trascritti al fine di rendere opponibile  ai
          terzi il vincolo di destinazione; per la  realizzazione  di
          tali interessi puo' agire, oltre al  conferente,  qualsiasi
          interessato anche durante la vita del conferente stesso.  I
          beni conferiti e i loro  frutti  possono  essere  impiegati
          solo per  la  realizzazione  del  fine  di  destinazione  e
          possono costituire  oggetto  di  esecuzione,  salvo  quanto
          previsto dall'art.  2915,  primo  comma,  solo  per  debiti
          contratti per tale scopo.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni: 
              «Art. 10.  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale. 
              1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di   utilita'
          sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni,
          le societa' cooperative  e  gli  altri  enti  di  carattere
          privato, con o senza personalita' giuridica, i cui  statuti
          o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto  pubblico
          o  della  scrittura  privata  autenticata   o   registrata,
          prevedono espressamente: 
              a) lo svolgimento  di  attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
              1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
              2) assistenza sanitaria; 
              3) beneficenza; 
              4) istruzione; 
              5) formazione; 
              6) sport dilettantistico; 
              7)  tutela,  promozione  e  valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409; 
              8)   tutela   e   valorizzazione   della    natura    e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
              9) promozione della cultura e dell'arte; 
              10) tutela dei diritti civili; 
              11)  ricerca  scientifica  di   particolare   interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
              11-bis)  cooperazione  allo  sviluppo  e   solidarieta'
          internazionale ); 
              b)   l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'    di
          solidarieta' sociale; 
              c) il divieto di svolgere attivita' diverse  da  quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
              d) il divieto di distribuire, anche in modo  indiretto,
          utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o
          capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la
          destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
          o siano effettuate a favore di altre ONLUS che  per  legge,
          statuto  o  regolamento  fanno  parte  della  medesima   ed
          unitaria struttura; 
              e) l'obbligo di impiegare gli utili  o  gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
              f)    l'obbligo    di    devolvere    il     patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di  cui  all'art.  3,  comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
              g) l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
              h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle
          modalita' associative volte a garantire l'effettivita'  del
          rapporto    medesimo,    escludendo    espressamente     la
          temporaneita' della partecipazione alla vita associativa  e
          prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta'
          il diritto di voto per l'approvazione  e  le  modificazioni
          dello statuto e dei  regolamenti  e  per  la  nomina  degli
          organi direttivi dell'associazione; 
              i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia  segno
          distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
              a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di   condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
              b) componenti collettivita' estere, limitatamente  agli
          aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22, della  ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, nonche'  le  attivita'  di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
              a) le cessioni di beni e le prestazioni  di  servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
              b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi  che,
          senza valide ragioni economiche, siano  superiori  al  loro
          valore normale; 
              c)  la  corresponsione   ai   componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
              d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche  e
          dagli intermediari  finanziari  autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
              e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari
          o stipendi superiori del 20 per  cento  rispetto  a  quelli
          previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
          qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la  base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento   da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
          agosto 1991, n. 287, le cui finalita'  assistenziali  siano
          riconosciute dal Ministero dell'interno,  sono  considerati
          ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate
          alla lettera  a)  del  comma  1;  fatta  eccezione  per  la
          prescrizione di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  agli
          stessi enti e associazioni  si  applicano  le  disposizioni
          anche agevolative del presente decreto,  a  condizione  che
          per tali attivita' siano tenute separatamente le  scritture
          contabili  previste  all'art.  20-bis   del   decreto   del
          Presidente delle Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto dall'art. 25, comma 1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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