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Legge Ordinaria n. 166 del 19/08/2016 G.U. n.202 del 30 agosto 2016
LENZI ed altri; GADDA ed altri; GALATI; MONGIELLO ed altri; CAUSIN ed altri; FAENZI ed altri; SBERNA ed altri; MANTERO ed altri; NICCHI ed altri: Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274)
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente legge persegue la finalita' di ridurre  gli  sprechi
per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione,  distribuzione
e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici  e  di  altri
prodotti,  attraverso  la  realizzazione   dei   seguenti   obiettivi
prioritari: 
    a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari
a fini di  solidarieta'  sociale,  destinandole  in  via  prioritaria
all'utilizzo umano; 
    b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e
di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale; 
    c)  contribuire   alla   limitazione   degli   impatti   negativi
sull'ambiente e  sulle  risorse  naturali  mediante  azioni  volte  a
ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo
al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; 
    d)  contribuire  al  raggiungimento  degli   obiettivi   generali
stabiliti  dal  Programma  nazionale  di  prevenzione  dei   rifiuti,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  180,  comma  1-bis,  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  dal  Piano  nazionale  di
prevenzione dello spreco alimentare previsto dal  medesimo  Programma
nonche' alla riduzione della  quantita'  dei  rifiuti  biodegradabili
avviati allo smaltimento in discarica; 
    e)  contribuire  ad  attivita'   di   ricerca,   informazione   e
sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni  sulle  materie
oggetto  della  presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle
giovani generazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 180,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  e'  il
          seguente: 
              "Art. 180 
              (Riutilizzo  di  prodotti   e   preparazione   per   il
          riutilizzo dei rifiuti) 
              1.    Le    pubbliche    amministrazioni    promuovono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  riutilizzo  dei  prodotti  e   la
          preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
          possono consistere anche in: 
                a) uso di strumenti economici; 
                b) misure logistiche,  come  la  costituzione  ed  il
          sostegno    di    centri    e    reti    accreditati     di
          riparazione/riutilizzo; 
                c)   adozione,   nell'ambito   delle   procedure   di
          affidamento dei contratti pubblici, di idonei  criteri,  ai
          sensi dell' art. 83,  comma  1,  lettera  e),  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  previsione  delle
          condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b),  e
          69  del  medesimo  decreto;  a  tale   fine   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione i decreti attuativi di cui all'  art.
          2 del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.
          107 dell'8 maggio 2008; 
              d) definizione di obiettivi quantitativi; 
              e) misure educative; 
              f) promozione di accordi di programma. 
              1-bis. Ai fini di cui al  comma  1,  i  comuni  possono
          individuare  anche  appositi  spazi,  presso  i  centri  di
          raccolta di cui all'art. 183, comma  1,  lettera  mm),  per
          l'esposizione  temporanea,  finalizzata  allo  scambio  tra
          privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al
          riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresi'  essere
          individuate apposite aree adibite al  deposito  preliminare
          alla raccolta dei rifiuti destinati alla  preparazione  per
          il riutilizzo e alla raccolta di beni  riutilizzabili.  Nei
          centri di raccolta possono anche essere  individuati  spazi
          dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti,  con
          l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da  destinare
          al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
          e  schemi  di   filiera   degli   operatori   professionali
          dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di
          igiene urbana. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all' art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  sono  adottate  le  ulteriori  misure
          necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti  e  la
          preparazione  dei  rifiuti   per   il   riutilizzo,   anche
          attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa  del
          produttore  del  prodotto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui  all'  art.  8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   da
          adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione,  sono  definite  le  modalita'
          operative per la costituzione e il  sostegno  di  centri  e
          reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi  compresa
          la definizione di procedure autorizzative semplificate e di
          un  catalogo  esemplificativo  di  prodotti  e  rifiuti  di
          prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente,  a
          riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al presente art. con le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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