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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Semplificazioni in materia di controlli
1. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il
fascicolo aziendale i produttori di cui al comma 1 che producono olio
destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera
350 kg di olio per campagna di commercializzazione».
2. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, dopo le parole: «depositi di prodotti petroliferi» sono inserite
le seguenti: «e di olio di oliva».
3. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.
817, dopo il numero 2) e' aggiunto il seguente:
«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella
previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi
offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati
mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori
diretti».
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei
ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonche' delle sponde,
scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro
accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96,
lettera i), del testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904,
n. 523, e all'articolo 134, lettera f), del regolamento di cui al
regio decreto 8 maggio 1904, n. 368.
5. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in
materia di indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari e dei
vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei regolamenti
europei in materia di DOP e IGP, per ciascuna indicazione geografica
di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, nonche' per
ciascuna indicazione geografica di cui all'articolo 26 del
regolamento (UE) n. 251 del 2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, puo' essere costituito e
riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un consorzio di tutela. Con regolamento adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e
riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
7. Gli animali della specie bovina, come definiti dall'articolo 1
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, qualora destinati alla sola commercializzazione
nazionale, sono esentati dall'obbligo di accompagnamento del
passaporto di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, in
materia di identificazione e registrazione dei bovini, in seguito al
riconoscimento della piena operativita' della banca dati
informatizzata nazionale da parte della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/ 2000.
8. Il detentore di animali di specie bovina e' responsabile della
tenuta dei passaporti per i soli animali destinati al commercio
intracomunitario.
9. Il comma 5 dell'articolo 4 e il comma 13 dell'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 2000, n. 437, sono abrogati.
10. All'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, dopo le parole: «zootecnica e forestale» sono inserite le
seguenti: «, nonche' l'innovazione tecnologica ed informatica,
l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal
campo della ricerca al settore primario,».
11. All'articolo 25 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica previo
esperimento della procedura di comunicazione di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015».
12. A decorrere dall'anno 2017, i costi delle attivita' di
controllo previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, sono sostenuti dai destinatari
degli incentivi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stabilita la quota delle tariffe di
cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da
riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per le attivita' di cui al primo periodo del presente comma
a decorrere dal 1º gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e'
definita sulla base dei costi, della programmazione e delle
previsioni di sviluppo delle medesime attivita' ed e' versata dal
gestore dei servizi energetici (GSE) Spa all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 14
gennaio 2013, n. 9 (Norme sulla qualita' e la trasparenza
della filiera degli oli di oliva vergini), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2013, n. 26, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 16 (Obbligo di costituzione e aggiornamento del
fascicolo aziendale). - 1. Al fine di garantire la piena
rintracciabilita' delle produzioni nazionali destinate al
commercio e di prevenire eventuali frodi, e' obbligatorio,
per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e
lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale,
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In caso di mancata
ottemperanza a tale adempimento, le produzioni non possono
essere destinate al commercio.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese
riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di
carico e scarico, previsto dal decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio
2010, di olive o oli di produttori che non rispettano
l'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 3.000 euro, nonche' la sanzione accessoria della
sospensione del riconoscimento per un periodo da uno a sei
mesi.
3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o
aggiornare il fascicolo aziendale i produttori di cui al
comma 1 che producono olio destinato esclusivamente
all'autoconsumo la cui produzione non supera 350 kg di olio
per campagna di commercializzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonche' per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2014, n. 192,
supplemento ordinario, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni). - 1. Ai fini dell'applicazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi
di prodotti petroliferi e di olio di oliva di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai
sensi dell'art. 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli
adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 14 agosto
1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n.
261, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7. - 1. Il termine di quattro anni previsto dal
primo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590,
per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due
anni.
Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste
nella presente legge, spetta anche:
1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato
stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre
1964, n. 756;
2) al coltivatore diretto proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;
2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto
nella previdenza agricola proprietario di terreni
confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli
stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.
Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario,
mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o
congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del
fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.».
- Il testo del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523
(Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234.
- Il testo del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368
(Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni
paludosi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio
1904, n. 176.
- Il testo del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
relativo alla definizione, alla designazione, alla
presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13
febbraio 2008, n. L 39.
- Il testo del regolamento (UE) n. 251/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
concernente la definizione, la designazione, la
presentazione, l'etichettatura e la protezione delle
indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli
aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91
del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437
(Regolamento recante modalita' per la identificazione e la
registrazione dei bovini), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel
caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui
sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del
presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali
che sono tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e
se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti,
tutti gli allevamenti formano un'unita' avente la medesima
qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
responsabile di animali, anche temporaneamente, nonche'
durante il trasporto o nel mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le
specie Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina,
comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato
ad essere condotto ad un macello o ad un centro di
raccolta, dal quale potra' essere avviato solamente alla
macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 del
regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di
identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base
di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97
del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea 11 agosto 2000, n. L 204:
«Art. 5. - L'autorita' competente degli Stati membri
istituisce una banca dati informatizzata a norma degli
articoli 14 e 18 della direttiva 64/432/CEE.
