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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Controllo parlamentare della spesa, ciclo e strumenti della
programmazione finanziaria e di bilancio
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le parole da: «hanno accesso» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «hanno accesso, sulla base di apposite
intese, alle informazioni risultanti da banche di dati delle
amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita
da soggetti pubblici rilevante per il controllo della finanza
pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei
membri del Parlamento».
2. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «agli articoli 11, 21, 33 e 35» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 21, 33 e 35»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I software utilizzati ai fini della pubblicazione dei
disegni di legge e delle leggi prevista al comma 2 sono in formato
aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82».
3. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «20 settembre» sono
sostituite dalle seguenti: «27 settembre»;
b) al comma 2, la lettera c) e' abrogata;
c) al comma 2, lettera d), le parole: «da presentare alle Camere
entro il 15 ottobre di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «da
presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno»;
d) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere a), b), c), d)
ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), d) ed e)».
4. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo:
1.1) le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera
g)»;
1.2) le parole: «Patto di stabilita' interno» sono sostituite
dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte
degli enti territoriali»;
2) al secondo periodo, le parole: «Il Patto di stabilita'
interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per
sottosettori, stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera
e), definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla base di quanto
previsto dal periodo precedente, in coerenza con gli obiettivi
nazionali, articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera e), sono definiti»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
5. All'articolo 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per
l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013,
e' presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15
ottobre ed e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine».
6. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
c) al comma 3, la lettera e) e' abrogata;
d) al comma 3, lettera f), le parole: «nonche' sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio» sono sostituite
dalle seguenti: «sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul
relativo costo medio, nonche' sull'ammontare della spesa per
interessi del bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari
derivati»;
e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del DEF, si
verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo
articolo 6 puo' essere presentata alle Camere come annesso al DEF»;
f) al comma 6, primo periodo, le parole: «all'articolo 11, comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 21, comma 1-bis,
secondo periodo»;
g) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti
dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli
indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal
Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile,
istituito presso l'ISTAT, nonche' le previsioni sull'evoluzione degli
stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica
di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del
Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti
dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun
anno, e' evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di
benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base
degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in
corso».
7. All'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
b) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di intervento della
manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una
sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra
stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di cui alla lettera a)»;
c) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della Nota di
aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui
all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di
cui al comma 3 del medesimo articolo 6 puo' essere presentata alle
Camere come annesso alla Nota di aggiornamento del DEF».
8. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.
9. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita,
rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi
nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di
cassa delle amministrazioni pubbliche»;
b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti,
nel suo modulo finanziario, di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che
sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti
stesso».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica), come modificato dalla presente legge:
"Art. 6. Accesso alle banche dati e pubblicita' di
elementi informativi
1. Ai fini del controllo parlamentare sulla finanza
pubblica, anche di settore, la Camera dei deputati e il
Senato della Repubblica hanno accesso, sulla base di
apposite intese, alle informazioni risultanti da banche di
dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici rilevante per il
controllo della finanza pubblica, anche al fine di
consentirne la consultazione da parte dei membri del
Parlamento.
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze
sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i
disegni di legge e le leggi di cui agli articoli 21, 33 e
35 con i rispettivi allegati.
2-bis. I software utilizzati ai fini della
pubblicazione dei disegni di legge e delle leggi prevista
al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi
degli articoli 68 e 69 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
3. I decreti di variazione al bilancio adottati in
conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi
sono resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia
e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro
registrazione da parte della Corte dei conti.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) trasmette in via telematica alle Camere le
proprie delibere entro dieci giorni dalla data della
registrazione da parte della Corte dei conti ovvero, ove
questa non sia prevista, entro dieci giorni dalla data
della loro adozione.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. Ciclo e strumenti della programmazione
finanziaria e di bilancio
1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di
spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche si
conforma al metodo della programmazione.
