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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal
compimento del decimo anno di eta' possono essere tesserati presso
societa' sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle
discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione
sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei
cittadini italiani.
2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il
compimento del diciottesimo anno di eta', fino al completamento delle
procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla
cittadinanza), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 38 del 15 febbraio 1992.