Gli Stati membri possono scambiare dati elettronici tra
le loro rispettive banche dati informatizzate a decorrere
dalla data in cui la Commissione riconosca la piena
operativita' del sistema di scambio di dati. A tutela degli
interessi del detentore, lo scambio avviene in maniera tale
da garantire la protezione dei dati e prevenire qualunque
tipo di abuso.
Nell'ottica di garantire lo scambio elettronico delle
informazioni tra Stati membri, la Commissione adotta atti
delegati conformemente all'art. 22-ter per stabilire le
norme relative ai dati che devono essere scambiati fra le
banche dati informatizzate degli Stati membri.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le
condizioni e le modalita' tecniche di tale scambio e
riconosce la piena operativita' del sistema di scambio di
dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la
procedura d'esame di cui all'art. 23, paragrafo 2.
Art. 6. - 1. Qualora uno Stato membro non proceda allo
scambio elettronico di dati con altri Stati membri
nell'ambito del sistema di scambio elettronico di cui
all'art. 5:
a) per ciascun animale destinato a scambi intra-Unione
l'autorita' competente di tale Stato membro rilascia un
passaporto in base alle informazioni contenute nella banca
dati informatizzata istituita in tale Stato membro;
b) ciascun animale per cui e' rilasciato un passaporto
e' accompagnato da detto passaporto ogniqualvolta e'
trasferito da uno Stato membro ad un altro;
c) quando l'animale arriva all'azienda di destinazione
il passaporto che lo accompagna e' consegnato all'autorita'
competente dello Stato membro in cui e' situata l'azienda
di destinazione.
2. Al fine di consentire la tracciabilita' dei
movimenti degli animali fino all'azienda di origine situata
in uno Stato membro, alla Commissione e' conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'art.
22-ter per stabilire le norme concernenti le informazioni
contenute nella banca dati informatizzata da includere nei
passaporti per gli animali, comprese le misure transitorie
che occorrono per la loro introduzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1-ter del citato
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-ter (Istituzione del sistema di consulenza
aziendale in agricoltura). - 1. E' istituito il sistema di
consulenza aziendale in agricoltura in conformita' al
titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le
disposizioni quadro definite a livello nazionale dal
presente articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti
di cui all'art. 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento
(UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla
competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e
forestale, nonche' l'innovazione tecnologica ed
informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento
di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario,
inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i
profili sanitari delle pratiche zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve
essere chiaramente separato dallo svolgimento
dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi
e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici
all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma
1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una
adeguata formazione di base e di aggiornamento, in
relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono definiti i criteri che
garantiscono il rispetto del principio di separatezza di
cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione
delle attivita' di formazione e aggiornamento di cui al
comma 4, le modalita' di accesso al sistema di consulenza
aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore
agricolo, zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del
registro unico nazionale degli organismi di consulenza e
del sistema di certificazione di qualita' nazionale
sull'efficacia ed efficienza dell'attivita' di consulenza
svolta, presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo
quanto disposto dall'art. 15, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti
definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza
aziendale.
6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza
aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga
all'art. 59, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. All'art. 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla
suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi
relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 28
dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Modifica all'allegato 2 al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di
fertilizzanti). - 1. All'allegato 2, punto 2, numero 5,
terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75, e successive modificazioni, dopo le parole:
«proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile
certificata secondo la norma UNI EN 13432: 2002, compresi i
prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e
assimilati, previo idoneo processo di sanificazione,
qualora necessario.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica
previo esperimento della procedura di comunicazione di cui
all'art. 5, paragrafo 1, della direttiva UE 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo 1, della
direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai fini
del SEE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea 17 settembre 2015, n. L 241:
«Art. 5. - 1. Fatto salvo l'art. 7, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale o
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente alla
Commissione il testo delle disposizioni legislative e
regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente
in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia
necessaria per valutare la portata del progetto di regola
tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le
modalita' stabilite al primo e secondo comma del presente
paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola
tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di
applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione
inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi
le specificazioni o i requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi previsti nella parte corrispondente della sezione
II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento e del Consiglio.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 2 della
presente direttiva e, se del caso, del comitato competente
del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art.
1, paragrafo 1, lettera f), secondo comma, punto iii),
della presente direttiva, le osservazioni o i pareri
circostanziati della Commissione o degli Stati membri
possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano
eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole
relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o
alla liberta' di stabilimento dell'operatore di servizi, e
non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.».