Legge Ordinaria n. 130 del 28/06/2016 G.U. n.164 del 15 luglio 2016
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (3773)
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  senato  della  repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Rapporti tra lo Stato 
             e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai 
 
  1. I rapporti tra lo Stato  e  l'Istituto  Buddista  Italiano  Soka
Gakkai (IBISG) sono regolati dalle disposizioni della presente legge,
sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 27 giugno 2015. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 

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