Legge Ordinaria n. 153 del 28/07/2016 G.U. n.185 del 09 agosto 2016
Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015 (3303-B)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare: 
    a) la Convenzione del Consiglio d'Europa per la  prevenzione  del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; 
    b) la Convenzione internazionale per la soppressione di  atti  di
terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; 
    c) il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea  per  la
repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; 
    d) la Convenzione del  Consiglio  d'Europa  sul  riciclaggio,  la
ricerca, il sequestro e la confisca  dei  proventi  di  reato  e  sul
finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; 
    e) il  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa per la prevenzione  del  terrorismo,  fatto  a  Riga  il  22
ottobre 2015. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 

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