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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi:
a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza
giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco
del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014;
b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone
condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014.