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Legge Ordinaria n. 150 del 13/07/2016 G.U. n.182 del 05 agosto 2016
Senatori GIANLUCA ROSSI ed altri: Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi (3209)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al fine di favorire  un  migliore  accesso  al  credito  per  le
piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti,  di  cui
all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, e successive modificazioni,  attraverso  la  valorizzazione  del
ruolo  dei  confidi,  la  semplificazione  degli  adempimenti  e   il
contenimento dei costi a loro  carico,  il  Governo  e'  delegato  ad
adottare, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi per  la  riforma  della  normativa  in
materia di confidi, nel rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
 
    a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e  favorire  la
raccolta di risorse  pubbliche,  private  e  del  terzo  settore,  di
capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che
le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013,
e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche
e di accesso all'attivita' creditizia; 
    b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici
finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel  rispetto
della disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato,  stabilendo
altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano
pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori; 
    c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai  soggetti
operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine
di rendere piu'  efficiente  l'utilizzo  delle  risorse  pubbliche  e
favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi; 
    d) sviluppare, nell'ambito  delle  finalita'  tipiche,  strumenti
innovativi, con tassativa  esclusione  di  derivati  e  di  strumenti
finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari  e  non
finanziari, che rispondono alle  mutate  esigenze  delle  PMI  e  dei
liberi professionisti, di cui all'articolo  13,  commi  1  e  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni; 
    e) favorire un migliore accesso al credito per le  PMI  e  per  i
liberi professionisti, di cui all'articolo  13,  commi  1  e  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli  adempimenti
e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e  per  i
confidi; 
    f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui
all'articolo 108, comma 6, del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1º  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni; 
    g) estendere l'applicazione dei criteri di cui  alla  lettera  f)
all'intera normativa in materia di confidi; 
    h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio  della
garanzia  rilasciata   dai   confidi   rispetto   all'operazione   di
finanziamento principale; 
    i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando
le duplicazioni di  attivita'  gia'  svolte  da  banche  o  da  altri
intermediari finanziari nonche' quelle  relative  alle  procedure  di
accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge  23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; 
    l) individuare metodologie di  valutazione  degli  impatti  della
garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete  delle
camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  le
informazioni di cui le stesse dispongono. 
  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di  relazione  tecnica,  sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi  entro  il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.  Le  Commissioni
possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare
di trenta giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della  materia.  Decorso
il termine previsto per  l'espressione  dei  pareri  parlamentari,  o
quello eventualmente prorogato, il decreto  legislativo  puo'  essere
comunque adottato. Il Governo, qualora  non  intenda  conformarsi  al
parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni,  corredate   dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche'
su di esso sia espresso  il  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e  per  i  profili  finanziari,  entro  trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,  il
decreto legislativo puo' comunque essere adottato in via  definitiva.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato.  In  conformita'
all'articolo 17, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i  medesimi
decreti   legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti  legislativi,
ivi compresa la legge  di  stabilita',  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 luglio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                      Renzi, Presidente del Consiglio 
                                         dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi  1  e
          8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326  e
          successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
          lo sviluppo e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
          pubblici): 
              «Art.  13  (Disciplina   dell'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto  si
          intendono per: "confidi", i consorzi con attivita'  esterna
          nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra  liberi
          professionisti,  le  societa'  cooperative,   le   societa'
          consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
          cooperative,   che   svolgono   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto
          o in  parte  dalle  imprese  consorziate  o  socie  per  la
          prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale  di  garanzie
          volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche  e
          degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;  per
          "confidi  di  secondo  grado",  i  consorzi  con  attivita'
          esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra
          liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
          consortili  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata   o
          cooperative, costituiti dai  confidi  ed  eventualmente  da
          imprese consorziate o socie di questi  ultimi  o  da  altre
          imprese; per "piccole e  medie  imprese",  le  imprese  che
          soddisfano i  requisiti  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di aiuti di Stato a favore delle  piccole  e  medie
          imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
          attivita'  produttive  e  del  Ministro   delle   politiche
          agricole  e  forestali;  per  "testo  unico  bancario",  il
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni  e  integrazioni;  per   "elenco   speciale",
          l'elenco previsto dall'art. 107 del testo  unico  bancario;
          per "riforma delle societa'",  il  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n. 6. 
              (Omissis). 
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese  artigiane  e   agricole,   come   definite   dalla
          disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti. 
              (Omissis).». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  575/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 26  giugno  2013  relativo  ai
          requisiti prudenziali per gli enti creditizi e  le  imprese
          di investimento e  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
          648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n.  L
          176. 
              - La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
          sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e  sulle
          imprese  di  investimento,  che   modifica   la   direttiva
          2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 108,  comma  6,
          del decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive  modificazioni  (Testo  unico  delle  leggi   in
          materia bancaria e creditizia): 
              «Art. 108 (Vigilanza). - (Omissis). 
              6.  Nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  al   presente
          articolo   la   Banca   d'Italia   osserva    criteri    di
          proporzionalita',   avuto   riguardo   alla    complessita'
          operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
          nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2,  comma  100,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e   successive
          modificazioni (Misure di  razionalizzazione  della  finanza
          pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'art. 1 della  legge  del  23  gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di cui  all'art.  17,
          comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  comma  2,
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
              «Art.  17  (Copertura  finanziaria  delle   leggi).   -
          (Omissis). 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              (Omissis).». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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