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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le
piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui
all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del
ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il
contenimento dei costi a loro carico, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per la riforma della normativa in
materia di confidi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la
raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di
capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalita' che
le rendano esigibili secondo i principi di cui al regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche
e di accesso all'attivita' creditizia;
b) disciplinare le modalita' di contribuzione degli enti pubblici
finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo
altresi' il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano
pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
c) razionalizzare e valorizzare le attivita' svolte dai soggetti
operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine
di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e
favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
d) sviluppare, nell'ambito delle finalita' tipiche, strumenti
innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti
finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non
finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei
liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni;
e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i
liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti
e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i
confidi;
f) rafforzare i criteri di proporzionalita' e specificita' di cui
all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f)
all'intera normativa in materia di confidi;
h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della
garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di
finanziamento principale;
i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando
le duplicazioni di attivita' gia' svolte da banche o da altri
intermediari finanziari nonche' quelle relative alle procedure di
accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della
garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
informazioni di cui le stesse dispongono.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati
di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini
dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni
possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare
di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia. Decorso
il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o
quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al
parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le
sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perche'
su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il
decreto legislativo puo' comunque essere adottato in via definitiva.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo
la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi
decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi,
ivi compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, commi 1 e
8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici):
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: "confidi", i consorzi con attivita' esterna
nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi
professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, che svolgono l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia collettiva
dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto
o in parte dalle imprese consorziate o socie per la
prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie
volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e
degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per
"confidi di secondo grado", i consorzi con attivita'
esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi tra
liberi professionisti, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da
imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre
imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che
soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle
attivita' produttive e del Ministro delle politiche
agricole e forestali; per "testo unico bancario", il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale",
l'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
per "riforma delle societa'", il decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6.
(Omissis).
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria, nonche' da liberi professionisti.
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai
requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese
di investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012 e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L
176.
- La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull'accesso all'attivita' degli enti creditizi e
sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle
imprese di investimento, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2013, n. L 176.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 108, comma 6,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni (Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia):
«Art. 108 (Vigilanza). - (Omissis).
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente
articolo la Banca d'Italia osserva criteri di
proporzionalita', avuto riguardo alla complessita'
operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 100,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
(Omissis).».