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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre gli sprechi
per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione
e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri
prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi
prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari
a fini di solidarieta' sociale, destinandole in via prioritaria
all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e
di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale;
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi
sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a
ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo
al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali
stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,
adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di
prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma
nonche' alla riduzione della quantita' dei rifiuti biodegradabili
avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attivita' di ricerca, informazione e
sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie
oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle
giovani generazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 180, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e' il
seguente:
"Art. 180
(Riutilizzo di prodotti e preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti)
1. Le pubbliche amministrazioni promuovono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
possono consistere anche in:
a) uso di strumenti economici;
b) misure logistiche, come la costituzione ed il
sostegno di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo;
c) adozione, nell'ambito delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai
sensi dell' art. 83, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e previsione delle
condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e
69 del medesimo decreto; a tale fine il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione i decreti attuativi di cui all' art.
2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
107 dell'8 maggio 2008;
d) definizione di obiettivi quantitativi;
e) misure educative;
f) promozione di accordi di programma.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono
individuare anche appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera mm), per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra
privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi' essere
individuate apposite aree adibite al deposito preliminare
alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per
il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei
centri di raccolta possono anche essere individuati spazi
dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con
l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare
al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali
dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
igiene urbana.
2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono adottate le ulteriori misure
necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la
preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche
attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa del
produttore del prodotto. Con uno o piu' decreti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata di cui all' art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalita'
operative per la costituzione e il sostegno di centri e
reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa
la definizione di procedure autorizzative semplificate e di
un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di
prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a
riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo.
3. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente art. con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".