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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243
1. All'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «registrano: a) un saldo non negativo, in
termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese
finali; b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di
cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote
di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti» sono sostituite
dalle seguenti: «conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su
base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020,
tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente di cui al
comma 1 del presente articolo registri un valore negativo del saldo
di cui al medesimo comma 1, il predetto ente adotta misure di
correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio
successivo, in quote costanti. Per le finalita' di cui al comma 5 la
legge dello Stato puo' prevedere differenti modalita' di recupero»;
d) il comma 3 e' abrogato;
e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da
applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. La legge
di cui al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli
enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma, della Costituzione), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli
enti locali). - 1. I bilanci delle regioni, dei comuni,
delle province, delle citta' metropolitane e delle province
autonome di Trento e di Bolzano si considerano in
equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di
rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le
entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4
e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono
quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema
di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di
bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza
pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione
del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A
decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese
finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata
e di spesa, finanziato dalle entrate finali.
2. Qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente
di cui al comma 1 del presente articolo registri un valore
negativo del saldo di cui al medesimo comma 1, il predetto
ente adotta misure di correzione tali da assicurarne il
recupero entro il triennio successivo, in quote costanti.
Per le finalita' di cui al comma 5 la legge dello Stato
puo' prevedere differenti modalita' di recupero.
3. (Abrogato).
4. Con legge dello Stato sono definiti i premi e le
sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo. La legge di cui
al periodo precedente si attiene ai seguenti principi:
a) proporzionalita' fra premi e sanzioni;
b) proporzionalita' fra sanzioni e violazioni;
c) destinazione dei proventi delle sanzioni a favore
dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno
rispettato i propri obiettivi.
5. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente
legge, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, la legge
dello Stato, sulla base di criteri analoghi a quelli
previsti per le amministrazioni statali e tenendo conto di
parametri di virtuosita', puo' prevedere ulteriori obblighi
a carico degli enti di cui al comma 1 in materia di
concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.».