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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma,
della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze
di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di
pace a missioni internazionali istituite nell'ambito
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre
organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque
istituite in conformita' al diritto internazionale, comprese le
operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di
diritto dell'Unione europea, nonche' a missioni finalizzate ad
eccezionali interventi umanitari, e' consentita, in conformita' a
quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del
diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei
diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto
penale internazionale.
2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio
di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio
nazionale, che avvenga secondo i termini della legalita'
internazionale, delle disposizioni e delle finalita' costituzionali,
in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali
o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni
internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325
del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del
30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16
dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre
2013, nonche' il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza
2014-2016» e i piani successivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 78 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.».
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 11 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 11. - L'Italia ripudia la guerra come strumento
di offesa alla liberta' degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente in
condizioni di parita' con gli altri Stati, alle limitazioni
di sovranita' necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.».
Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009),
1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) - aventi ad oggetto
«Women and Peace and Security» - sono pubblicate sul sito
internet delle Nazioni Unite
(http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/).