Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di qualita' e trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di oliva
originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
Paese terzo, conforme all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»;
b) all'articolo 7, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di
oliva vergini mantengono le loro proprieta' specifiche in adeguate
condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: "da
consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comporta
l'indicazione del giorno, oppure: "da consumarsi preferibilmente
entro fine" negli altri casi»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto
di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine
minimo di conservazione, di cui al comma 1, e' indicato da parte del
produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilita'. La
relativa dicitura va preceduta dall'indicazione della campagna di
raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di raccolta
non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in
Turchia ne' ai prodotti fabbricati in uno Stato membro
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle
disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca
del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (G.U.U.E.).
Note all'art. 1:
Il testo degli articoli 1 e 7 della legge n. 9/2013
(Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli
oli di oliva vergini) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 gennaio 2013, n. 26, modificati dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 1 (Modalita' per l'indicazione di origine). - 1.
L'indicazione dell'origine degli oli di oliva vergini
prevista dall'art. 4 del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, deve figurare in modo facilmente visibile e
chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del
recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre
indicazioni e dagli altri segni grafici.
2. L'indicazione dell'origine di cui al comma 1 e'
stampata sul recipiente o sull'etichetta ad esso apposta,
in caratteri la cui parte mediana e' pari o superiore a 1,2
mm, ed in modo da assicurare un contrasto significativo tra
i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo
comma possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli
della denominazione di vendita dell'olio di oliva vergine,
nel medesimo campo visivo e nella medesima rilevanza
cromatica.
4. L'indicazione dell'origine delle miscele di oli di
oliva originari di piu' di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un Paese terzo, conforme all'art. 4, paragrafo
2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n.
29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere
stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
in un punto evidente in modo da essere visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in
nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da
altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi
suscettibili di interferire.
5. L'indicazione di cui al comma 4 lascia
impregiudicata l'osservanza dell'art. 4, commi 3 e 4, del
citato decreto ministeriale 10 novembre 2009.».
«Art. 7 (Termine minimo di conservazione e
presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi). -
1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli
oli di oliva vergini mantengono le loro proprieta'
specifiche in adeguate condizioni di conservazione va
indicato con la dicitura: "da consumarsi preferibilmente
entro il" quando la data comporta l'indicazione del giorno,
oppure: "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli
altri casi.
2. Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei
pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di
preparazione dei pasti, devono essere presentati in
contenitori etichettati conformemente alla normativa
vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo
che il contenuto non possa essere modificato senza che la
confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema
di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo
l'esaurimento del contenuto originale indicato
nell'etichetta.
3. Il termine minimo di conservazione, di cui al comma
1, e' indicato da parte del produttore o del confezionatore
sotto la propria responsabilita'. La relativa dicitura va
preceduta dall'indicazione della campagna di raccolta,
qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale
raccolta. La previsione dell'indicazione della campagna di
raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti
ovvero commercializzati in un altro Stato membro
dell'Unione europea o in Turchia ne' ai prodotti fabbricati
in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero
scambio (EFTA), aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La
violazione del divieto di cui al comma 2 comporta
l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e la
confisca del prodotto.
4. All'art. 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.».