2. Gli strumenti della programmazione sono:
a) il Documento di economia e finanza (DEF), da
presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari;
b) la Nota di aggiornamento del DEF, da presentare
alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari;
c) (abrogata);
d) il disegno di legge del bilancio dello Stato, da
presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno;
e) il disegno di legge di assestamento, da presentare
alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno;
f) gli eventuali disegni di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica, da presentare alle Camere
entro il mese di gennaio di ogni anno;
g) gli specifici strumenti di programmazione delle
amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
3. I documenti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed
e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto
concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le
politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera
a), e' inviato, entro i termini ivi indicati, per il
relativo parere alla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime
in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui
alla medesima lettera a).".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8. Coordinamento della finanza pubblica degli
enti territoriali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei
propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli
obiettivi programmatici risultanti dal DEF.
2. Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 21, comma
1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di
cui all'art. 10-bis, viene definito il quadro di
riferimento normativo per il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica da parte degli enti territoriali,
caratterizzato da stabilita', coerenza, conformita' ai
parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale
degli enti. Sulla base di quanto previsto dal periodo
precedente, in coerenza con gli obiettivi nazionali,
articolati per sottosettori, stabiliti ai sensi dell'art.
10, comma 2, lettera e), sono definiti gli interventi
necessari per il loro conseguimento distintamente per
regioni, province e comuni.
3. (abrogato).
4. (abrogato).",
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. Rapporti con l'Unione europea in tema di
finanza pubblica
1. Il Programma di stabilita' e il Programma nazionale
di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea
e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque
nei termini e con le modalita' previsti dal Codice di
condotta sull'attuazione del patto di stabilita' e
crescita.
1-bis. Il progetto di documento programmatico di
bilancio per l'anno successivo, di cui all'art. 6 del
regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, e' presentato alla
Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre ed
e' trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.
2. Gli atti, i progetti di atti e i documenti adottati
dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del
semestre europeo, contestualmente alla loro ricezione, sono
trasmessi dal Governo alle Camere ai fini dell'esame a
norma dei rispettivi regolamenti, nonche' dell'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di
politica economica e di bilancio a livello dell'Unione
europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari, fornendo una
valutazione dei dati e delle misure prospettate dalle linee
guida, nonche' delle loro implicazioni per l'Italia, anche
ai fini della predisposizione del Programma di stabilita' e
del Programma nazionale di riforma.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. Documento di economia e finanza
1. Il DEF, come risultante dalle conseguenti
deliberazioni parlamentari, e' composto da tre sezioni.
2. La prima sezione del DEF reca lo schema del
Programma di stabilita', di cui all'art. 9, comma 1. Lo
schema contiene gli elementi e le informazioni richieste
dai regolamenti dell'Unione europea vigenti in materia e
dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di
stabilita' e crescita, con specifico riferimento agli
obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del
debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene:
a) gli obiettivi di politica economica e il quadro
delle previsioni economiche e di finanza pubblica almeno
per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
sottosettori del conto delle amministrazioni pubbliche
relativi alle amministrazioni centrali, alle
amministrazioni locali e agli enti di previdenza e
assistenza sociale;
b) l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in
corso, evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto al
precedente Programma di stabilita';
c) l'indicazione dell'evoluzione
economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
per il periodo di riferimento; per l'Italia, in linea con
le modalita' e i tempi indicati dal Codice di condotta
sull'attuazione del patto di stabilita' e crescita, le
previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
riferimento, con evidenziazione dei contributi alla
crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi,
del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con
l'estero; l'esplicitazione dei parametri economici
essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
in coerenza con gli andamenti macroeconomici;
c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche
e di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra
le differenze piu' significative tra lo scenario
macroeconomico e finanziario scelto e le previsioni della
Commissione, con particolare riferimento alle variabili
esogene adottate;
d) le previsioni per i principali aggregati del conto
economico delle amministrazioni pubbliche;
e) gli obiettivi programmatici definiti in coerenza
con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per
ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al
prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle
eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo
strutturale del conto economico delle amministrazioni
pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
articolati per i sottosettori di cui alla lettera a), anche
ai fini di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
f) l'articolazione della manovra necessaria per il
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera e),
almeno per un triennio, per i sottosettori di cui alla
lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle misure
attraverso le quali si prevede di raggiungere i predetti
obiettivi, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3,
comma 3, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n.
243;
g) il prodotto potenziale e gli indicatori
strutturali programmatici del conto economico delle
pubbliche amministrazioni per ciascun anno del periodo di
riferimento;
h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
e gli interventi che si intende adottare per garantirne la
sostenibilita';
i) le diverse ipotesi di evoluzione
dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
previsione alternativi riferiti al tasso di crescita del
prodotto interno lordo, della struttura dei tassi di
interesse e del saldo primario;
l) informazioni sulle passivita' potenziali che
possono avere effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011.
3. La seconda sezione del DEF contiene:
a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente e
degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi
programmatici indicati nel DEF e nella Nota di
aggiornamento di cui all'art. 10-bis;
b) le previsioni tendenziali a legislazione vigente,
almeno per il triennio successivo, basate sui parametri di
cui al comma 2, lettera c), e, per la parte discrezionale
della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle
prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita del
conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
a), al netto e al lordo delle eventuali misure una tantum
ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo di cassa
delle amministrazioni pubbliche, con un'indicazione di
massima, anche per l'anno in corso, dei motivi degli
scostamenti tra gli andamenti tendenziali indicati e le
previsioni riportate nei precedenti documenti
programmatici, nonche' con l'indicazione della pressione
fiscale delle amministrazioni pubbliche. Sono inoltre
indicate le previsioni relative al debito delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso e per i
sottosettori di cui al comma 2, lettera a), nonche' le
risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali;
c) un'indicazione delle previsioni a politiche
invariate per i principali aggregati del conto economico
delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
successivo;
d) le previsioni tendenziali, almeno per il triennio
successivo, del saldo di cassa del settore statale e le
indicazioni sulle correlate modalita' di copertura;
e) (abrogata);
f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
previsioni dei conti dei principali settori di spesa,
almeno per il triennio successivo, con particolare
riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla
protezione sociale e alla sanita', sul debito delle
amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio,
nonche' sull'ammontare della spesa per interessi del
bilancio dello Stato correlata a strumenti finanziari
derivati.
4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
sezione del DEF, sono esposti analiticamente i criteri di
formulazione delle previsioni tendenziali di cui al comma
3, lettera b).
5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1.
Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti
dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche
linee guida per il Programma nazionale di riforma. In
particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme da
attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.
5-bis. Qualora, nell'imminenza della presentazione del
DEF, si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'art.
6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui
al comma 3 del medesimo art. 6 puo' essere presentata alle
Camere come annesso al DEF.
6. In allegato al DEF sono indicati gli eventuali
disegni di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
materia, tenendo conto delle competenze delle
amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli
obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi
alla fissazione dei saldi di cui all'art. 21, comma 1-bis,
secondo periodo, nonche' all'attuazione del Programma
nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma 1, anche
attraverso interventi di carattere ordinamentale,
organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.
I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i
termini per l'esame dei disegni di legge collegati.
7. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di
sintesi sugli interventi realizzati nelle aree
sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi
nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con
particolare riguardo alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.
8. In allegato al DEF e' presentato il programma
predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, nonche'
lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo
all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. In allegato al DEF e' presentato un documento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri
interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi internazionali assunti
dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui
relativi indirizzi.
10. In apposito allegato al DEF, in relazione alla
spesa del bilancio dello Stato, sono esposte, con
riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili,
distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le
risorse destinate alle singole regioni, con separata
evidenza delle categorie economiche relative ai
trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti
locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, sono riportati l'andamento, nell'ultimo
triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile
selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di
benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT,
nonche' le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel
periodo di riferimento, anche sulla base delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica
economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti
dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al
comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati
forniti dall'ISTAT, da presentare alle Camere per la
trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro
il 15 febbraio di ciascun anno, e' evidenziata l'evoluzione
dell'andamento degli indicatori di benessere equo e
sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli
effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio
in corso.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
30 giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette
alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i
risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di
finanza pubblica, sia per le entrate sia per le spese,
derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio
adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono
tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
rispetto alle valutazioni originarie e le relative
motivazioni.".
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis della citata
legge n. 196 del 2009, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 10-bis. Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza
1. La Nota di aggiornamento del DEF contiene:
a) l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
programmatici di cui all'art. 10, comma 2, lettera e), al
fine di stabilire una diversa articolazione di tali
obiettivi tra i sottosettori di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), ovvero di recepire raccomandazioni approvate
dal Consiglio dell'Unione europea, nonche' delle previsioni
macroeconomiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e
per il restante periodo di riferimento, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 24
dicembre 2012, n. 243;
b) in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto
da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa
del settore statale;
c) le osservazioni e le eventuali modifiche e
integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del
Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di
stabilita' e al Programma nazionale di riforma di cui
all'art. 9, comma 1;
c-bis) l'indicazione dei principali ambiti di
intervento della manovra di finanza pubblica per il
triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli
effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini
di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui alla lettera a);
d) (abrogata).
2. Qualora si renda necessario procedere a una modifica
degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 10 settembre
il Governo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5,
comma 1, lettera a), della legge 5 maggio 2009, n. 42,
invia alla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza pubblica, per il preventivo parere, da esprimere
entro il 15 settembre, le linee guida per la ripartizione
degli obiettivi di cui all'art. 10, comma 2, lettera e),
della presente legge. Entro il medesimo termine del 10
settembre le linee guida sono trasmesse alle Camere. Alle
Camere e' altresi' trasmesso il parere di cui al primo
periodo.
3. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata delle relazioni programmatiche sulle spese di
investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio
dello Stato e delle relazioni sullo stato di attuazione
delle relative leggi pluriennali. Per ciascuna legge
pluriennale di spesa in scadenza, il Ministro competente
valuta se permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano
giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.
4. Alle relazioni di cui al comma 3 il Ministro
dell'economia e delle finanze allega un quadro riassuntivo
di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale, con
indicazione, per ciascuna legge, degli eventuali rinnovi e
della relativa scadenza, delle somme complessivamente
autorizzate, indicando quelle effettivamente erogate e i
relativi residui di ciascun anno, nonche' quelle che
restano ancora da erogare.
5. In apposita sezione del quadro riassuntivo di cui al
comma 4 e' esposta, in allegato, la ricognizione dei
contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato,
con specifica indicazione di quelli attivati e delle
eventuali ulteriori risorse, anche non statali, che
concorrono al finanziamento dell'opera nonche'
dell'ammontare utilizzato. Entro il 30 giugno i Ministeri
competenti comunicano al Ministero dell'economia e delle
finanze tutti i dati necessari alla predisposizione
dell'allegato di cui al presente comma. A seguito della
completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui
all'art. 30, comma 9, lettera f), la sezione di cui al
primo periodo da' inoltre conto della valutazione degli
effetti sui saldi di finanza pubblica dei contributi
pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.
5-bis. La Nota di aggiornamento di cui al comma 1 e'
corredata altresi' da un rapporto programmatico nel quale
sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o
riformare le spese fiscali in tutto o in parte
ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a
programmi di spesa aventi le stesse finalita', che il
Governo intende attuare con la manovra di finanza pubblica.
Nell'indicazione degli interventi di cui al precedente
periodo resta ferma la priorita' della tutela dei redditi
di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese
minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della
salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della
ricerca e dell'istruzione, nonche' dell'ambiente e
dell'innovazione tecnologica. Le spese fiscali per le quali
sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore sono
oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione,
modifica o conferma.
6. Qualora, nell'imminenza della presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF, si verifichino gli eventi
eccezionali di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 2012,
n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo art. 6
puo' essere presentata alle Camere come annesso alla Nota
di aggiornamento del DEF.
7. In allegato alla Nota di aggiornamento di cui al
comma 1 sono indicati eventuali disegni di legge collegati,
con i requisiti di cui all'art. 10, comma 6.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. Controllo e monitoraggio dei conti pubblici
1. In relazione alle esigenze di controllo e di
monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica,
utilizzando anche i dati di cui al comma 1 dell'art. 13, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato provvede a:
a) consolidare le operazioni delle amministrazioni
pubbliche sulla base degli elementi acquisiti con le
modalita' di cui alla presente legge e ai correlati decreti
attuativi;
b) valutare la coerenza della evoluzione delle
grandezze di finanza pubblica nel corso della gestione con
gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel DEF e
verificare a consuntivo il conseguimento degli stessi
obiettivi;
c) monitorare gli effetti finanziari delle misure
previste dalla manovra di finanza pubblica e dei principali
provvedimenti adottati in corso d'anno;
d) effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza
pubblica, verifiche sulla regolarita' della gestione
amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche,
ad eccezione delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. I referti delle verifiche, ancorche'
effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono
documenti accessibili nei limiti e con le modalita'
previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso,
per gli enti territoriali i predetti servizi effettuano
verifiche volte a rilevare eventuali scostamenti dagli
obiettivi di finanza pubblica e procedono altresi' alle
verifiche richieste dal Ministro competente all'avvio della
procedura di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131. I referti delle verifiche di cui al terzo periodo sono
inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento
della finanza pubblica affinche' possa valutare
l'opportunita' di attivare il procedimento denominato
«Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza»
di cui all'art. 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, come
modificato dall'art. 51, comma 3, della presente legge;
e) consentire l'accesso e l'invio in formato
elettronico elaborabile dei dati di cui al comma 1
dell'art. 13 alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'Unita'
tecnica finanza di progetto di cui all'art. 7 della legge
17 maggio 1999, n. 144, trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT le informazioni
e i dati di base relativi alle operazioni di partenariato
pubblico-privato raccolte ai sensi dell'art. 44, comma
1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di
schemi, tempi e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica
mensilmente, entro il mese successivo a quello di
riferimento, una relazione sul conto consolidato di cassa
riferito all'amministrazione centrale, con indicazioni
settoriali sugli enti degli altri comparti delle
amministrazioni pubbliche tenendo conto anche delle
informazioni desunte dal Sistema informativo delle
operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
4. Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato pubblica una
relazione sul conto consolidato di cassa delle
amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al
primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi
dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre
riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto
consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche.
5. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare,
rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e
contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto
su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede
altresi' a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle
entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di
finanza pubblica e dai principali provvedimenti tributali
adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 4
presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti
in materia di entrata, con riferimento all'andamento di
tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di
regioni ed enti locali, con indicazioni relative
all'attivita' accertativa e alla riscossione.
6. Le amministrazioni pubbliche, con esclusione di
quelle di cui al comma 7, trasmettono quotidianamente alla
banca dati SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i
dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti
effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il
territorio nazionale. I tesorieri e i cassieri non possono
accettare disposizioni di pagamento prive della
codificazione uniforme. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli organi costituzionali.
6-bis. I dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono di tipo aperto e
liberamente accessibili secondo modalita' definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. Gli enti di previdenza trasmettono mensilmente al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati
concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati,
codificati con criteri uniformi sul territorio nazionale.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata, stabilisce con propri decreti la
codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Analogamente il
Ministro provvede, con propri decreti, ad apportare
modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita,
salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano
dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, e di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono
effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei
conti stesso.
9. Gli enti previdenziali privatizzati, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
autorita' portuali, gli enti parco nazionale e gli altri
enti pubblici che inviano i flussi trimestrali di cassa e
non sono ancora assoggettati alla rilevazione SIOPE
continuano a trasmettere al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato i dati trimestrali della gestione di
cassa dei loro bilanci entro il 20 dei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre del trimestre di riferimento
secondo lo schema tipo dei prospetti determinato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
10. Con l'estensione della rilevazione SIOPE agli enti
di cui al comma 9, vengono meno gli adempimenti relativi
alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa, secondo
modalita' e tempi definiti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze.
11. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono
regolarmente agli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 9 non
possono effettuare prelevamenti dai conti aperti presso la
tesoreria dello Stato. In allegato alle relazioni di cui al
comma 4 sono indicate le amministrazioni inadempienti
rispetto alle disposizioni di cui al comma 6.".